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Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

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CAPITOLO III<br />

I CONTRIBUTI FORNITI PER L’ACQUISTO DI BENI:<br />

TRA REGIME PATRIMONIALE E<br />

RIPETIZIONE DELL’INDEBITO<br />

SOMMARIO: 1. I contributi forniti per l’acquisto <strong>di</strong> beni e l’arduo percorso per il recupero degli<br />

stessi. Impostazione del problema. Esclusione della possibilità <strong>di</strong> applicare le norme sulla<br />

comunione legale. – 2. Le principali proposte <strong>di</strong> legge sul tappeto circa i regimi patrimoniali<br />

dei conviventi. – 3. La soluzione proposta e l’applicazione delle norme in tema <strong>di</strong> ripetizione<br />

dell’indebito. – 4. Il ricorso allo schema causale della donazione (e le relative <strong>di</strong>fficoltà). –<br />

5. Il ricorso allo schema causale del mutuo (e le relative <strong>di</strong>fficoltà).<br />

1. I contributi forniti per l’acquisto <strong>di</strong> beni e l’arduo percorso per il recupero degli stessi.<br />

Impostazione del problema. Esclusione della possibilità <strong>di</strong> applicare le norme sulla comunione<br />

legale.<br />

Discorso almeno in parte <strong>di</strong>verso da quello sviluppato nel capitolo precedente va svolto in<br />

relazione alle prestazioni <strong>di</strong> dare, per le quali va subito anticipato che rime<strong>di</strong> restitutori sono<br />

ammissibili anche nell’ipotesi <strong>di</strong> prestazioni eccedenti il limite quantitativo dell’obbligazione<br />

naturale. Il problema attiene qui alla sorte dei contributi forniti da un partner per acquisti che siano<br />

effettuati esclusivamente a nome dell’altro (ovvero che vengano effettuati a nome <strong>di</strong> entrambi, ma<br />

in modo non proporzionale rispetto alle contribuzioni versate).<br />

Al riguardo si è evidenziato che, se, da una parte, la comunanza <strong>di</strong> vita può dar luogo all’idea<br />

che tali acquisti siano stati effettuati con l’apporto <strong>di</strong> entrambi i membri della coppia, dall’altra in<br />

tale contesto si può riproporre l’esigenza <strong>di</strong> tutelare il partner debole ( 1 ). Vi è infatti chi ha<br />

ipotizzato in tale caso un’applicazione analogica degli artt. 177 ss. c.c. ( 2 ). Malgrado<br />

l’autorevolezza della fonte da cui, già agli inizi del XVI secolo, tale suggerimento proviene, va<br />

con<strong>di</strong>visa la tesi maggioritaria, la quale esclude che in or<strong>di</strong>ne ai rapporti patrimoniali trovi<br />

applicazione analogica il regime <strong>di</strong> comunione legale dei beni ( 3<br />

).<br />

La storia dei tentativi <strong>di</strong> estendere ai conviventi il regime comunitario vigente per i coniugi è<br />

quanto mai risalente nel tempo.<br />

Già alcuni celeberrimi dottori dell’antico <strong>di</strong>ritto iberico, trattando delle peculiari <strong>di</strong>sposizioni<br />

4<br />

vigenti nel regno <strong>di</strong> Spagna sulla comunione degli acquisti ( ), dopo aver premesso che l’istituto<br />

avrebbe avuto applicazione «etiam in matrimonio putativo, quando inter coniuges erat contractum<br />

matrimonium quod subsistere non poterat, stante legitimo impe<strong>di</strong>mento» ( 5<br />

), e dopo aver affermato<br />

che, quanto meno in determinati casi, la comunione avrebbe potuto aver luogo anche tra fidanzati<br />

( 1 ) BALESTRA, La famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, 2004, cit., p. 142.<br />

( 2 ) PROSPERI, La famiglia non fondata sul matrimonio, cit., p. 287 ss.<br />

( 3 ) OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 59 ss.; ID., La comunione legale tra coniugi, I, cit.,<br />

p. 298 ss.; SESTA, Diritto <strong>di</strong> famiglia, cit., p. 405; MONTEVERDE, op. cit., p. 952; COCUCCIO, op. cit., p. 908 ss.;<br />

PORCELLI, La rottura della convivenza <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, in AA. VV., Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, <strong>di</strong>retto da Zatti, I, Famiglia e<br />

matrimonio, 2, seconda e<strong>di</strong>zione, Milano, 2011, p. 1971 ss.; v. anche FERRANDO, Il matrimonio, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

civile e commerciale, già <strong>di</strong>retto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2002, p. 226 ss.;<br />

BUSNELLI e SANTILLI, op. cit., p. 785 ss.; in giurisprudenza Trib. Napoli, 8 luglio 1999, in Fam. <strong>di</strong>r., 2000, p. 502,<br />

esclude la sussistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto al mantenimento o agli alimenti nei confronti del convivente more uxorio, a cui non<br />

si collegano <strong>di</strong>ritti e doveri se non <strong>di</strong> carattere morale; per una pronunzia <strong>di</strong> merito che esclude l’applicabilità in via<br />

analogica del regime <strong>di</strong> comunione legale cfr. App. Firenze, 12 febbraio 1991, in Dir. fam. pers., 1992, p. 633; per<br />

ulteriori riferimenti giurisprudenziali sul tema in oggetto cfr. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit.,<br />

p. 71 ss.; BALESTRA, La famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, 2004, cit., p. 142.<br />

( 4 ) Su cui cfr. OBERTO, La comunione legale tra coniugi, I, cit., p. 299 ss.<br />

( 5 ) Sul tema specifico dell’operatività del regime <strong>di</strong> comunione in caso <strong>di</strong> matrimonio putativo cfr. per tutti OBERTO,<br />

La comunione legale tra coniugi, nel Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto civile e commerciale, già <strong>di</strong>retto da Cicu, Messineo e Mengoni,<br />

continuato da Schlesinger, II, Milano, 2010, p. 1632 ss., 1860 ss.<br />

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