Iusletter 48 – mag 2008
Iusletter 48 – mag 2008
Iusletter 48 – mag 2008
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Iusletter</strong> <strong>48</strong><br />
PERIODICO DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO GIURIDICO<br />
ANNO IX N. <strong>48</strong> MAGGIO <strong>2008</strong><br />
In questo numero, tra l’altro, segnaliamo:<br />
nella sezione ATTUALITÀ NORMATIVE:<br />
- Avviata la fase di consultazione sulle operazioni con parti correlate.<br />
nella sezione DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI:<br />
- Casi di incontrovertibilità dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..<br />
- L’”azione di classe” Italiana per la tutela dei diritti individuali<br />
omogenei.<br />
nella sezione GIURISPRUDENZA:<br />
- Selezione delle decisioni più recenti in materia di<br />
Diritto dell’Impresa e Procedura Civile.<br />
nella sezione OSSERVATORI:<br />
- Una vittoria giudiziaria dello Studio in tema di direzione<br />
e coordinamento di società.<br />
- Una pronuncia del Tribunale di Milano favorevole ai nostri clienti<br />
sull’utilizzo di musica da parte dei Music Providers.<br />
- La transazione fiscale nel concordato preventivo.<br />
LaScala<br />
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO<br />
in association with<br />
Field Fisher Waterhouse
LaScala<br />
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO<br />
@ servizi on-line<br />
www.lascalaw.com<br />
Lo studio comunica a tutti i lettori di <strong>Iusletter</strong> che è possibile ricevere, secondo la periodicità<br />
sotto indicata, la regolare segnalazione degli aggiornamenti relativi ai servizi on-line offerti<br />
agli utenti del proprio sito Internet.<br />
In particolare ciascun utente potrà ricevere:<br />
■ una e-mail giornaliera con il link immediato alla rassegna stampa legale ed economica del giorno<br />
(da Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi);<br />
■ una e-mail settimanale con i link relativi agli articoli più interessanti segnalati dal Team IP/IT<br />
in materia di Intellectual Property e Information Technology;<br />
■ una e-mail periodica curata dal Team di Diritto Tributario, con aggiornamenti e commenti<br />
riguardanti la materia fiscale;<br />
■ una e-mail settimanale con l’anteprima dei principali argomenti che saranno trattati nel numero<br />
di <strong>Iusletter</strong> di prossima pubblicazione ed il relativo link;<br />
■ una e-mail bimestrale con la segnalazione dell’avvenuta pubblicazione dell’ultimo numero di<br />
<strong>Iusletter</strong> ed il relativo link, che consente di scaricare in formato elettronico l’intera rivista.<br />
■ una e-mail bimestrale con l’ultimo numero di <strong>Iusletter</strong> in formato pdf in allegato.<br />
Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero, solo alcune di esse), è pregato di volerci<br />
comunicare il suo indirizzo e-mail, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica:<br />
s.monti@lascalaw.com.<br />
Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà al riguardo.<br />
Il servizio è completamente gratuito.<br />
La Scala <strong>–</strong> internet staff
Sommario<br />
5 Attualità Normative<br />
5 Linee guida di confindustria per la costituzione dei modelli di organizzazzione,<br />
gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.<br />
5 Avviata la fase di consultazione sulle operazioni con parti correlate.<br />
6 D.M. 2 aprile <strong>2008</strong>: Rideterminazione delle percentuali di concorso<br />
al reddito complessivo.<br />
7 Dottrina: letture e orientamenti<br />
7 Donazione remuneratoria e obbligazione naturale.<br />
7 L’”azione di classe” Italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei.<br />
8 Stabilizzazione della compagine e clausole di lock-up sociali e parasociali.<br />
9 Nota a sentenza Tribunale di Torino, 4 luglio 2007.<br />
9 La sospendibilità di delibere assembleari già eseguite.<br />
10 La discussa natura giuridica del memorandum di spesa delle carte di credito.<br />
10 Il formalismo nei contratti dell’intermediazione finanziaria ed il recepimento della Mifid.<br />
10 Un approccio semplificato alle nuove norme con interpretazioni elaborate dal notariato.<br />
11 Funzioni e poteri della Consob “Nouvelle”.<br />
11 Il credito fondiario e le prededuzioni del fallimento.<br />
12 Omessa comunicazione al creditore opponente del provvedimento<br />
di fissazione dell’udienza.<br />
12 Valore formale probatorio del documento informatico alla luce del d.lsg.<br />
4 aprile 2006 n. 159.<br />
12 Ricorsi alla Cassazione e quesiti di diritto.<br />
13 Casi di incontrovertibilità dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..<br />
13 Sequestro giudiziario e titoli di credito sine causa.<br />
14 Esecutività del decreto ingiuntivo successivamente all’estinzione del procedimento.<br />
14 Il reclamo cautelare avverso l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria.<br />
14 Alcune riflessioni sulle licenze creative commons e i diritti connessi degli artisti<br />
interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi<br />
di diffusione radiotelevisiva.<br />
15 Le nuove misure riparatorie del danno alla concorenza: impegni e misure cautelari.<br />
15 Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commmerciali sleali.<br />
Tutele amministrativa e giurisdizionale.<br />
16 La nuova transazione fiscale nel sistema delle procedure concorsuali.<br />
17 Giurisprudenza<br />
Selezione delle decisioni più recenti in materia di Diritto dell’Impresa e Procedura Civile.
