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Laudonio A., Rastrellamento di azioni, delisting ed ... - Diritto Bancario

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Cremonini, all’epoca, oltre che fondatore del gruppo, che include Cremofin e Ci-Erre,<br />

anche presidente <strong>ed</strong> <strong>azioni</strong>sta <strong>di</strong> controllo della stessa capogruppo, <strong>di</strong> cui il figlio<br />

Vincenzo era invece amministratore delegato.<br />

L’operazione aveva per oggetto 43.969.838 <strong>azioni</strong> or<strong>di</strong>narie dell’emittente (il flottante,<br />

pari a circa il 31% del capitale sociale) al prezzo <strong>di</strong> € 3,00 per azione, comprensivo del<br />

<strong>di</strong>videndo relativo all’esercizio 2007 <strong>ed</strong> era finalizzata alla revoca della quotazione<br />

dell’azione Cremonini dal listino <strong>di</strong> borsa (<strong>delisting</strong>); sarebbe stata utilizzata la<br />

Cremonini Investimenti S.r.l., società veicolo appositamente costituita, poss<strong>ed</strong>uta<br />

interamente da Cremofin S.r.l. <strong>di</strong> cui era amministratore delegato Illias Aratri.<br />

1.3. Il gruppo Cremonini raggiunse il suo obiettivo: al termine del periodo rilevante gli<br />

offerenti <strong>di</strong>sponevano del 95,817% del capitale sociale: avendo superato il limite del<br />

95% del capitale sociale essi poterono acquistare il residuo, sempre attraverso la<br />

Cremonini Investment S.r.l., che, alla fine, come socio totalitario (ovviamente<br />

controllato dai Cremonini), ha deliberato il <strong>delisting</strong> del titolo.<br />

1.4.1. Peraltro, la Commissione nazionale per le società e la borsa – CO.N.SO.B.,<br />

<strong>di</strong>spose una verifica sull’o.p.a., <strong>ed</strong> il 21 maggio 2010 contestò a Luigi e Vincenzo<br />

Cremonini <strong>ed</strong> all’Aratri, in concorso, la violazione dell’art. 187 bis, I comma, lett. a),<br />

del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong><br />

interme<strong>di</strong>azione finanziaria, o TUF), per cui è punito con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da ventimila a tre milioni <strong>di</strong> euro chiunque, essendo in possesso <strong>di</strong><br />

inform<strong>azioni</strong> privilegiate in ragione, tra l’altro, della sua qualità <strong>di</strong> membro <strong>di</strong> organi <strong>di</strong><br />

amministrazione, <strong>di</strong>rezione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale<br />

dell’emittente, acquista, vende o compie altre oper<strong>azioni</strong>, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,<br />

per conto proprio o per conto <strong>di</strong> terzi su strumenti finanziari utilizzando le inform<strong>azioni</strong><br />

m<strong>ed</strong>esime.<br />

1.4.2. Alla Cremofin, invece, fu prospettata l’applicazione del seguente art. 187<br />

quinquies, per cui l’ente è responsabile del pagamento <strong>di</strong> una somma pari all’importo<br />

della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti <strong>di</strong> cui allo stesso capo - e dunque<br />

anche per quello testé citato - commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone<br />

che istituzionalmente o anche <strong>di</strong> fatto esercitano la gestione e il controllo dell’ente<br />

stesso.<br />

1.4.3. All’esito del proce<strong>di</strong>mento, la CONSOB assunse la deliberazione 11 maggio<br />

2011, n. 17777, con cui applicò a ciascuno dei due Cremonini la sanzione<br />

amministrativa pecuniaria, ex art. 187 bis, <strong>di</strong> € 600.000,00 e quella accessoria della<br />

sospensione per quattro mesi dalla <strong>di</strong>rezione delle loro società; per l’Aratri la sanzione<br />

pecuniaria fu fissata in € 100,000,00 e quella inter<strong>di</strong>ttiva in due mesi; alla Cremofin<br />

venne applicata una sanzione <strong>di</strong> € 100.000 ex art. 187 quinquies.<br />

1.5.1. Il provve<strong>di</strong>mento, per giustificare la sanzione irrogata, muove dalla circostanza <strong>di</strong><br />

fatto, appurata attraverso le verifiche ispettive, che Cremofin aveva acquistato<br />

1.875.350 <strong>azioni</strong> Cremonini S.p.A., per un controvalore <strong>di</strong> € 4.250.090, tra il 9 gennaio<br />

<strong>ed</strong> il 20 febbraio 2008, e dunque prima della comunicazione al mercato della decisione<br />

<strong>di</strong> promuovere l’o.p.a. totalitaria.<br />

1.5.2. Tali acquisti sarebbero stati effettuati, secondo il provve<strong>di</strong>mento, utilizzando<br />

l’informazione privilegiata, relativa al progetto <strong>di</strong> o.p.a. delle <strong>azioni</strong> or<strong>di</strong>narie<br />

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