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Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

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all’art. 572 c.p. e dell’aggravante ex art. 61, n. 11, c.p. anche ai rapporti extramatrimoniali ( 50 ).<br />

L’art. 199, terzo comma, lett. a), c.p.p., prevede fra coloro che possono astenersi a testimoniare<br />

anche «chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso»<br />

( 51<br />

).<br />

Altro settore nel quale il rapporto <strong>di</strong> convivenza more uxorio sembra assumere un certo<br />

rilievo è quello tributario, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 37, terzo comma,<br />

d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia <strong>di</strong> accertamento delle imposte sui<br />

red<strong>di</strong>ti»), che consente <strong>di</strong> attribuire al soggetto fiscalmente indagato «quei red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui appaiono<br />

titolari altri soggetti quando sia <strong>di</strong>mostrato, anche sulla base <strong>di</strong> presunzioni, gravi, precise e<br />

concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposizione <strong>di</strong> persona». Al riguardo potrà<br />

ricordarsi che la Cassazione ha stabilito nel 2011 che «È legittimo l’avviso <strong>di</strong> accertamento emesso<br />

sulla base delle indagini finanziarie sul conto corrente formalmente intestato alla convivente del<br />

contribuente, delegato a operarvi, quando lo stesso non fornisce prova della non riferibilità delle<br />

52<br />

movimentazioni bancarie al suo red<strong>di</strong>to professionale» ( ).<br />

3. La nozione <strong>di</strong> famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> nella giurisprudenza sovranazionale. Il <strong>di</strong>ritto dell’Unione<br />

europea e la Corte <strong>di</strong> giustizia.<br />

Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona, che mo<strong>di</strong>fica il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato che istituisce<br />

la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 <strong>di</strong>cembre 2007, ratificato dall’Italia l’8 agosto 2008 ed<br />

entrato in vigore il 1° <strong>di</strong>cembre 2009, richiama l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, che<br />

riconosce i <strong>di</strong>ritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione<br />

europea del 7 <strong>di</strong>cembre 2000. La Carta, oltre a riconoscere (art. 7) il «<strong>di</strong>ritto al rispetto della propria<br />

vita privata e familiare» e a condannare espressamente ogni forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />

sull’orientamento sessuale (art. 21), contempla (art. 9) il «<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sposarsi e <strong>di</strong> costituire una<br />

famiglia», peraltro «secondo le leggi nazionali che ne <strong>di</strong>sciplinano l’esercizio».<br />

L’art. 6 della versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea oggi recita al primo<br />

comma: «L’Unione riconosce i <strong>di</strong>ritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei <strong>di</strong>ritti<br />

fondamentali dell’Unione europea del 7 <strong>di</strong>cembre 2000, adottata il 12 <strong>di</strong>cembre 2007 a Strasburgo,<br />

che ha lo stesso valore giuri<strong>di</strong>co dei trattati». Se dunque l’art. 6 attribuisce alla Carta <strong>di</strong> Nizza lo<br />

stesso valore giuri<strong>di</strong>co e l’efficacia dei Trattati, va riconosciuto che la Carta <strong>di</strong> Nizza costituisce<br />

oggi <strong>di</strong>ritto primario dell’Unione, come confermato (subito dopo l’entrata in vigore del Trattato <strong>di</strong><br />

( 50 ) ROPPO, voce Famiglia. III) Famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 3. In giurisprudenza v. da ultimo Cass. pen., 9 marzo 2010,<br />

n. 9242. Per una panoramica sul rilievo della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> nel <strong>di</strong>ritto penale, impossibile in questa sede, cfr.<br />

PITTARO, Il (controverso) rilievo giuri<strong>di</strong>co della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> nel <strong>di</strong>ritto penale, in Fam. <strong>di</strong>r., 2010, p. 933 ss.<br />

( 51 ) Sull’applicabilità al convivente dell’esimente <strong>di</strong> cui all’art. 384, primo comma, c.p. cfr. Corte cost., 18 gennaio<br />

1996, n. 8, in Fam. <strong>di</strong>r., 1996, p. 107.<br />

( 52 ) Cfr. Cass., 28 febbraio 2011, n. 4775. La decisione ha evidenziato come nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> secondo grado il<br />

contribuente avesse ammesso <strong>di</strong> usufruire <strong>di</strong> una delega ad operare sul conto corrente bancario della convivente sin dal<br />

momento dell’apertura del conto. Su tale conto aveva eseguito numerosi depositi, prelievi, trasferimenti dal proprio<br />

conto corrente. In assenza <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> segno contrario, il conto corrente della convivente era stato ritenuto<br />

riferibile esclusivamente al professionista. Secondo la Corte, la valutazione effettuata dai giu<strong>di</strong>ci d’appello non è<br />

censurabile in quanto, anche se il rapporto sentimentale tra il contribuente e la sua convivente si era formalizzato<br />

successivamente agli anni d’imposta accertati, ciò che assume rilevanza è la presenza <strong>di</strong> una delega a favore del<br />

professionista e l’effettivo utilizzo, in assoluta a autonomia, del conto corrente della convivente. La Cassazione ha così<br />

riba<strong>di</strong>to come il giu<strong>di</strong>ce tributario ben possa trarre il proprio convincimento da presunzioni semplici e da regole <strong>di</strong><br />

esperienza, mentre è onere del contribuente <strong>di</strong>mostrare che la ricostruzione operata in base al tali regole è priva <strong>di</strong><br />

fondamento.<br />

In materia <strong>di</strong> rapporti tributari potrà poi citarsi Cass., 5 novembre 2008, n. 26543, che ha sancito l’equiparazione in<br />

astratto del convivente al coniuge ai fini tributari, in merito alla detrazione dall’imposta lorda prevista dall’art. 1, primo<br />

comma, l. 27 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 449, per chi effettui determinati lavori <strong>di</strong> ristrutturazione in un immobile <strong>di</strong> cui non è<br />

proprietario, ma detentore (va notato che, nella specie, la Corte ha negato il beneficio, non risultando provato il rapporto<br />

<strong>di</strong> convivenza da data anteriore alla ristrutturazione).<br />

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