35 Osservatorio<br />
35 Diritto Civile, Conciliazione e “ADR”<br />
Approvata la direttiva sulla conciliazione: dall’EU un forte impulso<br />
alla diffusione dell’ADR.<br />
36 Credito al consumo, Leasing e Factoring<br />
Coordinamento degli artt. 33 e ss Cod. Cons. con gli artt. 1341 e 1342 c.c..<br />
37 Diritto Societario<br />
Una vittoria giudiziaria dello Studio in tema di direzione e coordinamento<br />
di società.<br />
38 Diritto Bancario<br />
Notificazione dell’atto interruttivo della prescrizione tramite Ufficiale Giudiziario.<br />
39 Mercati Finanziari<br />
MiFID: L’intermediario deve verificare la competenza e la preparazione del suo cliente.<br />
40 Diritto Fallimentare<br />
Brevi note in tema di liquidazione coatta amministrativa e concordato fallimentare.<br />
42 Esecuzioni immobiliari<br />
La trasparenza del patrimonio del debitore: migliorare il recupero transfrontaliero<br />
dei crediti.<br />
43 Intellectual Property and Information Technology<br />
Pronuncia del Tribunale di Milano sull’utilizzo di musica da parte dei Music Providers.<br />
44 Diritto Tributario<br />
La transazione fiscale nel concordato preventivo.<br />
45 Brevissime<br />
45 Addio agli scrivani dei processi; il computer diventa cancelliere<br />
45 Esecuzioni immobiliari<br />
45 Lentezza dei fallimenti<br />
45 Notificazioni all’estero<br />
45 Codice doganale europeo<br />
46 Cose nostre<br />
46 Nuove dallo studio<br />
47 Convegni<br />
47 Biblioteca<br />
47 Nuovi acquisti
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Attualità normative | 5<br />
Attualità normative<br />
Linee guida di confindustria per la costituzione dei modelli di organizzazione,<br />
gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.<br />
- dal sito internet www.confindustria.it.<br />
In data 2 aprile <strong>2008</strong>, il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento<br />
di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli<br />
di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, che gli era stata trasmessa lo scorso 18<br />
febbraio. Esse sono state approvate in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato<br />
dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001.<br />
L’aggiornamento della versione delle Linee Guida del 24 <strong>mag</strong>gio 2004, realizzato nell’ambito del<br />
Gruppo di lavoro di Confindustria sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha<br />
riguardato sia la parte generale che l’appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study).<br />
Nello specifico, gli adeguamenti sono diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a<br />
prevenire la commissione di nuovi reati <strong>–</strong> presupposto in materia di abusi di mercato, criminalità<br />
organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio.<br />
Con particolare riferimento agli abusi di mercato, l’adeguamento è stato realizzato a seguito di un<br />
approfondito confronto con la Consob. (b.b.)<br />
Avviata la fase di consultazione sulle operazioni con parti correlate.<br />
- dal sito internet www.consob.it.<br />
In data 9 aprile <strong>2008</strong>, la Consob ha sottoposto alla consultazione del pubblico una proposta di<br />
regolamentazione di attuazione della delega legislativa attribuita dall’art. 2391- bis cod. civ. in materia<br />
di operazioni con parti correlate effettuate, direttamente o tramite società controllate, da società<br />
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società italiane con azioni quotate in mercati<br />
regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’art. 2325- bis c.c.). La<br />
disciplina civilistica demanda alla potestà regolamentare della Consob la definizione di principi<br />
generali in tema di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti<br />
correlate. Tali principi generali devono individuare una disciplina con riguardo alla competenza<br />
decisionale, alle motivazioni e alla documentazione delle operazioni con parti correlate.<br />
Nella proposta di cui sopra, la Consob stabilisce una nuova disciplina organica per le operazioni<br />
con parti correlate, prevedendo sia obblighi di informazione immediata e periodica, sia principi<br />
in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare le necessarie condizioni<br />
di correttezza nell’intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate.<br />
Relativamente ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, la proposta di regolamentazione<br />
comporta un significativo rafforzamento della disciplina attuale (contenuta nell’art. 71- bis del Regolamento<br />
Consob in materia di Emittenti), richiedendo l’immediata comunicazione al mercato<br />
delle operazioni che superano determinate soglie quantitative o che presentano specifiche<br />
caratteristiche qualitative.<br />
Con riferimento ai profili di correttezza procedurale, la proposta di regolamentazione attribuisce<br />
un ruolo centrale agli amministratori indipendenti nell’assicurare che le operazioni siano<br />
realizzate nell’interesse della società.<br />
Un executive summary e il documento di consultazione completo, che contiene, tra i diversi approfondimenti<br />
effettuati, anche un’analisi d’impatto delle diverse opzioni regolamentari considerate<br />
dalla Consob, sono disponibili sul sito internet: www.consob.it.
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Attualità normative | 6<br />
Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 9 giugno <strong>2008</strong> al seguente<br />
indirizzo: CONSOB <strong>–</strong> Divisione Studi Giuridici, Via G. B. Martini, n. 3 - 00198 ROMA,<br />
oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it. (b.b.)<br />
D.M. 2 aprile <strong>2008</strong>: Rideterminazione delle percentuali di concorso<br />
al reddito complessivo.<br />
Attraverso il predetto Decreto, pubblicato in G.U. n. 90 del 16 aprile <strong>2008</strong>, Il Ministero dell’Economia<br />
e delle finanze, ha provveduto alla Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito<br />
complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47,<br />
comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato<br />
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<br />
La riderminazione di tali percentuali si è resa necessaria al fine di mantenere invariato il carico<br />
fiscale complessivo, dopo la riduzione dell’aliquota Ires dal 33% a 27,5% introdotta dalla Legge<br />
finanziaria del <strong>2008</strong>.<br />
Secondo quanto previsto nel decreto i dividendi percepiti (da soggetti non IRES), a seguito della<br />
distribuzione di utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre<br />
2007, sono imponibili per il 49,72% del loro ammontare (la percentuale resta al 40% se i dividendi<br />
si riferiscono a utili formatisi in esercizi precedenti).<br />
Sono, altresì, imponibili per il 49,72% del loro ammontare, le plusvalenze derivanti dalla cessione<br />
di partecipazioni qualificate realizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, da parte di persone fisiche<br />
(e altri soggetti) che le detengono al di fuori del regime di impresa. Resta ferma la misura del<br />
40% cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente<br />
al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere<br />
dalla stessa data.<br />
Sono, invece, esenti limitatamente al 50,28 % del loro ammontare, le plusvalenze derivanti dalla<br />
cessione di partecipazioni qualificate, effettuate da soggetti che le detenevano in regime di impresa<br />
realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009. La stessa percentuale si applica per la determinazione<br />
della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.<br />
(a.dc.)
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 7<br />
Dottrina:<br />
letture e orientamenti<br />
Donazione remuneratoria e obbligazione naturale.<br />
- di Francesca Badolato, in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag. 654.<br />
La sentenza tratta la questione di qualificazione del comportamento di colui che attribuisce<br />
beni/denaro ad un proprio congiunto o ad una persona cui è legato da affetto o benevolenza in<br />
segno di riconoscenza per l’assistenza e la cura da questi prestata nei suoi confronti.<br />
L’alternativa che si è sempre posta all’interprete è se qualificare il comportamento come donazione<br />
rimuneratoria o invece come adempimento di una obbligazione naturale.<br />
Il Tribunale di Monza, nell’affrontare tale quesito, ci offre un quadro delle soluzioni fornite dalla<br />
dottrina: un primo criterio proposto fonda la distinzione tra i due istituti sulla diversità di animus<br />
mentre per un altro è determinante il dato quantitativo dell’entità della prestazione.<br />
La sentenza in questione preferisce invece condurre l’analisi sulla base di una più personale ricostruzione<br />
ritenendo di dover analizzare il comportamento del beneficiario. In base a questo tipo<br />
di analisi si può affermare che la figlia che accudisce il padre pone in essere doveri di solidarietà<br />
familiare, ossia veri e propri doveri morali ex art. 2034 c.c., come tali inidonei a far nascere non<br />
solo un obbligo giuridico ma anche un dovere morale di ricompensa. Ne deriva che, in quanto<br />
espressione di una sua scelta la relativa attribuzione è da considerarsi donazione remuneratoria<br />
per la quale è necessaria la forma scritta pena la nullità della stessa. (d.g.)<br />
L’”azione di classe” Italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei.<br />
- di Davide Amadei, in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08, pag. 940.<br />
L’articolo commenta l’inserimento, nella Legge Finanziaria <strong>2008</strong>, dell’azione collettiva risarcitoria<br />
tramite l’introduzione nel Codice del Consumo, dell’art. 140 bis.<br />
Tale norma, che entrerà in vigore il 30 giugno p.v., nasce dalla necessità di proteggere gruppi<br />
vasti e numerosi di consumatori, utenti o investitori rispetto a comportamenti illeciti di imprese<br />
sul mercato. Trattasi di diritti soggettivi, di credito al risarcimento del danno o alla restituzione<br />
di somme di denaro, di cui sono titolari singoli individui, consumatori o utenti che potrebbero<br />
essere tutelati individualmente in via ordinaria mediante azioni autonome, ma che grazie all’introduzione<br />
della norma in esame, possono essere azionati collettivamente.<br />
L’art. 140 bis fa espresso riferimento a tre diverse fattispecie: 1) contratti conclusi mediante<br />
moduli o formulari e clausole vessatorie ivi contenute; 2) atti illeciti extra contrattuali;<br />
3) concorrenza sleale e pratiche scorrette di mercato. L’Autore dà una illustrazione dettagliata delle<br />
tipologie lesive elencate mentre rileva la difficoltà di inserire in tale elencazione le cause risarcitorie<br />
o restitutorie che riguardino soggetti investitori o risparmiatori rispetto alla collocazione<br />
sul mercato di titoli azionari o obbligazionari.<br />
Legittimato passivo è poi, secondo l’Amidei, necessariamente un imprenditore o un professionista,<br />
così come definiti dall’art. 3 lett. c del Codice del Consumo.<br />
La legittimazione ad agire viene invece attribuita alle Associazioni iscritte nel registro nazionale<br />
di cui agli art. 138 e 139 del Codice, nonchè alle associazioni e comitati che “siano adeguatamente<br />
rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere”. Scopo dell’azione collettiva è infatti quello<br />
di ottenere una sentenza di accertamento dell’esistenza del diritto di credito, mentre manca la<br />
quantificazione del danno effettivamente subito, per cui la sentenza riconosce un diritto ancora<br />
non liquido e quindi non utilizzabile come titolo esecutivo (salvo il caso in cui la sentenza non<br />
contenga una condanna al pagamento di somme minime per ogni aderente o intervenuto).
