Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno
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Con<strong>di</strong>visibile appare peraltro il rilievo dottrinale ( 56 ), secondo cui, pur in mancanza <strong>di</strong><br />
pronunce espresse sul punto, tenuto conto della successiva evoluzione delle legislazioni nazionali,<br />
in senso favorevole, nella grande maggioranza, alla possibilità per le coppie conviventi <strong>di</strong> registrare<br />
il proprio legame, la Corte <strong>di</strong> giustizia ( 57<br />
), se chiamata oggi a valutare l’astratta configurabilità<br />
della vita familiare in una convivenza registrata, risponderebbe in termini positivi.<br />
Naturalmente, a quanto sopra rilevato, in tema <strong>di</strong> convivenze eterosessuali, va aggiunta la<br />
sensibilità <strong>di</strong>mostrata dalla Corte sedente in Lussemburgo per le unioni omosessuali, con particolare<br />
riguardo ai casi Maruko e Römer. Al tema verrà de<strong>di</strong>cata attenzione nell’ambito <strong>di</strong> un apposito<br />
58<br />
capitolo <strong>di</strong> questo lavoro, cui non resta che fare rinvio ( ).<br />
Sarà poi anche utile tenere a mente che la sensibilità a livello U.E. sul tema è mostrata non<br />
solo dalla giurisprudenza della Corte sedente in Lussemburgo, ma anche dagli interventi del<br />
59<br />
Parlamento europeo ( ) e, per ciò che attiene alla Commissione, dalla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong><br />
un’apposita Proposta <strong>di</strong> regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile,<br />
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia <strong>di</strong> regimi patrimoniali delle unioni<br />
registrate – COM (2011) 127 def. ( 60<br />
).<br />
4. Segue. Sui limiti della Carta <strong>di</strong> Nizza.<br />
Tornando al tema della Carta <strong>di</strong> Nizza, potrà aggiungersi che, ad avviso <strong>di</strong> chi scrive, i<br />
principi consacrati in questo documento appaiono, per ciò che attiene al settore in esame,<br />
assolutamente universali e pertanto applicabili, come tali, anche alle situazioni meramente<br />
«interne», vale a <strong>di</strong>re anche a quei rapporti giuri<strong>di</strong>ci che non siano caratterizzati dalla presenza <strong>di</strong><br />
elementi <strong>di</strong> estraneità o che non presuppongano l’applicazione del <strong>di</strong>ritto «secondario» <strong>di</strong> fonte<br />
europea.<br />
La questione appare estremamente complessa e tale da involgere riflessioni che esulano dal<br />
contenuto e dagli scopi della presente indagine. Sembra peraltro opportuno tentare <strong>di</strong> riassumere in<br />
questa sede i termini essenziali del problema e <strong>di</strong> trarne conclusioni utili per l’ulteriore sviluppo <strong>di</strong><br />
61<br />
questo stu<strong>di</strong>o ( ).<br />
Dunque, si è posto in luce in dottrina (<br />
62<br />
qualifica <strong>di</strong> «familiare» anche al convivente, solamente nel caso in cui si realizzino contemporaneamente due<br />
con<strong>di</strong>zioni: in primo luogo, che i due partners abbiano contratto unione registrata in base alla normativa <strong>di</strong> uno Stato<br />
che la preveda e, in secondo luogo, che la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al<br />
matrimonio (art. 2, primo comma, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 30/2007). Appare dunque evidente che la <strong>di</strong>sposizione si limita<br />
a censurare la <strong>di</strong>scriminazione attuata da uno Stato che rifiuti ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> uno altro Stato europeo i <strong>di</strong>ritti che<br />
riconosce ai propri, ma non pretende certamente <strong>di</strong> obbligare tutti gli Stati a riconoscere le unioni <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, né tanto<br />
meno ad equipararle al matrimonio. Sul tema cfr. inoltre FANTETTI, Il principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione ed il<br />
riconoscimento giuri<strong>di</strong>co del matrimonio tra persone dello stesso sesso, Nota a Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in<br />
Fam. pers. succ., 2011, p. 179 ss.<br />
( 56 ) LONG, Il <strong>di</strong>ritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali, Milano, 2006, p. 185.<br />
( 57 ) Quella sedente a Strasburgo già l’ha <strong>fatto</strong>, come si <strong>di</strong>rà in prosieguo: v. infra, § 5, in questo Capitolo.<br />
( 58 ) V. infra, Cap. X, § 6.<br />
( 59 ) Su cui v. infra, Cap. X, § 5.<br />
( 60 ) Testo <strong>di</strong>sponibile in lingua inglese alla pagina web seguente:<br />
) che nemmeno la Carta <strong>di</strong> Nizza appare in grado <strong>di</strong><br />
mo<strong>di</strong>ficare i confini del <strong>di</strong>ritto comunitario, avuto anche riguardo al contenuto dell’art. 5 del<br />
Trattato sull’Unione europea, come mo<strong>di</strong>ficato per effetto dell’entrata in vigore del Trattato <strong>di</strong><br />
Lisbona, par. 2, secondo cui «In virtù del principio <strong>di</strong> attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente<br />
nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli<br />
http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/com_2011_127_en.<strong>pdf</strong>; in lingua italiana alla pagina web seguente:<br />
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/affariinternazionali/2011/Dossier%2065DN.<strong>pdf</strong>; per un primo<br />
commento cfr. NASCIMBENE, Divorzio, <strong>di</strong>ritto internazionale privato e dell’unione europea, Milano, 2011, p. 54 ss.<br />
( 61 ) L’autore coglie l’occasione per ringraziare Roberta Clerici ed Ilaria Queirolo per una serie <strong>di</strong> suggerimenti e<br />
spunti offerti allo scrivente sul tema.<br />
( 62 ) Cfr. CONTI, Corte costituzionale e CEDU: qualcosa <strong>di</strong> nuovo all’orizzonte?, Nota a Corte cost., 26 novembre<br />
2009, n. 311, in Corr. giur., 2010, p. 632. Cfr. inoltre NASCIMBENE, Unioni <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> e matrimonio fra omosessuali.<br />
orientamenti del giu<strong>di</strong>ce nazionale e della corte <strong>di</strong> giustizia, in Corr. giur., 2010, p. 91.<br />
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