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Download - Ordine Ingegneri della Provincia di Ferrara

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Da ultimo, va detto che, sempre in base alla <strong>di</strong>sciplina sostanziale <strong>di</strong> cui al R.D. n. 274/1929,<br />

ai geometri spetta la realizzazione <strong>di</strong> modeste opere <strong>di</strong> irrigazione, bonifica, <strong>di</strong> scolo e simili,<br />

purché <strong>di</strong> tenue rilevanza.<br />

4. comPeTenze d e g l i a r c h i T e TT i<br />

Quanto agli architetti, vi è da <strong>di</strong>re che si tratta <strong>della</strong> figura professionale, per certi versi,<br />

più vicina agli ingegneri, in quanto ambedue le categorie comprendono tecnici laureati ed<br />

entrambe trovano la propria <strong>di</strong>sciplina nel R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.<br />

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, non ritiene generalmente riscontrabile una<br />

completa equiparazione fra tali due figure professionali.<br />

Agli ingegneri è riconosciuta – giusta la previsione dell’art. 51 del R.D. succitato – una<br />

competenza generale, che prende in considerazione interventi <strong>di</strong> vario tipo, relativi alla<br />

progettazione, conduzione e stima con riferimento alle “costruzioni <strong>di</strong> ogni specie”, nonché<br />

all’impiantistica civile ed industriale, alle infrastrutture ed ai mezzi <strong>di</strong> trasporto, <strong>di</strong> deflusso e<br />

<strong>di</strong> comunicazione, riconoscendo, in senso lato, un’abilitazione comprendente ogni forma <strong>di</strong><br />

applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni<br />

<strong>di</strong> estimo.<br />

Viceversa, il successivo art. 52 limita la competenza professionale degli architetti alle sole<br />

“opere <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia civile” (che rientrano pure tra le attribuzioni degli ingegneri, eccetto<br />

per quanto riguarda la parte “non tecnica” degli interventi su e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> rilevante interesse<br />

storico-artistico), nella cui nozione si ricomprendono normalmente tutte (e solo) le opere<br />

connesse ed accessorie alla realizzazione delle abitazioni, come quelle che riguardano<br />

l’impiantistica in genere (termoidraulica, elettrica, fognaria, etc.), purché ovviamente si<br />

tratti <strong>di</strong> “pertinenze” al servizio <strong>di</strong> singoli fabbricati o, comunque, <strong>di</strong> singoli complessi e<strong>di</strong>lizi<br />

[T.A.R. campania, Napoli, sez. I, 14 agosto 1998, n. 2751; T.A.R. Valle d’Aosta, 20 luglio 2000,<br />

n. 141].<br />

Generalmente, dunque, si ritiene che non rientrino fra le attribuzioni degli architetti gli<br />

incarichi riguardanti la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria poste al servizio<br />

dell’abitato nel suo insieme, come ad esempio la costruzione o l’ampliamento <strong>della</strong> rete<br />

idrica comunale, le fognature etc.. In tal senso si erano già espressi in sede consultiva sia il<br />

consiglio Superiore dei Lavori pubblici (parere del 16 <strong>di</strong>cembre 1983), sia il consiglio <strong>di</strong><br />

Stato (parere <strong>della</strong> Sez. III, 11 <strong>di</strong>cembre 1984, n. 1538).<br />

così, si è esclusa la competenza degli architetti per i lavori concernenti gli impianti <strong>della</strong><br />

rete urbana <strong>di</strong> condotta e <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua, [T.A.R. campania, Napoli, sez. I, 14 agosto<br />

1998, n. 2751], per la progettazione del sistema <strong>di</strong> videosorveglianza <strong>di</strong> un inse<strong>di</strong>amento<br />

industriale [T.A.R. Sicilia, palermo, sez. II, 9 giugno 2004, n. 969], nonché per la realizzazione<br />

<strong>di</strong> alcuni impianti per rifiuti soli<strong>di</strong> urbani [cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4808].<br />

Né tale impostazione può ritenersi venuta meno, a seguito <strong>della</strong> mo<strong>di</strong>fica dei piani <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong> intervenuta nel corso degli anni, che ha condotto gli studenti in architettura ad<br />

ampliare lo stu<strong>di</strong>o delle materie tecniche [T.A.R. Lazio, sez. II, 30 luglio 1990, n. 1477;<br />

T.A.R. Lazio, sez. II, 16 <strong>di</strong>cembre 1991, n. 1920]. Se tale aspetto consiglia senz’altro <strong>di</strong><br />

adeguare quanto prima la normativa sulle competenze professionali <strong>di</strong> ingegneri ed<br />

architetti al progresso scientifico intervenuto, ciò nonostante, nel perdurare <strong>della</strong> vigente<br />

<strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> materia, deve escludersi ogni interpretazione che voglia attribuire anche<br />

agli architetti la progettazione e <strong>di</strong>rezione lavori delle opere igieniche poste a servizio<br />

dell’abitato, delle opere viarie e, più in generale, <strong>di</strong> quelle riconducibili alla nozione <strong>di</strong><br />

opere <strong>di</strong> urbanizzazione.<br />

per completezza comunque, va detto che vi è anche un orientamento interpretativo<br />

più possibilista – benché indubbiamente minoritario – il quale propende per un’esegesi<br />

più estensiva delle norme <strong>di</strong> riferimento e per un conseguente ampliamento delle<br />

competenze professionali <strong>della</strong> figura dell’architetto. così, in talune circostanze, i Giu<strong>di</strong>ci<br />

hanno giu<strong>di</strong>cato rientrare tra le attribuzioni degli architetti anche la <strong>di</strong>rezione dei lavori<br />

per la realizzazione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> depurazione delle acque reflue <strong>di</strong> un abitato [T.A.R.<br />

Sardegna, 30 settembre 1986, n. 410], un impianto <strong>di</strong> illuminazione pubblica sul territorio<br />

comunale [cass. civ., sez. II, 29 marzo 2000, n. 613], o <strong>di</strong> un campo sportivo [T.A.R.<br />

Basilicata, 3 aprile 2006, n. 161]. come detto, tuttavia, si tratta <strong>di</strong> un’interpretazione<br />

sicuramente meno <strong>di</strong>ffusa e con<strong>di</strong>visa.<br />

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