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INTERNI INCHIESTA TRA I SEPOLTI VIVI<br />

PARLA GUIDO BRAMBILLA<br />

Un rischio che<br />

vale la pena<br />

Non solo sbarre. «Abbiamo anche la responsab<strong>il</strong>ità<br />

di rieducare». Un magistrato contro «<strong>il</strong> giustizialismo<br />

che non crede nel cambiamento delle persone»<br />

penale ha un principio<br />

cardine: la funzione della pena<br />

L’esecuzione<br />

non è solo retributiva ma anche,<br />

come afferma la Costituzione, rieducativa.<br />

Chi ha commesso un reato viene consegnato<br />

non solo a un luogo (ad esempio <strong>il</strong> carcere),<br />

ma anche a tutta una serie di rapporti<br />

interpersonali: con <strong>il</strong> direttore dell’istituto<br />

di custodia, la polizia penitenziaria, gli educatori,<br />

gli assistenti sociali e <strong>il</strong> magistrato<br />

di sorveglianza, tutti preposti alla fase esecutiva.<br />

Il magistrato di sorveglianza è una<br />

figura di giudice introdotta in tempi relativamente<br />

recenti con la legge sull’ordinamento<br />

penitenziario del 1975. Guido Bramb<strong>il</strong>la<br />

svolge questo compito<br />

presso <strong>il</strong> Tribunale di M<strong>il</strong>ano.<br />

Attraverso l’uso di strumenti<br />

giuridici tipizzati<br />

(permessi, misure alternative<br />

alla carcerazione quali<br />

la sem<strong>il</strong>ibertà, la detenzione<br />

domic<strong>il</strong>iare, l’affidamento in prova ai<br />

servizi sociali, eccetera), nell’ambito di un<br />

delicato percorso di “progressione trattamentale”,<br />

calibrata sulla specificità dell’individuo,<br />

al fine di favorire <strong>il</strong> suo graduale<br />

rientro nell’ambito sociale di appartenenza.<br />

Il tutto «senza disattendere l’altrettanto<br />

importante principio dell’effettività della<br />

pena che viene resa solo flessib<strong>il</strong>e in concomitanza<br />

del cambiamento, nel tempo, della<br />

personalità del condannato».<br />

Di quanti detenuti è responsab<strong>il</strong>e un magistrato<br />

di sorveglianza?<br />

C’è un grosso problema in Italia e non<br />

solo, che è quello del sovraffollamento carcerario.<br />

Per questo <strong>il</strong> numero dei magistrati<br />

di sorveglianza, specie nelle grandi città,<br />

è assolutamente inadeguato a fronteggiare<br />

le richieste dei detenuti. Inoltre, <strong>il</strong><br />

magistrato di sorveglianza segue anche<br />

tutti coloro che, sin dall’origine o successivamente,<br />

siano stati ammessi a una misura<br />

alternativa, vale a dire coloro che si trovano<br />

nella cosiddetta “esecuzione penale<br />

esterna”. Il compito non è semplice,<br />

proprio perché <strong>il</strong> giudice deve interagire<br />

con figure istituzionali che non attengono<br />

all’ordine giudiziario, come i direttori<br />

24 | 13 luglio 2011 | |<br />

delle carceri, per esempio, o gli assistenti<br />

sociali, e non sempre i diversi approcci alla<br />

finalità rieducativa collimano fra di loro.<br />

A M<strong>il</strong>ano i detenuti vengono affidati al<br />

magistrato in base alla lettera iniziale del<br />

cognome: io, per esempio, mi occupo di<br />

tutti i detenuti delle carceri di Opera, Bollate,<br />

Monza, San Vittore e Lodi <strong>il</strong> cui cognome<br />

inizia con la lettera S e parte della lettera<br />

L. Sono tanti. Circa 400. Considerando<br />

che, in media, ognuno di loro presenta<br />

annualmente una decina di istanze, <strong>il</strong> carico<br />

del mio lavoro complessivo (tra funzioni<br />

monocratiche e collegiali) ammonta a circa<br />

quattrom<strong>il</strong>a procedimenti l’anno.<br />

«L’obiettivo, seppur faticoso, è <strong>il</strong> reinserimento<br />

sociale. Per questo è previsto (è un’attuazione<br />

della sussidiarietà) che possano intervenire<br />

soggetti che provengono dal privato sociale»<br />

Guido Bramb<strong>il</strong>la<br />

è magistrato<br />

di sorveglianza<br />

presso <strong>il</strong> Tribunale<br />

di M<strong>il</strong>ano. Al suo<br />

vaglio passano le<br />

istanze di circa<br />

400 detenuti<br />

Può capitare che due detenuti abbiano<br />

commesso lo stesso reato, ma <strong>il</strong> loro percorso<br />

abbia due risvolti differenti, a seconda<br />

del magistrato che li segue?<br />

Premesso che la discrezionalità è una<br />

delle caratteristiche dell’attività giurisdizionale,<br />

può capitare che un giudice, legittimamente,<br />

priv<strong>il</strong>egi l’aspetto retributivo<br />

della pena, con un approccio più cautelativo<br />

rispetto alla funzione rieducativa, diversamente<br />

da un altro più disponib<strong>il</strong>e a giocarsi<br />

immediatamente in un rischio rieducativo.<br />

A mio parere, poiché <strong>il</strong> magistrato<br />

è preposto a disporre e seguire un percorso<br />

rieducativo col singolo detenuto, chi si<br />

limita solo a sorvegliare l’esecuzione della<br />

pena non tiene in debito conto tutti i fattori<br />

che ineriscono all’intima natura della<br />

medesima. Detto questo, va però aggiunto<br />

che a fronte del medesimo reato le risposte<br />

dei due autori sul piano rieducativo posso-

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