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 8<br />
Elemento centrale attorno al quale ruota l’azione collettiva risarcitoria è il meccanismo qualificato<br />
come OPT IN, che prevede cioè la facoltà di adesione dei singoli consumatori o utenti che<br />
vogliono beneficiarne. Accanto all’adesione, che può avvenire fino all’udienza di precisazione<br />
delle conclusioni in appello (ed anche questa scelta non è stata esente da critiche), il legislatore<br />
ha espressamente previsto la possibilità dell’intervento del singolo consumatore o utente per proporre<br />
una domanda avente il medesimo oggetto.<br />
L’articolo continua con l’analisi dei commi successivi dell’art. 140 bis, relativamente alla pronuncia<br />
<strong>–</strong> del Tribunale in composizione collegiale - sull’ammissibilità e sulla conseguente pubblicità<br />
dell’azione (a cura del soggetto che ha introdotto il processo) e dei suoi contenuti.<br />
Il giudicato poi si formerà solo sui diritti di coloro che aderiranno o interverranno nell’azione.<br />
L’Autore fornisce inoltre un dettagliato esame della fase di liquidazione del danno <strong>–</strong> o alla restituzione<br />
delle somme <strong>–</strong> degli aderenti al processo collettivo.<br />
L’articolo si chiude con un rapido confronto con alcuni modelli di azioni collettive in altri ordinamenti<br />
(francese, inglese, brasiliano ed americano) ed alcune riflessioni conclusive che evidenziano<br />
le peculiarità dell’azione introdotta rispetto all’azione collettiva inibitoria delle associazioni. (c.f.)<br />
Stabilizzazione della compagine e clausole di lock-up sociali e parasociali.<br />
- di Carlo Felice Giampaolino, in Rivista delle Società, n. 1/08, pag. 1<strong>48</strong>.<br />
L’articolo segnalato commenta l’introduzione, a seguito della riforma del diritto societario, della<br />
possibilità di inserire negli statuti sociali il divieto <strong>–</strong> per un determinato periodo di tempo <strong>–</strong> della<br />
partecipazione azionaria, nonché la clausola di mero gradimento di cui all’art. 2355 bis c.c..<br />
L’Autore tratta una serie di questioni derivanti dalla citata innovazione legislativa.<br />
Innanzitutto, affronta il tema della derogabilità del divieto, domandandosi se i soci vincolati da una<br />
disposizione statutaria a non alienare possano prevedere, sempre statutariamente, una deroga a<br />
tale divieto e, a tal fine, effettua una valutazione comparativa riguardo a quanto stabilito dal<br />
codice civile con riferimento alle società a responsabilità limitata.<br />
Nel risolvere positivamente l’anzidetta questione l’autore muove dall’inquadramento sistematico<br />
della clausola di divieto derogabile e conclude che quella debba essere qualificata come sub-fattispecie<br />
della clausola di divieto piuttosto che una clausola di gradimento a tempo. Tale conclusione<br />
è raggiunta attraverso un’approfondita analisi della ratio sottostante la disciplina delle due<br />
ipotesi, ovverosia la stabilità della compagine sociale, da un lato, e la protezione di talune caratteristiche<br />
di detta compagine, dall’altro lato.<br />
L’Autore analizza, poi, i limiti (necessità di una delibera assembleare?) e l’ambito (possibilità di<br />
stabilire un dies a quo in modo difforme da quanto previsto ex lege / possibilità di durata ultraquinquennale)<br />
della deroga.<br />
Da ultimo è analizzato il correlato argomento della stabilizzazione della compagine sociale<br />
nelle società quotate realizzato, tipicamente, attraverso la stipulazione di appositi patti<br />
parasociali cd. di lock up.<br />
In particolare sono trattate due questioni: (i) posto che il socio stipulante il patto parasociale<br />
può recedere condizionatamente all’adesione ad un’offerta pubblica, ci si chiede se sia possibile<br />
regolare convenzionalmente le conseguenze del recesso in modo da garantire l’exit del socio<br />
in modo neutrale rispetto all’offerta ma anche in modo coerente con l’interesse di altri soci<br />
interessati ad acquistare la partecipazione; (ii) nel caso in cui le partecipazioni nella società quotata<br />
siano acquistate attraverso un veicolo di investimento di più soggetti il cui statuto preveda<br />
regole ad hoc per l’adesione della società veicolo ad un’offerta pubblica di acquisto lanciata<br />
sulle azioni quotate ci si domanda se debba essere giustificata la resistenza delle clausole<br />
statutarie rispetto al recesso del socio.<br />
Al primo quesito è data risposta affermativa nel caso di convenzioni che attribuiscano, almeno a<br />
parità di condizioni, ad altri soggetti l’opzione di acquisto sulle azioni per le quali si intende aderire
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 9<br />
all’opa. Riguardo al secondo l’autore rileva che l’eventuale esistenza di regole statutarie di lock up<br />
prescelte nel veicolo sottraggano al socio di questo la possibilità di recesso ex art. 123 T.U.F. (c.c.)<br />
Nota a sentenza Tribunale di Torino, 4 luglio 2007.<br />
- di Stefano G. Folesani e Cesare P. Franzi, in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08, pag. 1059.<br />
Sul numero 4/<strong>2008</strong>, pag. 1057 e ss. della rivista Giurisprudenza di Merito è riportata una sentenza<br />
del 4 luglio 2007 del Tribunale di Torino (per la cui massima si rimanda alla Sezione<br />
Giurisprudenza) che affronta il tema relativo al mutamento del rito da ordinario a societario e<br />
del decorso del termine ex art. 6 D.lgs n. 5 del 2003.<br />
In estrema sintesi il principio stabilito è che il convenuto possa evitare che, una volta mutato il rito<br />
da ordinario a societario, l’eventuale omessa tempestiva notifica della memoria di replica dell’attore<br />
determini l’estinzione del processo, potendo egli notificare l’istanza di fissazione di udienza<br />
nel rispetto dei termini di legge.<br />
Il Presidente ha, invero, chiarito che una volta decorso il termine di replica per l’attore il convenuto<br />
è libero di notificare validamente l’istanza di fissazione di udienza, pur non ricadendo<br />
tale fattispecie nelle ipotesi previste dall’art. 8 D.lgs 5/2003 e fuori dei casi previsti dall’ultimo<br />
comma di tale articolo. (c.c.).<br />
La sospendibilità di delibere assembleari già eseguite.<br />
<strong>–</strong> di Ilaria Kutufà, in Giurisprudenza Commerciale, n. 35.1/08, pag. 78/1.<br />
L’articolo in esame muove da una pronuncia giurisprudenziale risalente al 2003 del Tribunale<br />
di Lucca che ha riconosciuto il principio secondo cui l’impossibilità di ripristinare la situazione<br />
di fatto precedente l’esecuzione di una delibera assembleare deve far considerare inattuabile il<br />
rimedio della sospensione della stessa.<br />
La riflessione dell’autrice consiste nell’individuare la ratio in base alla quale concedere o negare<br />
