regolamento edilizio - Comune di Cologno Monzese
regolamento edilizio - Comune di Cologno Monzese
regolamento edilizio - Comune di Cologno Monzese
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
con numeri luminosi o <strong>di</strong> variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce<br />
all'Amministrazione, nel termine <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni, gli in<strong>di</strong>catori assegnatigli.<br />
In luogo del numero civico, è dovuta a cura e spese della proprietà, l'apposizione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catore in tutto<br />
conforme, ma luminoso nelle ore notturne.<br />
Il relativo impianto <strong>di</strong> illuminazione e le condutture devono essere applicate in modo non visibile dalla<br />
strada.<br />
ART. 32 NUMERAZIONE INTERNA<br />
L'Amministrazione comunale provvede ad apporre la numerazione civica, ai sensi della normativa vigente,<br />
per tutte le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi commerciali, ecc.) accessibili dalla pubblica<br />
via.<br />
L'Amministrazione comunale fornisce altresì i criteri per l'in<strong>di</strong>cazione degli accessi interni (accessi<br />
in<strong>di</strong>retti all'area <strong>di</strong> pubblica circolazione).<br />
L'in<strong>di</strong>catore ecografico interno viene posato a cura e spese del proprietario, qualora la numerazione interna<br />
non venisse realizzata dallo stesso, vi provvede l'Amministrazione comunale addebitando le relative spese<br />
all'inadempiente.<br />
ART. 33 APPOSIZIONE DI INDICATORI, TARGHE E APPARECCHI VARI<br />
L'Amministrazione comunale si riserva, previo avviso agli interessati, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> apporre o fare apporre,<br />
sul fronte dei fabbricati o costruzioni <strong>di</strong> qualsiasi natura, prospettanti su spazi pubblici e privati:<br />
a) targhe necessarie alla toponomastica urbana;<br />
b) piastrine e capisal<strong>di</strong> per in<strong>di</strong>cazioni altimetriche, <strong>di</strong> tracciamenti, <strong>di</strong> idranti, ecc.;<br />
c) mensole, ganci, sostegni, condutture per gli impianti dei pubblici servizi;<br />
d) cartelli in<strong>di</strong>catori dei pubblici servizi <strong>di</strong> trasporto, <strong>di</strong> pronto soccorso e <strong>di</strong> farmacia;<br />
e) cartelli segnalatori dei servizi statali <strong>di</strong> Poste., Telegrafo, Telefoni e Monopoli;<br />
f) cartelli per segnalazioni stradali e semafori;<br />
g) orologi elettrici;<br />
h) avvisatori elettrici stradali coi loro accessori;<br />
i) targhe e apparecchi relativi a pubblici servizi;<br />
f) lapi<strong>di</strong> e fregi decorativi;<br />
g) altre in<strong>di</strong>cazioni o elementi per servizi pubblici.<br />
Le targhe, le piastrine, i capisal<strong>di</strong>, gli orologi elettrici, gli avvisatori e i cartelli sopra in<strong>di</strong>cati non devono<br />
in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.<br />
Il proprietario, prima <strong>di</strong> iniziare qualsiasi lavoro nella parte <strong>di</strong> un fabbricato alla quale sia apposto uno<br />
degli apparecchi o in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> cui sopra, deve darne avviso al Sindaco e alla Amministrazione interessata<br />
che prescriveranno i provve<strong>di</strong>menti del caso.<br />
La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo, nonchè delle parti <strong>di</strong> facciata da essi<br />
<strong>di</strong>rettamente interessate, è a carico degli Enti o privati interessati.<br />
Gli in<strong>di</strong>catori e gli apparecchi <strong>di</strong> cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte <strong>di</strong> costruzioni<br />
soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie<br />
dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.<br />
ART. 34 NORME PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI MEZZI<br />
PUBBLICITARI<br />
Le insegne per negozi devono essere collocate nella apposite fasce porta-insegna ove previste ed esistenti<br />
e non dovranno sovrapporsi a zone vetrate considerate ai fini del rapporto aeroilluminante ai sensi degli<br />
artt. 10.1.5 e 10.2.4.