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Le esternalità dell'agricoltura. Una analisi degli effetti ambientali ...

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limitatamente nei casi di infezione epizootiche che determinano l’abbattimento<br />

del bestiame.<br />

In conclusione possiamo asserire che il Fondo di solidarietà nazionale è<br />

interamente gestito dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, poiché anche<br />

se sono le Regioni a dover impiegare i finanziamenti, esse devono rimettersi<br />

sempre alle decisioni del Ministero, sia per quanto riguarda l’entità sia per quanto<br />

riguarda la destinazione dei finanziamenti. <strong>Le</strong> Regioni, tuttavia, possono<br />

finanziare gli impianti di difesa dalle avversità atmosferiche presentate dai<br />

consorzi di difesa, ma solamente nel caso in cui il rapporto fra il costo<br />

dell’iniziativa (difesa attiva) e la spesa di difesa passiva sia vantaggioso; anche in<br />

questo caso, tuttavia, è prevista la supervisione del Ministro.<br />

4) LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 505, PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE<br />

DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E DA ALTRE CALAMITÀ NATURALI: la<br />

presente legge è stata emanata per fronteggiare i danni conseguenti alle<br />

eccezionali avversità atmosferiche, che si sono verificate in alcune regioni d’Italia<br />

nel periodo che va dall’ottobre 1991 a luglio 1992 (riportiamo in nota le regioni<br />

colpite e il loro corrispondente arco temporale 12 ). Al fine di sovvenzionare tali<br />

regioni sono stati autorizzati dei finanziamenti a carico del Fondo per la<br />

protezione civile, che per questa ragione è stato integrato di 236 miliardi di lire,<br />

dei quali, 100, dovevano essere destinati ad interventi di somma urgenza<br />

finalizzati alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture e alla<br />

prevenzione con opere di presidio, quali la regolazione delle acque e la<br />

sistemazione dei dissesti idrogeologici. La parte rimanente dello stanziamento,<br />

veniva trasferita alle regioni suddette, che sulla base di un programma di<br />

urgenza, potevano dare esecuzione agli interventi, secondo la seguente scala di<br />

priorità:<br />

- eliminazione delle situazioni di pericolo;<br />

- concessione di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni<br />

private e dalle cose di privati;<br />

- riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;<br />

- rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.<br />

È inoltre previsto che l’Anas possa contribuire nei limiti delle proprie disponibilità<br />

di bilancio, al ripristino della viabilità stradale. La presente legge infine prevede<br />

una serie di disposizioni mirate a situazioni specifiche, fra cui un contributo di 35<br />

miliardi alla Regione Marche per gli interventi conseguenti all’esondazione del<br />

fiume Tronto; non crediamo opportuno dilungarci sulle altre disposizioni, poiché<br />

non riguardano territori dell’Autorità di bacino regionale che stiamo trattando.<br />

12<br />

REGIONE MESE<br />

Sicilia Ottobre -Novembre 1991<br />

Toscana Ottobre -Novembre 1991<br />

1°giugno- 15 luglio 1992<br />

Abruzzo-Marche-Molise 9-10-11 aprile 1992<br />

Lombardia 1-2 giugno 1992<br />

30

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