il rimedio cautelare della sospensiva ex art. 2378 c.c. quando, in fatto o in diritto, la delibera impugnata<br />
abbia già acquisito una sua rilevanza esterna.<br />
In argomento sono sinteticamente esposti gli orientamenti giurisprudenziali <strong>mag</strong>gioritari,<br />
nonché la rilevanza pratica della risoluzione del conflitto.<br />
L’analisi ripercorre gli interrogativi che dottrina e giurisprudenza si sono originariamente posti<br />
nell’affrontare la questione ovverosia il tema se la sospensione delle delibere assembleari fosse<br />
un provvedimento astrattamente pronunciabile nei confronti di qualsivoglia delibera, ovvero se<br />
vi fossero tipologie di decisioni insuscettibili a priori di essere sospese in ragione di un’incompatibilità<br />
logico giuridica della tutela cautelare con il regime societario del loro oggetto o della<br />
loro efficacia.<br />
Viene, quindi, condotta l’analisi della questione secondo una diversa prospettiva.<br />
E’ brevemente descritto, infatti, un nuovo orientamento interpretativo che rifiuta la concezione<br />
che assegna all’azione cautelare una funzione meramente conservativa ed adotta quella che attribuisce<br />
alla tutela una funzione essenzialmente anticipatoria della pronuncia finale di merito:<br />
la cautela cioè, secondo questa concezione, deve far conseguire un provvedimento il più possibile<br />
coincidente con il risultato (favorevole) che si considera probabile nel merito e di cui si vuole<br />
assicurare la piena utilità. Ecco allora che, una volta adottato il nuovo approccio, la tutela cautelare<br />
ex art. 2378 c., anzichè dipendere dall’individuazione di quali tipologie di delibere siano con<br />
essa compatibili, vede piuttosto definito tale ambito come tendenzialmente coincidente per relationem<br />
con quello dei provvedimenti che si possono ragionevolmente ipotizzare come esiti<br />
probabili nel giudizio di merito.<br />
Si analizzano, quindi, applicando l’uno e l’altro orientamento, i casi delle delibere self executing<br />
(nomina amministratori), delle delibere negative (rigetto di una proposta, accoglimento di una<br />
proposta negativa, ovvero reiezione di quest’ultima) e delle delibere già eseguite. (c.c)
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 10<br />
La discussa natura giuridica del memorandum di spesa delle carte di credito.<br />
- di Matteo Montanari, in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2837.<br />
L’Autore affronta la dibattuta questione dell’inquadramento dogmatico della carta di credito traendo<br />
spunto da un non proprio recente intervento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, 4 luglio<br />
2006 n. 16102, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) nell’ambito del<br />
quale la Corte di Cassazione si è pronunciata su due distinti principi di diritto in materia di plastic<br />
money, affermando che la natura giuridica delle carte di credito differirebbe da quella dei titoli<br />
di credito ed alle stesse risulterebbe inapplicabile la disciplina prevista dall’art. 1189 c.c..<br />
Nell’ambito dell’articolo in questione, in particolare, oltre ad analizzare la sentenza poc’anzi citata<br />
e a criticarne taluni profili, l’Autore ripercorre le diverse tesi elaborate dalla dottrina in merito<br />
all’inquadramento sistematico dei rapporti contrattuali fra emittente, titolare della carta di credito<br />
ed esercizio commerciale affiliato. (f.s.)<br />
Il formalismo nei contratti dell’intermediazione finanziaria ed il recepimento della Mifid.<br />
- di Luciano Pontiroli e Paolo Duvia, in Giurisprudenza Commerciale, n. 35.1/08, Sez. I, pag. 151.<br />
Nell’articolo in commento, gli Autori, dopo aver: (i) delineato le origini del neo-formalismo contrattuale<br />
(ii) affermato che il ruolo del formalismo nelle direttive comunitarie sembra mutare di<br />
volta in volta (iii) evidenziato che la disciplina italiana dei mercati finanziari aveva introdotto il<br />
requisito formale sin da epoca anteriore all’armonizzazione del diritto dei mercati finanziari avviata<br />
con la Direttiva 93/22/CEE del 10 <strong>mag</strong>gio 1993 e, fino ad epoca recentissima, non si è discostata<br />
da quest’orientamento; (iv) illustrato le disposizioni della direttiva MiFID concernenti la<br />
documentazione del contratto, si soffermano su alcune considerazioni, ossia: a) l’alternativa alla<br />
forma ad substantiam è la responsabilità dell’intermediario per la violazione degli obblighi<br />
d’informazione di cui all’art. 19 MiFID; b) la soluzione prospettata al punto precedente non appare<br />
in alcun modo in contraddizione con l’esigenza di protezione degli investitori, allineando<br />
anzi la disciplina della prestazione dei servizi d’investimento a quella dell’appello al pubblico risparmio.<br />
L’intero sistema di protezione degli investitori di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 ha al suo<br />
centro l’informazione degli emittenti al mercato e delle imprese d’investimento agli investitori;<br />
c) la preoccupazione di assicurare l’informazione è dominante nella disciplina delle offerte di strumenti<br />
finanziari; d) il legislatore primario ed il regolatore si sono preoccupati di garantire<br />
l’informazione degli investitori intesi come insieme di soggetti che accedono al mercato o che potrebbero<br />
accedervi; e) la protezione degli investitori nel mercato primario sul piano civilistico è<br />
affidata alla responsabilità extracontrattuale; allo stesso modo, le regole di comportamento dettate<br />
dal d.lgs. n. 58 del 1998 per le imprese che prestano servizi d’investimento e per le gestioni<br />
collettive trovano il loro migliore presidio nella responsabilità civile degli intermediari, nelle sue<br />
varie declinazioni; f) la rinuncia a mantenere il presidio della nullità in favore di un più ampio<br />
impiego della responsabilità civile anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi d’informazione<br />
non creerebbe problemi di coerenza con il sistema. (b.b.)<br />
Un approccio semplificato alle nuove norme con interpretazioni elaborate dal notariato.<br />
- di Mauro Leo, in Guida al Diritto, n. 17/08, pag. 114.<br />
Nell’articolo in esame, l’Autore informa che le Faq (Frequently asked questions) in materia di normativa<br />
antiriciclaggio, redatte a cura del gruppo di studio antiriciclaggio istituito presso il Consiglio<br />
nazionale del Notariato, sono state elaborate con l’obiettivo di soddisfare una prima esigenza<br />
informativa di base, consentendo ai notai, impegnati in prima linea nel contrasto al riciclaggio<br />
di proventi criminosi e al finanziamento del terrorismo, un facile approccio alle problematiche<br />
poste dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della terza direttiva in materia (ossia,<br />
la direttiva 2005/60/CE).
