marzo 2012 - Gttc.It
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<strong>marzo</strong> <strong>2012</strong> 33<br />
L. 724/94. Entrambi gli articoli, come precisato<br />
dall’Amministrazione Finanziaria, trovano applicazione per le<br />
società di comodo, infatti, per esse sono state introdotte due<br />
limitazioni:<br />
1) le perdite pregresse potranno essere utilizzate in diminuzione<br />
del reddito imponibile nel limite di utilizzo dell’80% dello<br />
stesso (art. 84, c. 1, T.U.I.R).;<br />
2) le perdite effettivamente utilizzabili, nel limiti di cui al punto<br />
precedente, potranno essere computate soltanto in diminuzione<br />
della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo<br />
presunto, ai sensi dell’art. 30, c.3, L. 724/94.<br />
In questo modo, l’Ufficio indica un ordine di priorità da seguire<br />
nell’utilizzo delle perdite, dando rilevanza in primo luogo alle<br />
disposizioni contenute nell’art. 84, c. 1, T.U.I.R., quale norme<br />
a carattere sostanziale.<br />
Inoltre, in occasione del Telefisco <strong>2012</strong>, l’Agenzia delle Entrate<br />
ha precisato che le società con meno di tre anni di vita sono<br />
Decreto Legge sulle liberalizzazioni<br />
Il D.L. del 24/1/<strong>2012</strong> sulle liberalizzazioni pubblicato<br />
nel Supplemento Ordinario n. 18 della GU n. 19 del<br />
24 gennaio è entrato immediatamente in vigore. Inizia<br />
ora l’iter di approvazione al Senato. L’Articolo 62 -<br />
Disciplina le relazioni commerciali in materia di<br />
cessione di prodotti agricoli e agro alimentari e quindi<br />
anche il caffè (ad eccezione del consumatore finale).<br />
CONTRATTI:<br />
La fornitura deve avvenire per contratto “stipulato<br />
obbligatoriamente in forma scritta e indica a pena di<br />
nullità la durata, la quantità e le caratteristiche del<br />
prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna<br />
ed il pagamento”<br />
TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO<br />
ED INTERESSI:<br />
In relazione ai contratti di fornitura “ Il pagamento del<br />
corrispettivo deve essere effettuato per le merci<br />
deteriorabili (prodotti ittici e alimentari pre-confezionati<br />
con data di scadenza o conservazione non superiore<br />
a 60 giorni) entro il termine legale di trenta giorni<br />
dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o<br />
delle relative fatture ed entro sessanta giorni per tutte<br />
le altre merci (anche il caffè).<br />
Non è ammessa la possibilità per i contraenti di stabilire<br />
un termine di pagamento più ampio di quello stabilito.<br />
Potranno casomai concordare tempi di pagamento<br />
più brevi di quelli fissati.<br />
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno<br />
successivo alla scadenza del termine di pagamento e<br />
escluse dalla disciplina delle società di comodo. Lo stesso Ufficio<br />
è intervenuto anche in merito al riporto delle perdite pregresse,<br />
precisando che anche le società di comodo potranno riportare<br />
le perdite realizzate in esercizi precedenti, in cui erano considerate<br />
operative, attendendo i periodi in cui torneranno ad essere tali<br />
o se, pur rimanendo non operative, realizzino un reddito<br />
imponibile superiore a quello minimo presunto, nel rispetto dei<br />
limiti indicati sopra.<br />
Riguardo a quest’ultimo punto, Ufficio ritiene che al contribuente<br />
è concessa la facoltà e non l’obbligo di utilizzare in via prioritaria<br />
le perdite relative ai primi tre esercizi o, in alternativa, di impiegare<br />
quelle maturate nei periodi d’imposta successivi.<br />
I contenuti del presente articolo vanno assunti come meramente informativi,<br />
non utilizzabili in alcun modo quale consulenza/opera professionale; ogni<br />
interpretazione ivi contenuta è meramente indicativa e non assume valore di<br />
parere professionale.<br />
sono maggiorati di due punti rispetto all’interesse<br />
legale che all’1 gennaio <strong>2012</strong> è del 2,5% annuale.<br />
SANZIONI :<br />
“Il mancato rispetto da parte del debitore comporta<br />
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a<br />
500.000 euro. L’entità della sanzione viene<br />
determinata in ragione del fatturato dell’azienda,<br />
della ricorrenza e della misura dei ritardi.”<br />
Il mancato rispetto di forma scritta e clausole<br />
obbligatorie del contratto la sanzione amministrativa<br />
va da 516 a 20.000 euro (farà riferimento il valore<br />
dei beni di cessione).<br />
Per pratiche commerciali scorrette la sanzione va da<br />
516 a 3.000 euro.<br />
CONTROLLI:<br />
La vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni sono affidate<br />
all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato<br />
(AGCM) con il supporto della Guardia di Finanza.<br />
COMMENTO:<br />
Molte domande ci sono state sottoposte.<br />
Tra le domande più comuni:<br />
– Come comportarsi con la tentata vendita?<br />
– Come comportarsi con l’emissione cumulativa a<br />
fine mese?<br />
– Può una fattura sostituire il contratto?<br />
– Come comportarsi con forniture all’estero?<br />
Sono tutte domande alle quali per il momento non<br />
siamo in grado di rispondere, dovremo attendere la<br />
conversione del Decreto dopodiché ritorneremo in<br />
argomento.<br />
Euro-Rilevazioni BCE<br />
Valuta 24/01/<strong>2012</strong> 02/02/<strong>2012</strong> 08/02/<strong>2012</strong> 14/02/<strong>2012</strong> 21/02/<strong>2012</strong><br />
Dollaro USA 1,3017 1,3175 1,3113 1,3254 1,3266<br />
Yen Giapponese 100,100 100,29 100,67 102,86 105,47<br />
Sterlina Inglese 0,83625 0,8312 0,8302 0,83885 0,8364<br />
Franco Svizzero 1,2061 1,2048 1,2087 1,2090 1,2075