regolamento edilizio - Comune di Cologno Monzese
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inse<strong>di</strong>amenti circostanti.<br />
9.2 Tipologia dei locali <strong>di</strong> cui all'art. 9.1.2<br />
In ogni alloggio e negli ambienti in cui si svolgono attività <strong>di</strong> cui al precedente articolo, che per le loro<br />
caratteristiche non richiedono il rispetto <strong>di</strong> norme specifiche non contenute in questo Regolamento<br />
E<strong>di</strong>lizio si <strong>di</strong>stinguono:<br />
a) spazi in cui è prevista una permanenza continua <strong>di</strong> persone: sala <strong>di</strong> soggiorno, camere da letto, sala da<br />
pranzo, cucina; spazi per attività produttive (artigianali), <strong>di</strong> terziario, ecc.;<br />
b) spazi dove non è prevista una permanenza continua <strong>di</strong> persone: servizi sanitari, spazio <strong>di</strong> cottura,<br />
lavanderia, atrii, spogliatoi, depositi, magazzini, archivi;<br />
c) corridoi, <strong>di</strong>simpegni, passaggi, ripostigli.<br />
9.2.1 Superfici e <strong>di</strong>mensioni minime degli spazi <strong>di</strong> cui all'art. 9.2<br />
a) Una unità immobiliare é costituita almeno da un servizio sanitario e da uno spazio che può essere a<br />
pianta aperta oppure sud<strong>di</strong>viso in spazi confinati.<br />
b) La superficie minima utile netta dell'unità immobiliare (SU) non sarà inferiore a mq. 28,00 (cfr art. 3<br />
D.M. 5.7.1975).<br />
c) Lo spazio confinato abitabile ad esclusione della cucina e dei servizi igienici (cfr. artt. 9.3.1 e 9.3.2)<br />
deve avere una superficie minima <strong>di</strong> mq. 9,00 per altezza uguale a m. 2,70; una superficie minima <strong>di</strong><br />
mq. 7,50 per altezze superiori garantendo un volume d'aria pari a mc. 24,00. Tale spazio avrà il lato<br />
minore o larghezza me<strong>di</strong>a minima <strong>di</strong> m. 2,10 e una finestra <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni regolamentari (cfr art.<br />
10.1.5).<br />
d) Sono ammesse deroghe al presente articolo per unità immobiliari realizzate antecedentemente al<br />
12/06/1970.<br />
9.2.2 Superficie minima dell'alloggio<br />
L'alloggio <strong>di</strong> superficie utile minima netta <strong>di</strong> mq. 28,00 deve garantire almeno la presenza:<br />
a) <strong>di</strong> un locale abitabile;<br />
b) <strong>di</strong> un locale per servizi sanitari;<br />
c) dei terminali tecnologici per la preparazione e consumo dei cibi.<br />
Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio occorre garantire:<br />
f) un locale abitabile <strong>di</strong> almeno mq 14,00 per altezza uguale o maggiore a m. 2,70 (cfr art. 2 D.M.<br />
5.7.1975);<br />
g) un locale abitabile con le caratteristiche descritte al terzo comma dell'art. 9.2.1;<br />
h) la <strong>di</strong>slocazione dei terminali tecnologici in uno dei due locali.<br />
La superficie utile netta minima dell'alloggio per due persone é <strong>di</strong> mq. 38,00 (cfr. art. 3 D.M. 5.7.1975) per<br />
altezza uguale o maggiore a m. 2,70. Se é a pianta aperta può essere organizzato come sopra; se<br />
organizzato in spazi confinati deve avere due locali <strong>di</strong> superficie minima <strong>di</strong> mq. 14,00 ciascuno per altezza<br />
uguale a m. 2,70; una superficie minima <strong>di</strong> mq. 12,00 per altezze superiori garantendo un volume d'aria<br />
pari a mc. 38,00, con l'obbligo <strong>di</strong> garantire la presenza dei terminali tecnologici. Per quanto riguarda la<br />
collocazione dei terminali per la preparazione degli alimenti cfr. art. 9.3.2 del presente Regolamento<br />
E<strong>di</strong>lizio.<br />
Potranno proporsi soluzioni <strong>di</strong>mensionali inferiori ai limiti del presente articolo quando trattasi <strong>di</strong><br />
ristrutturazione, manutenzione straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo <strong>di</strong> immobili definiti dalle<br />
vigenti N.T.A. <strong>di</strong> P.R.G. e dalla legge 1497/39, <strong>di</strong> particolare pregio storico e artistico.<br />
9.2.3 Altezza dei locali (cfr. Illustrazione)<br />
a) L'altezza netta come definita da due piani orizzontali che l'altezza me<strong>di</strong>a ponderata interna degli spazi<br />
<strong>di</strong> cui al comma a) dell'art. 9.2 non deve essere inferiore a m. 2,70. Salvo <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni delle<br />
N.T.A. del P.R.G. sono ammesse espansioni delle attività commerciali ai piani superiori o inferiori a