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Download - Ordine Ingegneri della Provincia di Ferrara

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Nello specifico, la lett. d) del citato art. 16, comma 2, consente ai periti <strong>di</strong> effettuare la<br />

progettazione, la <strong>di</strong>rezione e l’estimo delle costruzioni <strong>di</strong> quelle semplici macchine ed installazioni<br />

meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.<br />

Se il requisito negativo <strong>della</strong> “non necessità” del calcolo infinitesimale è piuttosto<br />

intuitivo (vanno, cioè, escluse dalla competenza dei periti tutte quelle operazioni che<br />

presuppongono – per l’appunto – l’utilizzo del calcolo infinitesimale), assai più complessa<br />

è l’in<strong>di</strong>viduazione del requisito positivo, basato sulla “semplicità” dell’attività richiesta al<br />

professionista. Si tratta, infatti, <strong>di</strong> un parametro <strong>di</strong> assai <strong>di</strong>fficile identificazione pratica, e che<br />

deve necessariamente essere valutato <strong>di</strong> volta in volta, in relazione al caso concreto.<br />

In via esemplificativa, può <strong>di</strong>rsi che la giurisprudenza ha giu<strong>di</strong>cato esulare dall’ambito <strong>della</strong><br />

competenza professionale dei periti industriali la progettazione e <strong>di</strong>rezione lavori per opere<br />

<strong>di</strong> completamento <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> metanizzazione [T.A.R. Lombar<strong>di</strong>a, Brescia, 3 settembre 2003,<br />

n. 1200], nonché per l’installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> pubblica illuminazione <strong>di</strong> un centro abitato<br />

[T.A.R. Sardegna, 18 gennaio 2002, n. 9; T.A.R. puglia, Lecce, sez. II, 15 aprile 1995, n. 312].<br />

per completezza, infine, va detto che, secondo l’interpretazione dei Giu<strong>di</strong>ci amministrativi, il<br />

requisito <strong>della</strong> semplicità, per non risultare palesemente forzato, deve considerarsi riferito<br />

non solamente alla progettazione <strong>di</strong> macchine, ma anche alle installazioni [T.A.R. puglia,<br />

Lecce, sez. II, 15 aprile 1995, n. 312 e cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2002, n. 3586].<br />

3. comPeTenze d e i geomeTri<br />

Anche per quanto riguarda la categoria professionale dei geometri, le relative attribuzioni<br />

sono <strong>di</strong>sciplinate da un Regolamento alquanto risalente nel tempo, ossia dal R.D.<br />

11 febbraio 1929, n. 274, il cui art. 16 contiene una precisa elencazione (comunemente<br />

giu<strong>di</strong>cata tassativa sia in dottrina che in giurisprudenza) delle varie attività rimesse alla<br />

competenza <strong>di</strong> tale figura <strong>di</strong> professionista tecnico.<br />

Innanzitutto, va detto che già il testo letterale <strong>della</strong> norma – come più volte precisato nelle<br />

pronunce <strong>della</strong> Magistratura – conduce facilmente ad escludere una generale competenza<br />

del geometra in materia <strong>di</strong> impiantistica, atteso che le uniche attribuzioni <strong>di</strong> tale categoria<br />

professionale in materia <strong>di</strong> impianti tecnologici sono quelle che attengono all’attività e<strong>di</strong>lizia<br />

in senso stretto e non anche agli impianti, i quali, per esigenze <strong>di</strong> sicurezza, presuppongono<br />

un’apposita preparazione, che non rientra certo in quella istituzionale dei geometri [cons.<br />

Stato, sez. VI, 10 novembre 1978, n. 1187; T.A.R. Sardegna, 19 novembre 2002, n. 1591].<br />

D’altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l’analogo articolo 16<br />

del R.D. n. 275/1929, recante – come abbiamo visto più sopra – la <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> professione<br />

dei periti industriali, contiene un’esplicita previsione <strong>di</strong> competenza in materia <strong>di</strong><br />

impianti tecnologici, a <strong>di</strong>fferenza proprio <strong>di</strong> quanto stabilisce l’art. 16 del R.D. n. 274/1929<br />

sulla professione <strong>di</strong> geometra: e dunque, poiché i due testi normativi sono stati emanati<br />

contemporaneamente e seguendo uno schema comune, deve ragionevolmente ritenersi<br />

che l’affermazione (esplicita) <strong>della</strong> competenza per certi settori in favore dei periti, significhi<br />

automaticamente l’esclusione (implicita) delle medesime attribuzioni in capo ai geometri<br />

[cfr. in questi termini, la decisione cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 1978, n. 1187].<br />

Di conseguenza, è da escludere che rientri nelle attribuzioni del geometra la possibilità <strong>di</strong><br />

progettare e <strong>di</strong>rigere la realizzazione <strong>di</strong> impianti elettrici [T.A.R. Sardegna, 19 novembre<br />

2002, n. 1591], <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> illuminazione stradale [cass. civ., sez. II, 5 novembre 1992, n.<br />

11994; T.A.R. Sardegna, 19 aprile 1995, n. 547], <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> riscaldamento in genere [T.A.R.<br />

Valle d’Aosta, 9 gennaio 1981, n. 5; T.A.R. Emilia Romagna, 15 settembre 1977, n. 420].<br />

Maggiori dubbi vi sono con riferimento agli impianti tecnologici collegati alle opere viarie e<br />

<strong>di</strong> urbanizzazione in generale.<br />

Una parte minoritaria <strong>della</strong> giurisprudenza – argomentando dalla normativa che ha<br />

introdotto la tariffa professionale, giu<strong>di</strong>cata innovativa del vecchio regolamento del 1929<br />

– ritiene che i geometri possano seguire i lavori anche <strong>di</strong> opere fognarie e simili impianti,<br />

purché non si tratti <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> grande rilievo. Viceversa, la giurisprudenza dominante e<br />

la più autorevole dottrina risultano <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso avviso, ritenendo, in buona sostanza, che la<br />

delegificazione (effettuata con la L. 18 ottobre 1961 n. 1181) <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina che determina<br />

le tariffe dei geometri non ha abrogato le <strong>di</strong>sposizioni sostanziali riguardanti lo status del<br />

geometra, alle quali solo ci deve riferire per l’in<strong>di</strong>viduazione delle attribuzioni tipiche <strong>di</strong> tale<br />

figura <strong>di</strong> professionista [cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 1992, n. 3].<br />

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