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Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

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<strong>di</strong> questi registri è quella <strong>di</strong> certificare pubblicamente una con<strong>di</strong>zione soggettiva, giuri<strong>di</strong>camente<br />

rilevante, ma che non determina la creazione <strong>di</strong> un nuovo stato giuri<strong>di</strong>co. Gli stessi svolgono<br />

essenzialmente due funzioni: quella probatoria della relazione personale <strong>di</strong> convivenza e quella<br />

della estensione alle convivenze <strong>di</strong> tutti i proce<strong>di</strong>menti, benefici ed opportunità <strong>di</strong> varia natura<br />

riconosciuti alle coppie sposate e assimilate, nei limiti delle competenze comunali ( 92<br />

).<br />

7. Famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> e filiazione naturale.<br />

Il tema della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> si intreccia, in taluni suoi aspetti, con la <strong>di</strong>sciplina della<br />

filiazione naturale. Pur trattandosi <strong>di</strong> due situazioni assolutamente <strong>di</strong>stinte, la cui coesistenza è solo<br />

93<br />

eventuale e non necessaria ( ), è qui opportuno svolgere alcune considerazioni in or<strong>di</strong>ne al ruolo<br />

che le norme introdotte a tutela dei figli naturali rivestono nel quadro dell’evoluzione della<br />

convivenza more uxorio.<br />

Come si è già accennato in precedenza, tra gli interventi normativi che hanno contribuito al<br />

graduale riconoscimento della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> assume particolare importanza la novella del 1975,<br />

che ha essenzialmente <strong>di</strong>ssolto le <strong>di</strong>scriminazioni tra figli naturali e figli legittimi. In tal modo si è<br />

in buona parte reciso quel collegamento che faceva <strong>di</strong>pendere i <strong>di</strong>ritti del figlio dal tipo <strong>di</strong> relazione,<br />

matrimoniale o extramatrimoniale, dei genitori da cui veniva concepito: a seguito delle mo<strong>di</strong>fiche<br />

apportate dalla Riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, la prova della paternità naturale può essere data ora<br />

con ogni mezzo ed il figlio naturale gode <strong>di</strong> uno status sostanzialmente equiparato a quello del<br />

figlio legittimo per quanto riguarda sia le pretese che può fare valere nei confronti del genitore che<br />

la sua posizione successoria. E, sebbene il co<strong>di</strong>ce civile novellato nel 1975 limiti la parificazione tra<br />

figli legittimi e figli naturali esclusivamente ai rapporti tra genitore e figlio (artt. 258, comma primo,<br />

277, comma primo, c.c.) o comunque in senso verticale (artt. 148, comma primo, 433, nn. 2 e 3,<br />

94<br />

467, c.c.), in attesa <strong>di</strong> una riforma totalmente equiparatrice, che appare ormai inelu<strong>di</strong>bile ( ), la<br />

dottrina ( 95 ) ha perspicacemente rilevato che l’interpretazione giurisprudenziale ha consentito<br />

un’espansione anche in senso collaterale, quando ha statuito che «la posizione del figlio naturale va<br />

assimilata a quella del <strong>di</strong>scendente legittimo, giustificandosi così la successione tra fratelli (o<br />

sorelle) naturali, purché la filiazione sia stata riconosciuta o <strong>di</strong>chiarata» ( 96<br />

).<br />

La giurisprudenza, anche sulla base del rinvio posto dall’art. 261 c.c., ha ritenuto applicabile<br />

97<br />

l’art. 148 c.c. anche alla famiglia naturale. In particolare, una decisione <strong>di</strong> legittimità del 1995 ( )<br />

ha ritenuto che «lo speciale provve<strong>di</strong>mento per decreto <strong>di</strong>sciplinato dal 2 o co. dell’art. 148 c.c. è<br />

utilizzabile al fine <strong>di</strong> ottenere la condanna degli ascendenti dei genitori, privi <strong>di</strong> mezzi economici, a<br />

fornire a questi ultimi i mezzi necessari ad adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, sia<br />

legittimi che naturali». Analogamente, la giurisprudenza <strong>di</strong> merito ha statuito che «il proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 148, 3 o , 4 o e 5 o co., c.c. è da ritenersi pertinente ed applicabile anche qualora il<br />

contributo richiesto e non versato per il mantenimento, l’educazione e la istruzione della prole sia<br />

Voghera, San Canzian (Go), Montebruno (Ge), Trezzo sull’Adda, Cento (Fe), Bagheria (Pa), Rivoli (To), Bolzano,<br />

Rovereto, Casalgrande, Pizzo Calabro, Piombino, Savona, Torino.<br />

( 92 ) Cfr. R. DI MAIO, I registri delle unioni civili, in Fam. pers. e succ., 2007, p. 59 ss.<br />

( 93 ) Come precisa PALADINI, La filiazione nella famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, in Familia, 2002, 609. Sul tema v. anche<br />

FALLETTI, La fine della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>: gli aspetti patrimoniali, cit., p. 850 ss.; M. SGROI, op. cit., p. 1066 ss.<br />

( 94 ) Sulla proposta <strong>di</strong> legge tendente ad eliminare ogni <strong>di</strong>stinzione, anche sul piano lessicale, tra filiazione legittima e<br />

filiazione naturale, v. per tutti FALLETTI, La lunga strada dell’equiparazione tra filiazione legittima e naturale, in Vita<br />

notar., 2007, II, p. 364 ss.; V. CARBONE, Le nuove proposte su filiazione e rapporti <strong>di</strong> parentela, in Corr. giur., 2011, p.<br />

1314 ss.<br />

( 95 ) ROPPO, voce Famiglia. III) Famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 2 s.<br />

( 96 ) Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, in Foro it., 1979, I, c. 1941; contra, solo due anni prima, Corte cost., 12 maggio<br />

1977, n. 76, ivi, 1977, I, c. 1346; cfr. poi Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532, che ha <strong>di</strong>chiarato non fondata la<br />

questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale dell’art. 565 c.c., «nella parte in cui, in mancanza <strong>di</strong> altri chiamati all’ere<strong>di</strong>tà<br />

all’infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei c.d. parenti naturali <strong>di</strong> grado corrispondente al quarto e<br />

fino al sesto».<br />

( 97 ) Cass., 23 marzo 1995, n. 3402, in Dir. fam. pers., 1995, p. 1409.<br />

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