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Oberto famiglie di fatto.pdf - Persona e Danno

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costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza <strong>di</strong> parte, può adottare con decreto uno o più dei<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui all’articolo 342-ter c.c.». Significativo, dunque, appare che l’unica norma la<br />

quale prevede l’erogazione <strong>di</strong> un assegno, sostanzialmente, <strong>di</strong> mantenimento a carico dell’ex<br />

convivente, sia stata inserita, ad<strong>di</strong>rittura (e, a quanto pare, senza lo strepito che normalmente<br />

accompagna sif<strong>fatto</strong> genere <strong>di</strong> proposte) nel co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Da un punto <strong>di</strong> vista più generale, si è da qualche parte sostenuta, in modo più o meno ampio,<br />

la possibilità <strong>di</strong> procedere all’applicazione analogica delle <strong>di</strong>sposizioni che governano i rapporti<br />

personali tra i coniugi ( 105 ), anche se l’opinione prevalente appare schierata in senso opposto ( 106 ).<br />

Si esclude, in particolare, tanto in dottrina che in giurisprudenza, che possano concepirsi<br />

controversie concernenti i rapporti personali, rilevandosi come ogni questione ad essi attinente, se<br />

non risolta spontaneamente, determini «una pura e semplice cessazione della convivenza» e<br />

l’insorgenza eventuale <strong>di</strong> questioni patrimoniali, pur restando chiaro che tra conviventi non sorgono<br />

ex lege doveri <strong>di</strong> contribuzione o mantenimento analoghi a quelli esistenti tra i coniugi ( 107<br />

).<br />

Occorre dunque concludere sul punto nel senso che i comportamenti da cui si inferisce<br />

l’esistenza <strong>di</strong> una famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> sono caratterizzati dall’assenza del crisma della giuri<strong>di</strong>cità e, per<br />

conseguenza, dalla mancanza <strong>di</strong> coercibilità (elemento, quest’ultimo, peraltro già <strong>di</strong>fficile da<br />

108<br />

ipotizzare in seno ai rapporti scaturenti nell’ambito della famiglia legittima) ( ). La doverosità<br />

morale che connota detti comportamenti può però costituire il substrato della fattispecie<br />

dell’obbligazione naturale ogni qualvolta il dovere morale scaturente dalla convivenza sia<br />

suscettibile <strong>di</strong> essere adempiuto me<strong>di</strong>ante una prestazione <strong>di</strong> carattere patrimoniale (ad es. dovere <strong>di</strong><br />

contribuzione, <strong>di</strong> assistenza materiale) ( 109 ). In questi termini, e solo in questi termini, appare<br />

dunque accettabile la conclusione per cui tra conviventi sussisterebbe, se non un dovere <strong>di</strong> fedeltà,<br />

quanto meno un dovere <strong>di</strong> lealtà ( 110<br />

): dovere che può, alla luce della situazione normativa attuale,<br />

rilevare solo sul piano morale (e su quello giuri<strong>di</strong>co, al massimo, nel contesto <strong>di</strong> quanto stabilito<br />

dall’art. 2034 c.c.).<br />

Sempre in tema <strong>di</strong> inestensibilità in via analogica (o per mezzo <strong>di</strong> altri proce<strong>di</strong>menti<br />

ermeneutici) alla famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> <strong>di</strong> istituti <strong>di</strong> carattere generale dettati per il matrimonio, potrà<br />

sottolinearsi già da subito (anche se l’argomento attiene al tema dei rapporti patrimoniali) che tra<br />

conviventi more uxorio, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quel che accade tra i coniugi, non si fa luogo alla<br />

111<br />

sospensione della prescrizione. Al riguardo la Consulta ( ) ha infatti <strong>di</strong>chiarato infondata la<br />

