31.05.2013 Views

Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il richiamo alla categoria delle obbligazioni naturali non è però scevro dal necessario<br />

riferimento a criteri <strong>di</strong> proporzionalità, analoghi a quelli valevoli per i coniugi ai sensi dell’art. 143<br />

c.c., come stabilito ad es. da una decisione <strong>di</strong> legittimità del 2003 ( 14 ). Prima della sentenza da<br />

ultimo citata, un altro arresto <strong>di</strong> legittimità, fortemente criticato dalla dottrina ( 15 ), aveva qualificato<br />

come donazioni – nulle per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> forma – i regali fatti tra conviventi ( 16 ). In realtà, le<br />

attribuzioni patrimoniali effettuate tra conviventi saranno «coperte» dall’«ombrello»<br />

dell’obbligazione naturale solo in quanto rispondenti ai criteri <strong>di</strong> proporzionalità sopra evidenziati<br />

( 17<br />

).<br />

In caso contrario, esse saranno giustificate solo se sorrette dall’animus donan<strong>di</strong> unito al<br />

rispetto della forma solenne, per le attribuzioni <strong>di</strong> non mo<strong>di</strong>co valore. A tali donazioni si<br />

applicheranno tutte le norme riferibili ai trasferimenti <strong>di</strong>sciplinati dagli artt. 769 ss. c.c.: dall’azione<br />

<strong>di</strong> riduzione per lesione <strong>di</strong> legittima (art. 555 ss. c.c.), all’obbligo alimentare del donatario verso il<br />

donante (art. 437 c.c.), al coacervo, per quanto riguarda l’imposta <strong>di</strong> successione, se il donatario<br />

dovesse <strong>di</strong>venire anche erede del donante. Inoltre, vanno ricordate le <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni richieste<br />

dalla legge (art. 2901 c.c.) per esercitare l’azione revocatoria quando l’atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione è a titolo<br />

gratuito, le speciali <strong>di</strong>scipline in tema <strong>di</strong> capacità (art. 774 ss. c.c.) e <strong>di</strong> revocazione per<br />

sopravvenienza <strong>di</strong> figli (art. 803 c.c.) e per ingratitu<strong>di</strong>ne (artt. 801 s. c.c.).<br />

Con particolare riferimento a quest’ultima ipotesi potrà evidenziarsi che nel 2011 la<br />

Cassazione ha respinto la domanda <strong>di</strong> un ex convivente, il quale, nel corso del rapporto, aveva<br />

donato alla propria compagna un immobile e che, dopo la rottura dell’unione, aveva chiesto la<br />

revoca dell’atto. La Corte ha confermato il rigetto <strong>di</strong> ogni domanda posta dall’uomo, evidenziando<br />

come questi non avesse provveduto a specificare «le ragioni per le quali i comportamenti attribuiti<br />

alla [donna] sarebbero idonei a concretare il presupposto dell’ “ingiuria grave” richiesto dall’art.<br />

801 c.c.», così dando chiaramente ad intendere che la sola rottura dell’unione non può considerarsi<br />

18<br />

alla stregua <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> quei comportamenti rilevanti ai fini della revocazione della donazione ( ).<br />

3. La remunerazione delle prestazioni <strong>di</strong> facere rese dal(la) convivente debole. Impostazione<br />

del problema, anche con riguardo al lavoro subor<strong>di</strong>nato e all’impresa familiare.<br />

qualificazione <strong>di</strong> un’attribuzione in termini <strong>di</strong> donazione, piuttosto che in termini <strong>di</strong> obbligazione naturale, è una tipica<br />

questione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, che il giu<strong>di</strong>ce deve risolvere a prescindere da una domanda <strong>di</strong> parte.<br />

( 14 ) Cass., 13 marzo 2003, n. 3713, in Giur. it., 2004, p. 530, secondo cui è necessario che «che la prestazione risulti<br />

adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle con<strong>di</strong>zioni sociali del solvens». Secondo la<br />

relativa massima ufficiale, «Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento<br />

<strong>di</strong> un’obbligazione naturale a con<strong>di</strong>zione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità<br />

del patrimonio e alle con<strong>di</strong>zioni sociali del solvens (Fattispecie nella quale i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito, con accertamento <strong>di</strong> <strong>fatto</strong><br />

ritenuto dalla cassazione incensurabile in sede <strong>di</strong> legittimità, hanno escluso il rapporto <strong>di</strong> proporzionalità tra l’opera<br />

e<strong>di</strong>ficatoria realizzata, a propria cura e spese, con l’arricchimento esclusivo <strong>di</strong> uno solo dei componenti la famiglia <strong>di</strong><br />

<strong>fatto</strong>, e l’adempimento dei doveri morali e sociali da parte del convivente more uxorio)». Va detto che nella specie<br />

l’uomo aveva realizzato con proprio lavoro una costruzione sul fondo <strong>di</strong> proprietà della convivente. La Corte ha<br />

confermato la decisione dei giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> riconoscere all’uomo una somma <strong>di</strong> denaro ex art. 936 c.c., respingendo<br />

la tesi della donna, secondo cui l’esecuzione <strong>di</strong> tale opera sarebbe rientrata nell’adempimento dell’obbligazione naturale<br />

sullo stesso gravante, in quanto convivente more uxorio con la donna.<br />

Per la giurisprudenza <strong>di</strong> merito v. ad es. App. Napoli, 5 novembre 1999, in Giur. nap., 2000, p. 273, secondo cui<br />

«L’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del convivente more uxorio, a titolo <strong>di</strong> ristoro per il sacrificio della sua<br />

aspirazione ad un’esistenza autonoma ed in<strong>di</strong>pendente, nonché al fine <strong>di</strong> assicurargli un’autosufficienza economica per<br />

il tempo successivo alla cessazione del rapporto, si configura come adempimento <strong>di</strong> un’obbligazione naturale piuttosto<br />

che come donazione remuneratoria, purché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del<br />

patrimonio ed alle con<strong>di</strong>zioni sociali del solvens». Per la dottrina v. già OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong><br />

<strong>fatto</strong>, cit., p. 90 ss.; cfr. poi anche M. SGROI, op. cit., p. 1080 ss.<br />

( 15 ) Parla <strong>di</strong> «ritorno al me<strong>di</strong>oevo» V. CARBONE, Terminata la convivenza vanno restituiti i regali: la Cassazione<br />

“ripiomba” nel Me<strong>di</strong>oevo, Nota a Cass., 24 novembre 1998, n. 11894, in Corr. giur., 1999, p. 54.<br />

( 16 ) Cass., 24 novembre 1998, n. 11894, cit.; sul punto v. anche BALESTRA, La famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, 2004, cit., p. 107 ss.<br />

( 17 ) In questo senso v. già OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 98 ss.; successivamente v.<br />

anche G. STELLA RICHTER, La donazione nella famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, in Familia, 2002, II, p. 152; ARCANI, op. cit., p. 895.<br />

( 18 ) Cfr. Cass., 24 novembre 2011, n. 24843.<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!