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regolamento edilizio - Comune di Cologno Monzese

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ART. 12 CAVEDI<br />

Esclusivamente per la illuminazione dei servizi igienici, delle anticamere e dei corridoi <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno è<br />

ammessa la costruzione <strong>di</strong> cave<strong>di</strong> nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

a) lato minimo m. 3,00;<br />

b) superficie minima mq. 9,00;<br />

c) rapporto tra la superficie del cave<strong>di</strong>o e superficie delle pareti prospettanti non sia inferiore a 1/15.<br />

L'area del cave<strong>di</strong>o si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali <strong>di</strong> qualsiasi sporgenza compresa la<br />

gronda per la parte eccedente m. 0,20 <strong>di</strong> sporto.<br />

L'altezza delle pareti si computa a partire dal piano del pavimento più basso da cui é consentito l'accesso.<br />

Il piano del pavimento del cave<strong>di</strong>o deve essere accessibile tramite porta <strong>di</strong> normali <strong>di</strong>mensioni ed essere<br />

dotato <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche.<br />

ART. 13 AGGETTI E SPORGENZE SUL SUOLO PUBBLICO<br />

APERTO AL TRAFFICO CARRAIO<br />

Tutte le sporgenze dovute a balconi aperti o chiusi, pensiline, decorazioni, davanzali, inferriate od altri<br />

infissi, non potranno superare le seguenti misure rispetto alla verticale sul filo stradale:<br />

a) fino alla quota <strong>di</strong> m. 4,20 sono ammessi m. 0,10 (limitati a davanzali, contorni, soglie, zoccoli,<br />

insegne, albi pretori, bacheche, ecc. queste ultime, se prospettanti su suolo pubblico, devono essere<br />

collocate a partire da m. 1,00 dalla quota stradale o marciapiede se esistente);<br />

b) sono ammesse sporgenze per pensiline, balconi bow-windows e gronde, purché limitate ad 1/10 della<br />

larghezza della via marciapiede compreso, con un massimo <strong>di</strong> m. 1,20, dalla quota <strong>di</strong> m. 4,20 dal<br />

piano del marciapiede o <strong>di</strong> m. 4,50 dal piano <strong>di</strong> strada in <strong>di</strong>fetto del marciapiede.<br />

Tutte le aperture (porte, negozi, ecc.) verso strada devono essere munite <strong>di</strong> serramenti che non aprano<br />

verso l'esterno eccetto che tale apertura sia richiesta per ragioni <strong>di</strong> sicurezza (es.: cinema, teatri,<br />

supermercati, ecc.), nel qual caso dovranno essere costruite in modo da eliminare ogni pericolo nei<br />

confronti del pubblico transito.<br />

Non è consentita l'apertura <strong>di</strong> serramenti che si aprono all'esterno verso strada ad altezze minori <strong>di</strong> m.<br />

4,20, in presenza <strong>di</strong> marciapiede e <strong>di</strong> m. 4,50 in assenza <strong>di</strong> questo.<br />

d) le insegne <strong>di</strong>sposte a ban<strong>di</strong>era rispetto alla fronte devono essere installate a partire da m. 4,20 dalla<br />

quota del marciapiede, e da m. 4,50 in assenza <strong>di</strong> questo e con sporgenza massima <strong>di</strong> m.1,20 salvo<br />

altre prescrizioni limitative previste dal Co<strong>di</strong>ce della strada e comunque non superiore a quella del<br />

marciapiede stesso;<br />

e) le tende solari e decorative devono avere una altezza, nel punto più basso, <strong>di</strong> m. 2,10 dal marciapiede<br />

e una sporgenza massima non superiore alla larghezza del marciapiede; non sono ammesse nelle<br />

strade veicolari in assenza <strong>di</strong> marciapiede;<br />

f) le tende solari <strong>di</strong> cui sopra, quando si tratta <strong>di</strong> suolo pubblico ad esclusivo transito pedonale, possono<br />

sporgere anche in assenza <strong>di</strong> marciapiede;<br />

g) le esposizioni <strong>di</strong> stendar<strong>di</strong> devono rispettare le prescrizioni del presente articolo e degli artt. 3.6 e 3.7.<br />

ART. 14 DECORO DEI FABBRICATI E OBBLIGHI DI MANUTENZIONE<br />

E' vietato collocare tubazioni e cavi esterni, sulle fronti prospettanti su spazi pubblici, salvo specifiche<br />

prescrizioni degli enti erogatori dei singoli servizi. Negli e<strong>di</strong>fici esistenti e in quelli <strong>di</strong> nuova costruzione, i<br />

pluviali potranno essere mantenuti esterni al <strong>di</strong> sopra dell'altezza <strong>di</strong> m. 4,00 dallo spiccato del<br />

marciapiede; al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> detta quota gli stessi devono essere:

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