regolamento edilizio - Comune di Cologno Monzese
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al Sindaco e corredate dalla seguente documentazione:<br />
a) <strong>di</strong>chiarazione da parte del <strong>di</strong>rettore dei lavori della conformità delle opere al progetto approvato e alle<br />
sue eventuali varianti e l'avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti (art. 4 D.P.R.<br />
425/94 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni);<br />
b) nulla osta e certificazioni <strong>di</strong> conformità dei collau<strong>di</strong> ove richiesti dalla normativa vigente in relazione<br />
alle destinazioni funzionali contemplate dalla concessione e<strong>di</strong>lizia emessa;<br />
c) copia della <strong>di</strong>chiarazione presentata per l'iscrizione in Catasto dell'immobile, restituita dagli uffici<br />
catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.<br />
Entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione della domanda, completa <strong>di</strong> tutti gli atti sopra citati, il Dirigente<br />
rilascia il certificato <strong>di</strong> abitabilità.<br />
In caso <strong>di</strong> silenzio della Amministrazione comunale, trascorsi 45 giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione della<br />
domanda, l'abitabilità si intende attestata (cfr. art. 4 D.P.R. 425/94 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni).<br />
Il termine dei 30 giorni può essere interrotto una sola volta dalla Amministrazione comunale<br />
esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato <strong>di</strong> documenti che integrino o completino la<br />
documentazione presentata, che non siano già nella <strong>di</strong>sponibilità della Amministrazione comunale.<br />
Il termine <strong>di</strong> 30 giorni, interrotto dalla richiesta <strong>di</strong> documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente<br />
dalla data <strong>di</strong> presentazione degli stessi (cfr. art. 4D.P.R. 425/94 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni).<br />
5.3 Verifica <strong>di</strong> conformità dell'opera eseguita<br />
a) I controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla verifica della rispondenza della stessa al punto a)<br />
dell'art. 5.2;<br />
b) Il Dirigente, entro 30 giorni dalla data della domanda del certificato <strong>di</strong> abitabilità, può <strong>di</strong>sporre<br />
un'ispezione da parte del Dipartimento Territorio, Ambiente, Ecologia e/o della struttura sanitaria<br />
preposta, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere abitabile;<br />
c) Nel caso in cui il Dirigente non possa <strong>di</strong>sporre l'ispezione nei termini <strong>di</strong> cui al comma precedente,<br />
può <strong>di</strong>sporla nei successivi 180 giorni ed eventualmente <strong>di</strong>chiarare la non abitabilità, nel caso in cui<br />
venga verificata l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere <strong>di</strong>chiarata abitabile (cfr. art.<br />
4, D.P.R. 425/94 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni).<br />
d) Il Dirigente, per esigenze organizzative funzionali - previa deliberazione della Giunta comunale circa<br />
i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> scelta dei campioni ed i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> detta metodologia - può in qualunque<br />
momento procedere a verifiche per campione nel quadro delle attività <strong>di</strong> vigilanza.<br />
Qualora nel corso <strong>di</strong> suddette verifiche - effettuate dopo i termini <strong>di</strong> cui all'art. 4 del D.P.R. 425/94 -<br />
vengono rilevate ed accertate:<br />
1) <strong>di</strong>fformità dell'intero e<strong>di</strong>ficio o parti <strong>di</strong> esso con il progetto approvato;<br />
2) insalubrità degli ambienti.<br />
Per i casi <strong>di</strong> cui al punto 1) si applicano i provve<strong>di</strong>menti previsti dalla legislazione vigente per la sola<br />
parte <strong>di</strong>fforme. Per i casi <strong>di</strong> cui al punto 2) la A.S.L. propone al Sindaco l'applicazione dell'art. 222<br />
del T.U.L.S. (R.D. 27.7.34 n. 1265).<br />
Qualora vengono rilevate situazioni <strong>di</strong>fformi dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui al precedente art. 5.2, per i<br />
rispettivi livelli <strong>di</strong> responsabilità tecnica, il verbale <strong>di</strong> accertamento dovrà altresì essere trasmesso anche al<br />
competente Or<strong>di</strong>ne o Albo Professionale per i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza.<br />
ART. 6 NORME TRANSITORIE<br />
Titolo V<br />
Disposizioni varie<br />
6.1 Vali<strong>di</strong>tà della strumentazione vigente<br />
Le norme del presente Regolamento E<strong>di</strong>lizio assumono efficacia dalla data <strong>di</strong> pubblicazione sul B.U.R.L.