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 11<br />
Tali Faq, in particolare, riguardano: (i) l’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio; (ii)<br />
l’identificazione del cliente; (iii) l’identificazione del titolare effettivo; (iv) le società fiduciarie; (v)<br />
le modalità di pagamento; (vi) gli archivi ed i registri; (vii) gli indicatori di anomalia e le sanzioni;<br />
(viii) le limitazioni all’uso del contante.<br />
Le Faq di cui si tratta, precisa l’Autore, non possono in alcun modo sostituirsi agli approfondimenti<br />
in materia contenuti negli studi e nelle osservazioni del notariato, queste ultime già diffuse in occasione<br />
del Convegno di Firenze del 26 gennaio <strong>2008</strong>. Esse, pertanto, vanno intese come primi<br />
orientamenti dal taglio eminentemente pratico, volti ad indirizzare il comportamento istituzionale<br />
e professionale dei notai in questa fase di prima applicazione della nuova normativa. (b.b.)<br />
Funzioni e poteri della Consob “Nouvelle”.<br />
- di Sandro Amorosino, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08, pag. 137.<br />
L’articolo ha per oggetto l’analisi delle funzioni ed i poteri della Commissione Nazionale per le<br />
Società e la Borsa (CONSOB).<br />
La CONSOB, viene definita dall’Autore del testo in commento “CONSOB nouvelle”, in virtù delle<br />
molte innovazioni normative <strong>–</strong> primarie e secondarie <strong>–</strong> intervenute negli ultimi anni.<br />
In particolare, nell’articolo, l’Autore si sofferma: a) sull’intreccio di funzioni di vigilanza tra<br />
CONSOB e Banca d’Italia; b) sulle funzioni della CONSOB anteriormente alla recente normativa;<br />
c) sulle nuove funzioni della CONSOB ex lege n. 62 del 2005 sugli abusi di mercato; d) sul<br />
ruolo della CONSOB nella legge sulla tutela del risparmio (n. 262 del 2005) e nel successivo decreto<br />
legislativo correttivo (n. 303 del 2006); e) sulle funzioni della CONSOB in tema di: governance<br />
e informazione societaria delle società quotate; società costituite in Stati che non garantiscono<br />
la trasparenza societaria; conflitti d’interesse nei servizi di investimento; f) sulla nuova<br />
disciplina della circolazione dei prodotti finanziari, anche emessi da banche ed assicurazioni;<br />
g) sulle ulteriori funzioni della CONSOB in materia di: revisione contabile, procedure<br />
di conciliazione, gestione dei mercati, conformazione dei prodotti finanziari; h) sulle modifiche<br />
ai poteri della CONSOB, così come stabilito nei tre decreti legislativi, n. 51 del 2007, n. 164 del<br />
2007 e n. 229 del 2007, con i quali sono state recepite <strong>–</strong> rispettivamente <strong>–</strong> le direttive in tema di:<br />
prospetti, mercati di strumenti finanziari (la prima, 2004/39/CE, c.d. MiFID, e quella di secondo<br />
livello 2006/73/CE recante modalità di esecuzione della prima) e offerte pubbliche di acquisto<br />
(2004/25/CE); i) sulla limitazione ex lege della responsabilità della CONSOB per gli atti compiuti<br />
od omessi nell’esercizio delle proprie funzioni, derogatoria rispetto all’art. 2043 c.c. e <strong>–</strong> apparentemente<br />
<strong>–</strong> rispetto al principio generale dell’art. 28 della Costituzione. (b.b.)<br />
Il credito fondiario e le prededuzioni del fallimento.<br />
- di Luigi D’Orazio, in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag. 763.<br />
L’Autore commenta una pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Torino (App. Torino, 29 giugno<br />
2007, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) ha respinto l’impugnazione<br />
proposta da un Curatore Fallimentare avverso il decreto, emesso da un Giudice dell’Esecuzione,<br />
di conferma dell’avvenuta assegnazione al creditore “fondiario” del ricavato della vendita del bene<br />
oggetto dell’esecuzione.<br />
Il commento condivide la tesi esposta dal Collegio piemontese relativa al diritto, sussistente in<br />
capo al creditore munito di privilegio fondiario, di farsi assegnare, ai sensi dell’(ivi applicabile)<br />
art. 42 r.d. 646/1905 (ora art. 41 D.Lgs. 385/1993), il ricavato della vendita del bene pignorato ancorché<br />
pendente la procedura fallimentare del debitore esecutato, pur con la precisazione che tale<br />
assegnazione ha carattere provvisorio e che il privilegio accordato al creditore “fondiario” ha natura<br />
meramente processuale e non deroga al principio del concorso dei creditori di cui all’art. 52 l.f..<br />
Non vi è, invece, adesione al diverso principio esposto dalla Corte d’Appello in relazione alla distinzione<br />
degli effetti connaturati all’intervento effettuato dalla procedura nell’ambito dell’esecuzione<br />
promossa dal creditore “fondiario”, a secondo che lo stesso richieda l’assegnazione del-
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 12<br />
l’intero ricavato (ipotesi ricondotta nell’ambito meramente processuale) ovvero di parte del ricavato<br />
in modo da soddisfare i creditori poziori rispetto a quello fondiario (fattispecie che, secondo<br />
il Collegio, presuppone un’analisi del merito, con pronuncia suscettibile di superare il limite di<br />
cui all’art. 52 l.f.).<br />
Infatti, secondo l’Autore tale ultima soluzione non tiene conto della limitatezza della normativa in<br />
questione, la quale in nessun caso può consentire al creditore assegnatario di superare il disposto<br />
di cui all’art. 52 l.f., anche in ragione della necessità che sia il Giudice Delegato a disporre in via<br />
definitiva il ricavato della vendita dei beni di titolarità del fallito. (s.b.)<br />
Omessa comunicazione al creditore opponente del provvedimento<br />
di fissazione dell’udienza.<br />
- di Carlo Trentini, in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.1057.<br />
L’Autore commenta la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 3 <strong>mag</strong>gio 2007 (per<br />
la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), in merito al procedimento di opposizione<br />
allo stato passivo ed omessa comunicazione del decreto di fissazione d’udienza, soffermandosi,<br />
in particolare, sulla natura del procedimento di opposizione.<br />
È communis opinio, sia in giurisprudenza che nella stragrande parte della dottrina, l’inclusione<br />
dell’opposizione nel novero delle impugnazioni.<br />
La regola che viene più di ogni altra ritratta dalla natura impugnatoria dell’opposizione è quella<br />
della perentorietà del termine per l’ammissibilità del mezzo.<br />
Al proposito, come emerge dalla sentenza in commento, si verifica una scissione tra l’editio actionis<br />
