Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno
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CAPITOLO II<br />
OBBLIGAZIONI NATURALI E<br />
ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO<br />
SOMMARIO: 1. Le obbligazioni naturali tra conviventi: ovvero della riscoperta <strong>di</strong> un principio<br />
vecchio <strong>di</strong> secoli. – 2. Segue. La giurisprudenza più recente e il criterio <strong>di</strong> proporzionalità. Il<br />
<strong>di</strong>scrimen rispetto alle donazioni. – 3. La remunerazione delle prestazioni <strong>di</strong> facere rese<br />
dal(la) convivente debole. Impostazione del problema, anche con riguardo al lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato e all’impresa familiare. – 4. Il problema dell’arricchimento conseguente ad una<br />
prestazione volontariamente effettuata dall’impoverito. – 5. Segue. La giurisprudenza <strong>di</strong><br />
legittimità favorevole all’azione <strong>di</strong> arricchimento tra conviventi. – 6. Segue. Le persistenti<br />
incertezze della giurisprudenza <strong>di</strong> merito. Conclusioni sul tema, relativamente alle<br />
prestazioni <strong>di</strong> facere.<br />
1. Le obbligazioni naturali tra conviventi: ovvero della riscoperta <strong>di</strong> un principio vecchio <strong>di</strong><br />
secoli.<br />
La comunione <strong>di</strong> vita che contrad<strong>di</strong>stingue la famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> determina inevitabilmente dei<br />
riflessi sul piano dei rapporti patrimoniali tra i conviventi more uxorio, che vengono in rilievo in<br />
particolar modo nel momento della cessazione del ménage, palesando le esigenze <strong>di</strong> tutela della<br />
parte debole della coppia, che si ritrova spesso in una posizione sfavorevole a seguito<br />
dell’interruzione del rapporto ( 1 ). È in tale fase terminale della convivenza, infatti, che sorgono i<br />
problemi in or<strong>di</strong>ne alla ripetibilità <strong>di</strong> quelle dazioni precedentemente intercorse tra i membri della<br />
coppia, volte al sod<strong>di</strong>sfacimento delle necessità materiali della vita comune. Siffatte prestazioni<br />
vengono da tempo ricondotte all’adempimento <strong>di</strong> obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., sia dalla<br />
dottrina ( 2<br />
) che dalla giurisprudenza.<br />
Con particolare riferimento a quest’ultima va posto in luce quel processo evolutivo che, tra gli<br />
anni quaranta e cinquanta dello scorso secolo, portò la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità a validare le<br />
attribuzioni effettuate a titolo gratuito tra conviventi, anche nel caso <strong>di</strong> mancato rispetto dei requisiti<br />
formali previsti per la donazione dagli artt. 782 c.c. e 48 l.notar., tramite il ricorso alla figura<br />
3<br />
dell’obbligazione naturale. Invero, come messo in evidenza in altra sede ( ), fu proprio da una<br />
concezione «indennitaria» e «retributiva» che i Supremi Giu<strong>di</strong>ci fecero derivare l’esigenza <strong>di</strong><br />
affermare il <strong>di</strong>ritto alla soluti retentio in relazione a quegli spostamenti patrimoniali attuati in favore<br />
del convivente «debole», vuoi <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> (si pensi alla tra<strong>di</strong>tio brevi manu <strong>di</strong> mobili), vuoi tramite<br />
negozi comunque nulli per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> forma (per lo più si trattava <strong>di</strong> donazioni <strong>di</strong>rette, sovente<br />
<strong>di</strong>ssimulate da compraven<strong>di</strong>te, non rispettose della forma solenne) ( 4<br />
).<br />
( 1 ) BALESTRA, Le obbligazioni naturali, cit., p. 63.<br />
( 2 ) OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 83 ss.; ID., Le prestazioni lavorative del convivente<br />
more uxorio, Padova, 2003, p. 1 ss.; BALESTRA, Le obbligazioni naturali, cit., p. 233; SPADAFORA, L’obbligazione<br />
naturale tra conviventi ed il problema della sua trasformazione in obbligazione civile attraverso lo strumento<br />
negoziale, in AA. VV., I contratti <strong>di</strong> convivenza, a cura <strong>di</strong> Moscati e Zoppini, cit., p. 157 ss.; MONTEVERDE, op. cit., p.<br />
945 ss.<br />
( 3 ) Cfr. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 86 ss.<br />
( 4 ) Nelle prime pronunce che fecero seguito al revirement l’obbligazione naturale fu in<strong>di</strong>viduata nell’obbligo, <strong>di</strong><br />
carattere indennitario, gravante sull’uomo <strong>di</strong> riparare al pregiu<strong>di</strong>zio morale, al <strong>di</strong>scre<strong>di</strong>to, derivante alla donna dalla<br />
sussistenza <strong>di</strong> una relazione definita ancora come <strong>di</strong> concubinato: v. Cass., 17 gennaio 1958, n. 84, in Foro it., 1959, I,<br />
c. 470; Cass., 25 gennaio 1960, n. 68, ivi, 1961, I, c. 2017 (quest’ultima decisione, pur se fondata sull’idea del<br />
«pregiu<strong>di</strong>zio morale» menziona anche l’eventualità che ad esso si affianchi un pregiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> carattere economico, sul<br />
quale esclusivamente si basano le sentenze successive). Per la giurisprudenza <strong>di</strong> merito cfr. App. Genova, 7 marzo<br />
1952, in Rep. Foro it., 1952, voce Obbligazioni e contratti, n. 186, 187. Pochi anni dopo i giu<strong>di</strong>ci spostarono l’accento<br />
sul pregiu<strong>di</strong>zio d’or<strong>di</strong>ne (non più morale, bensì) economico subito dalla convivente qualora questa, nel contrarre la<br />
relazione extraconiugale o nel persistere in essa, avesse «rinunciato ad altre prospettive» o si fosse «preclusa una<br />
<strong>di</strong>versa sistemazione, indotta a ciò da un atteggiamento dell’uomo tale da suscitare in lei il ragionevole affidamento che<br />
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