( 105 ) V. ad es. FURGIUELE, Libertà e famiglia, cit., p. 288, che esclude l’applicabilità soltanto dell’art. 143-bis, 143<br />

ter (articolo, quest’ultimo, peraltro abrogato dall’art. 26, 1. 5 febbraio 1992, n. 91) e 145 c.c.; v. anche ALAGNA,<br />

Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo <strong>di</strong>ritto, Milano, 1979, p. 414 ss.; PROSPERI, La famiglia non fondata sul<br />

matrimonio, cit., p. 256 ss., pur ammettendo il ricorso all’analogia, esclude l’applicabilità degli artt. 143, 143-bis, 145,<br />

146 ultimo cpv., 156 c.c.; in giurisprudenza v. Trib. Savona, 29 giugno 2002 (su cui v. infra, Cap. IV, § 2), a proposito<br />

dell’applicazione analogica dell’art. 143, terzo comma, c.c.; cfr. inoltre Pret. Genova, 21 maggio1981, in Foro it., 1982,<br />

I, c. 1459, che ha esteso alla famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong> la norma <strong>di</strong> cui all’art. 145 c.c., in considerazione dei fini che<br />

caratterizzano la relativa procedura.<br />

( 106 ) Per una critica al ricorso al proce<strong>di</strong>mento analogico in subiecta materia e per ulteriori approfon<strong>di</strong>menti si fa<br />

rinvio a OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 43 ss.; per analoghe conclusioni cfr. anche<br />

MONTEVERDE, op. cit., p. 942 ss., 944; per la doverosità morale e sociale, e non giuri<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> comportamenti tra<br />

conviventi analoghi a quelli previsti dall’art. 143 c.c. si esprimono anche PARADISO, La comunità familiare, Milano,<br />

1984, p. 106; SANTILLI, Note critiche in tema <strong>di</strong> famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. proc. civ., 1980, p. 842; BERNARDINI,<br />

La convivenza fuori del matrimonio tra contratto e relazione sentimentale, cit., p. 113; D’ANGELI, La tutela delle<br />

convivenze senza matrimonio, Torino, 1995, p. 68 ss.; FERRANDO, Convivere senza matrimonio: rapporti personali e<br />

patrimoniali nella famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 192; TOMMASINI, op. cit., p. 508; SESTA, Diritto <strong>di</strong> famiglia, cit., p. 403 ss.;<br />

POLIDORI, I rapporti personali. Impossibilità <strong>di</strong> imporre ai conviventi i doveri personali previsti per i coniugi, in AA.<br />

VV., Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, <strong>di</strong>retto da Zatti, I, Famiglia e matrimonio, 1, seconda e<strong>di</strong>zione, cit., p. 1109 ss.<br />

( 107 ) GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 116 s.; Pret. Milano, 8 febbraio 1990, in Foro it., 1991,<br />

I, c. 329, ove si afferma che la situazione <strong>di</strong> convivenza more uxorio non implica alcun <strong>di</strong>ritto al mantenimento <strong>di</strong><br />

ciascuno dei conviventi nei confronti dell’altro; ugualmente Trib. Napoli, 8 luglio 1999, in Fam. <strong>di</strong>r., 1999, p. 501;<br />

App. Firenze, 4 novembre 2010, in Leggi d’Italia professionale, archivio Corti <strong>di</strong> merito.<br />

( 108 ) BALESTRA, Rapporti <strong>di</strong> convivenza, cit., p. 3772.<br />

( 109 ) Sulla tematica si rinvia a OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia <strong>di</strong> <strong>fatto</strong>, cit., p. 83 ss.; BALESTRA, Le<br />

obbligazioni naturali, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto civile, già <strong>di</strong>retto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger,<br />

Milano, 2004, p. 59 ss., 233 ss.<br />

( 110 ) Così MONTEVERDE, op. cit., p. 940 s.<br />

( 111 ) Cfr. Corte cost., 29 gennaio 1998, n. 2, in Fam. <strong>di</strong>r., 1998, p. 214.<br />

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