e la vocativo in jus: l’impugnazione viene proposta appunto con il deposito del ricorso, spettando<br />
poi al giudice ad quem di fissare l’udienza.<br />
Pertanto, una volta che sia tempestivamente radicato il procedimento di opposizione, mediante<br />
il deposito del ricorso, l’effetto preclusivo del giudicato resta intatto ove l’opponente non venga<br />
ritualmente informato del provvedimento di fissazione della data dell’udienza, per quanto a lungo<br />
perduri l’inerzia dell’ufficio. (n.r.)<br />
Valore formale probatorio del documento informatico<br />
alla luce del d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159.<br />
- di Sandei Claudia, in Le nuove leggi civili commentate, n. 1/08, pag. 3.<br />
L’Autrice traccia un’ampia panoramica relativamente al documento informatico, esaminando e<br />
comparando la normativa nazionale e comunitaria che regola la materia.<br />
Il contributo è focalizzato, in particolare, sugli artt. 20 e 21 del Codice dell’amministrazione digitale<br />
che, attualmente, regolano il valore giuridico del documento informatico e che differenziano<br />
l’efficacia sostanziale e probatoria di detto documento a seconda che lo stesso venga sottoscritto con<br />
firma semplice (cd debole) ovvero con firma elettronica qualificata, digitale (cd. firma forte). (f.s.)<br />
Ricorsi alla Cassazione e quesiti di diritto.<br />
- di Franco Cipriani, in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 115.<br />
L’Autore, commentando due ordinanze della Suprema Corte (Cass. 22 ottobre 2007, n. 22059 e<br />
Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640, per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza),<br />
illustra, prima di tutto, le origini storiche dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal legislatore con l’art.<br />
6 del d. leg. 2 febbraio 2006, n. 40, nonché le finalità di detta norma. In merito, egli osserva, che,<br />
nonostante le buone intenzioni, l’art. 366 bis c.p.c., prevedendo l’obbligo di formulare il quesito<br />
di diritto a pena di inammissibilità, ha determinato il sorgere di nuove problematiche. In particolare,<br />
tale articolo sembra ostacolare il ricorrente, atteso che, da un lato, offre un nuovo strumento<br />
al resistente per sollevare dubbi sulla ritualità del quesito, e, dall’altro lato, non impone un analogo<br />
onere in caso di controricorso.
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 13<br />
La seconda parte dell’articolo attiene, invece, più prettamente alle ordinanze in commento, con<br />
le quali la Corte di Cassazione ha dichiarato che la formulazione del quesito non è necessaria in<br />
caso di regolamento di giurisdizione, mentre lo è nell’ipotesi di revocazione. L’Autore non ritiene<br />
condivisibile il contenuto della seconda ordinanza e illustra altre ipotesi nelle quali, a suo giudizio,<br />
l’art. 366 c.p.c. non dovrebbe trovare applicazione.<br />
Da ultimo, vengono esaminate le modalità concrete di formulazione del quesito. Quest’ultimo,<br />
sempre secondo l’opinione del commentatore, dovrebbe essere enunciato in via interrogativa e<br />
non sottoforma di massima. (s.d.)<br />
Casi di incontrovertibilità dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..<br />
- di Raffaella Di Iorio, in Il Corriere Giuridico, n. 1/08, pag. 2869.<br />
L’articolo commenta una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, ovvero la n. 13252/2006 (per<br />
la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), tramite cui la Suprema Corte ha preso<br />
posizione in merito alla natura dell’ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 ter c.p.c.,<br />
emessa nei casi previsti nei commi 4° e 5° di detto articolo, e cioè quando successivamente all’emissione<br />
di detta ordinanza il processo si estingue, ovvero quando la parte contro cui la stessa<br />
viene pronunciata è contumace.<br />
L’Autore evidenzia le ragioni per le quali la Suprema Corte ha ritenuto opportuno aderire alla tesi<br />
dottrinaria secondo cui l’ordinanza ingiuntiva, qualora venga pronunciata nei casi e secondo le<br />
modalità previste dai commi 4° e 5° dell’art. 186 ter c.p.c., benché possa essere assorbita successivamente<br />
in una sentenza che, ad esito del giudizio, ne ricalca il contenuto, ha il carattere della<br />
incontrovertibilità, ed è idonea quindi a costituire cosa giudicata a cui il dispositivo della successiva<br />
sentenza deve necessariamente attenersi.<br />
Detta pronuncia della Cassazione respinge quindi l’opposto orientamento dottrinario, il quale sosteneva<br />
che il contenuto decisorio dell’ordinanza ingiuntiva, non essendo sorretto da un vero e<br />
proprio accertamento riconducibile solamente alla cognizione piena, è anche suscettibile di revoca<br />
e modifica da parte della sentenza emanata successivamente. (g.m.)<br />
Sequestro giudiziario e titoli di credito sine causa.<br />
- di Antonio Lombardi, in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag. 699.<br />
Nell’ordinanza in commento, il giudice, adito in via d’urgenza per evitare la riscossione e la circolazione<br />
di alcuni assegni bancari postdatati e di vaglia cambiari consegnati ad un promittente<br />
venditore, ha dapprima illustrato il contenuto dei diversi orientamenti dottrinali in materia di<br />
vincolo ex art. 670 c.p.c. sui titoli di credito e, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto,<br />
sulla base dell’assenza di elementi di fatto da cui desumere la permanenza degli effetti<br />
nella materiale disponibilità del primo prenditore.<br />
L’Autore, prendendo le mosse dalla predetta decisione, si sofferma in primo luogo ad esaminare<br />
il rapporto tra sequestro giudiziario e titoli di credito sine causa, precisando che questi ultimi<br />
ricorrono allorché il rapporto sotteso al rilascio del titolo difetti sin dall’inizio o venga meno per<br />
fatti sopravvenuti ed illustrando le diverse tesi dottrinali in materia.<br />
Vengono quindi esaminate le conseguenze derivanti dalla circolazione del titolo, evidenziando<br />
come il sequestro giudiziario non sia esperibile nei confronti del terzo portatore, tranne nel caso<br />
in cui si tratti di un terzo giratario e ne venga dimostrata la mala fede, per aver acquistato il titolo<br />
con l’intento di danneggiare il debitore.<br />
L’ultima parte dell’articolo è, infine, dedicata all’analisi dell’ipotesi in cui, richiesta la tutela cautelare,<br />
il primo prenditore si costituisca negando semplicemente di essere in possesso dei titoli,<br />
senza fornire alcuna prova. (s.d.)
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 14<br />
Esecutività del decreto ingiuntivo successivamente all’estinzione del procedimento.<br />
- di Marcella Negri, in Il Corriere Giuridico, n. 12/07, pag. 1717.<br />
L’articolo commenta la sentenza n. 11095/2007 emessa dalla Corte di Cassazione <strong>–</strong> Sezione Lavoro<br />
(per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), attraverso cui la Suprema Corte<br />
ha modificato il proprio precedente orientamento in merito ai limiti di applicabilità dell’art. 653,<br />
1° comma c.p.c., nella parte in cui lo stesso prevede che a seguito dell’estinzione del processo, il<br />
decreto ingiuntivo, qualora non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.<br />
L’Autrice, commentando la menzionata sentenza, illustra le tesi divergenti del dibattito giurisprudenziale<br />
sorto con riguardo alla possibilità o meno di applicare detto articolo, nel caso in cui il<br />
decreto ingiuntivo venga opposto, con specifico riguardo al caso particolare in cui il procedimento<br />
di opposizione sia soggetto sia ad appello che a ricorso in Cassazione, la quale conclude l’iter giurisdizionale<br />
con un rinvio che non viene tempestivamente riassunto.<br />
L’ultimo orientamento della Suprema Corte in proposito, il quale viene accolto con favore dall’Autrice,<br />
ritiene che quanto disposto dal menzionato articolo 653 c.p.c. trovi applicazione nel solo caso<br />
in cui l’estinzione del giudizio instaurato con l’opposizione si verifichi prima che venga pronunciata<br />
una sentenza, la quale, indipendentemente dagli sviluppi del giudizio in eventuali e successive<br />
fasi, è destinata comunque ad avere prevalenza sul decreto emesso dal giudice ad esito del<br />
procedimento a cognizione sommaria. (g.m.)<br />
Il reclamo cautelare avverso l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria.<br />
- di Federico Ungaretti, in Giustizia di Merito, n. 4/08, pag. 984.<br />
L’Autore trae spunto da una recente pronuncia del Tribunale di Lucca (per la cui massima si rimanda<br />
alla Sezione Giurisprudenza) per affrontare il tema della reclamabilità delle ordinanze<br />
ex artt. 6<strong>48</strong> e 649 c.p.c alla luce del riformato codice di rito.<br />
L’Autore pone in evidenza i punti critici della tesi prevalente in giurisprudenza e condivisa<br />
dalla sentenza in commento che ritiene inammissibile detta ipotesi di gravame, con particolare<br />
riferimento alle asimmetrie discendenti da tale interpretazione ed ai dubbi di costituzionalità<br />
che derivano proponendo al contrario, e come sostenuto dalla dottrina <strong>mag</strong>gioritaria,<br />
una lettura che possa meglio soddisfare le esigenze di equivalenza delle garanzie a fronte<br />
di provvedimenti sommari. (f.s.)<br />
Alcune riflessioni sulle licenze creative commons e i diritti connessi degli<br />
artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi<br />
di diffusione radiotelevisiva.<br />
- di Andrea Glorioso e Giuseppe Mazziotti, in Il Diritto di Autore, n. 2/08, pag. 133.<br />
Le licenze Creative Commons (Licenze “CC”) sono licenze del diritto d’autore messe gratuitamente<br />
e liberamente a disposizione di chiunque. La principale peculiarità delle licenze CC consiste<br />
nel fatto che il licenziante concede gratuitamente al licenziatario, per tutta la durata del diritto<br />
d’autore applicabile, l’autorizzazione a compiere alcuni degli atti che le norme sul diritto<br />
d’autore riservano al titolare dei diritti, tra cui la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione<br />
al pubblico e la messa a disposizione e, in alcuni casi specifici, l’uso dell’opera licenziata come<br />
base di partenza per creare altre opere dell’ingegno.<br />
In questo articolo si discute delle relazioni tra CC e diritti connessi (al diritto d’autore) di artisti<br />
interpreti ed esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di diffusione radio-televisiva (rispettivamente<br />
“AIE”, “PF” e “ODR”).<br />
Il primo problema che si pone è se il licenziante possa legittimamente compiere atti che rientrano<br />
nell’oggetto dei diritti di sfruttamento economico spettanti ad eventuali coautori e/o diritti<br />
connessi di AIE, PF e ODR che insistono sull’opera licenziata. Ciò potrebbe avvenire sia<br />
nel caso di un’opera alla cui realizzazione hanno concorso più autori, sia nel caso in cui<br />
l’opera concessa in licenza risulti dall’attività di uno o più autori unitamente all’attività di un
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 15<br />
AIE, un PF o un ODR, come la fissazione ad opera del PF.<br />
Il nodo centrale riguarda l’ipotetica coabitazione tra diritti esclusivi dell’autore concessi in licenza<br />
e i diritti esclusivi di AIE, PF e/o ODR, per i quali si pone la questione di una loro eventuale soggezione<br />
ai vincoli espressi tramite la particolare CC scelta dal licenziante. Se, per ipotesi, gli atti<br />
compiuti da AIE, PF e/o ODR e i relativi diritti connessi non fossero soggetti a tali vincoli, questi<br />
ultimi, in ragione dei diritti esclusivi loro riconosciuti dalla legge, potrebbero limitare la diffusione<br />
dell’opera o subordinarla a condizioni più gravose rispetto a quanto previsto dall’autore/licenziante<br />
originario.<br />
Gli Autori concludono, rilevando che, onde evitare l’insorgere di eventuali conflitti, si pone<br />
un’esigenza di armonizzazione delle Licenze CC con i diritti di eventuali coautori ed i diritti connessi<br />
di AIE, PF e/o ODR. (g.t.)<br />
Le nuove misure riparatorie del danno alla concorrenza: impegni e misure cautelari.<br />
- di Alberto Bregoli, in Giurisprudenza Commerciale, n. 35.1/08, pag. 109.<br />
Lo scritto propone una riflessione circa la valutazione del danno alla concorrenza.<br />
Il procedimento cautelare disciplinato all’art. 14 bis L. 287/1990 (i) si applica nei casi in cui è necessario<br />
evitare un danno grave ed irreparabile per la concorrenza, (ii) si apre d’ufficio e (iii) le<br />
decisioni prese non possono essere rinnovate né prorogate.<br />
L’Autore, dopo aver rilevato come antecedentemente al regolamento comunitario n. 1/2003 la<br />
Corte di Giustizia Europea desse risalto al collegamento tra danno alla concorrenza e danno al<br />
concorrente, osserva come il procedimento avanti all’Autorità Antitrust si fondi esclusivamente<br />
sul primo: il diritto antitrust tutela, infatti, il mercato e, solo mediatamente, i consumatori quali<br />
soggetti di un’autonoma sfera giuridica.<br />
Pertanto, per adottare una misura cautelare deve dimostrarsi il rischio di una modifica dell’assetto<br />
del mercato rilevante non reversibile o non facilmente reversibile; così deve correlarsi il<br />
danno grave ed irreparabile alla dinamica strutturale di un mercato, soprattutto sul presupposto<br />
che l’adozione della misura non dipende dal grado di determinatezza del comportamento vietato,<br />
ma dal puntuale riscontro del danno alla concorrenza.<br />
Tale valutazione che verte sul periculum, risulta influenzata da quella sul fumus boni iuris, posto<br />
che <strong>mag</strong>giore è la certezza in ordine alla illiceità della condotta, meno rigorosa sarà la valutazione<br />
del pericolo nel ritardo.<br />
In conclusione, l’interesse dei concorrenti resta solo sullo sfondo e i due tipi di danno non vanno<br />
confusi. Da ciò si comprende come sia diverso il rimedio cautelare adottato dall’Autorità Antitrust<br />
(che procede ex officio) da quello esperibile davanti al giudice ordinario.<br />
Da ultimo è interessante sottolineare come l’Autorità, in tema di applicazione dell’art. 14 bis ha<br />
optato per la regola del contraddittorio preventivo, limitando i casi di decisione cautelare inaudita<br />
altera parte. (v.dg.)<br />
Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali.<br />
Tutele amministrativa e giurisdizionale.<br />
- di Carlo Piazza, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, n. 1/08, pag. 1.<br />
Nel corso degli ultimi anni, in particolare dal 2005 in avanti, la materia della repressione della<br />
pubblicità ingannevole è stata oggetto di diversi interventi sia da parte del legislatore interno che<br />
di quello comunitario. Dopo una prima novella introdotta avvenuta con la Legge n. 49 del 29 aprile<br />
2005, si giunge ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 che recepiscono la Direttiva<br />
2005/29/CE (la “Direttiva”).<br />
Oltre ad un’ulteriore implementazione degli strumenti di intervento dell’AGCM, la novità normativa<br />
interviene sul piano del diritto sostanziale, configurando una nuova fattispecie, la pratica<br />
commerciale scorretta, che, lungi dal sostituirsi alla figura della pubblicità ingannevole, la assorbe,<br />
ampliando conseguentemente gli ambiti di intervento dell’AGCM.
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 16<br />
Il d.lgs. n. 146/2007 introduce la figura delle pratiche commerciali scorrette, mentre il d.lgs.<br />
145/2007 disciplina la materia della pubblicità ingannevole nei rapporti fra i professionisti.<br />
Scopo della Direttiva è quello di armonizzare tutte le disposizioni rilevanti in materia di pratiche<br />
commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori, affidando la vigilanza sull’applicazione,<br />
in via congiunta o alternativa, al controllo giudiziale o a quello di un’autorità amministrativa<br />
indipendente. La scelta del nostro legislatore è stata nel secondo senso, affidando all’AGCM<br />
il compito della repressione della nuova figura di illecito.<br />
La nozione di “pratica commerciale scorretta” (art. 20 del d.lgs. n. 146/2007) va ulteriormente<br />
distinta nella “pratica commerciale ingannevole” (artt. 21-23) e nella “pratica commerciale aggressiva”<br />
(artt. 25-26).<br />
Accanto ad un divieto generale, imperniato sulla violazione della diligenza professionale unita<br />
all’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore, che rappresenta la figura più<br />
ampia delle pratiche commerciali scorrette (art. 20), vi è poi una descrizione degli elementi rispetto<br />
ai quali valutare l’ingannevolezza della pratica (artt. 21 e 22), da un lato, o la sua aggressività<br />
(artt. 24 e 25) dall’altro. A chiusura di tale opera di codificazione, segue un’analitica elencazione<br />
delle fattispecie in ogni caso vietate sia rispetto alle pratiche ingannevoli (art. 23) che a quelle<br />
aggressive (art. 26). (g.t.)<br />
La nuova transazione fiscale nel sistema delle procedure concorsuali.<br />
- di Lorenzo Del Federico in Diritto Tributario, n. 3/08, pag. 215.<br />
L’articolo propone una esauriente trattazione dell’istituto della transazione fiscale di cui al titolo<br />
III della l.f. dedicato al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare,<br />
viene individuato:<br />
l’ambito applicativo della predetta disciplina (ampliato dal decreto correttivo del 12 settembre 2007<br />
n. 169 alla ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis, oltre ché al concordato preventivo<br />
sia con ristrutturazione dei debiti che con cessione dei beni); i tributi per cui è ammessa la<br />
definizione; il contenuto della domanda di transazione (che in sede di concordato preventivo deve<br />
essere proposta come parte del piano di ristrutturazione dei debiti e/o di attribuzione delle attività<br />
dell’assuntore); la procedura e gli adempimenti degli uffici finanziari; l’adesione o il diniego<br />
alla proposta e la tutela del contribuente davanti al giudice tributario; gli effetti della definizione<br />
ed il problema della cessazione della materia del contendere nelle liti tributarie.<br />
L’Autore conclude l’articolo rilevando come, al momento, in mancanza di una vera prassi applicativa,<br />
sia prematuro un bilancio sugli effetti dell’innesto della transazione fiscale nella riforma della<br />
legge fallimentare. Certo è che tale riforma ha dedicato scarsa attenzione alla materia fiscale. (a.dc.)
Giurisprudenza<br />
Selezione delle decisioni più recenti in materia<br />
di Diritto dell’Impresa e Procedura Civile<br />
Obbligazioni<br />
Cass., 5 febbraio <strong>2008</strong>, Sez. III, n. 4591.<br />
- in Guida al Diritto, n. 19/08, pag. 55.<br />
La notificazione al debitore ceduto, previsto<br />
dall’art. 1264 del c.c. quale presupposto per il<br />
perfezionamento della cessione del credito non<br />
si identifica con quell’effettuata ai sensi dell’ordinamento<br />
processuale, ma può realizzarsi<br />
con un atto a forma libera, purché idoneo a<br />
porre il debitore nella consapevolezza della mutata<br />
titolarità attiva del rapporto obbligatorio.<br />
Cass., 18 dicembre 2007, Sez. Unite Civili,<br />
n. 26617.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 2/08, pag. 503.<br />
Il creditore di una somma di denaro inferiore<br />
ad euro 12.500 può rifiutare il pagamento con<br />
assegno circolare, in alternativa al denaro contante,<br />
solo per giustificato motivo da valutare<br />
secondo la legge della correttezza e della<br />
buona fede oggettiva; comunque l’effetto liberatorio<br />
si verifica soltanto quando il creditore<br />
acquista la concreta disponibilità della somma,<br />
ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità<br />
dell’assegno.<br />
App. Milano, 13 giugno 2007, n. 115.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08,<br />
pag. 730.<br />
Qualora un soggetto abbia acquistato immobile<br />
con atto notarile e a seguito dello stesso abbia ottenuto<br />
mutuo sull’immobile l’eventuale mancata<br />
rilevazione di ipoteca a carico dell’immobile<br />
oggetto di aquisto, non rilevata dal notaio in occasione<br />
delle ipoteche catastali, che abbiano cagionato<br />
poi l’esecuzione sul bene acquistato,<br />
sono fonte di responsabilità per il notaio qualificabile<br />
quale inadempienza contrattuale per<br />
contrarietà ai doveri di diligenza professionale.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 17<br />
Credito al Consumo Leasing<br />
e Factoring<br />
Cass., 20 luglio 2007, Sez. I, n. 16158.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 298.<br />
L’operazione di leasing finanziario postula un<br />
collegamento funzionale tra il contratto di vendita<br />
stipulato tra il fornitore ed il concedente e<br />
quello di leasing stipulato tra quest’ultimo e<br />
l’utilizzatore, e si realizza mediante clausole di<br />
interconnessione, inserite nel primo contratto,<br />
con cui si conviene che il bene viene acquistato<br />
per cederlo in godimento all’utilizzatore e<br />
dev’essere consegnato direttamente a quest’ultimo;<br />
in tale contesto, non assumendo il fornitore<br />
alcun impegno diretto nei confronti o a favore<br />
dell’utilizzatore, l’acquisto del bene<br />
rappresenta non solo un atto giuridico strumentale<br />
alla concessione in godimento, ma anche<br />
un evento che deve logicamente precedere<br />
l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione<br />
autonoma qualificata della cosa, che deve necessariamente<br />
provenire dal concedente - proprietario<br />
perché si perfezioni il contratto di leasing;<br />
la consegna del bene all’utilizzatore<br />
costituisce invece per un verso adempimento<br />
dell’obbligazione di consegna del fornitore, e<br />
per altro verso esecuzione da parte di quest’ultimo<br />
di un incarico conferitogli dal concedente<br />
nell’interesse dell’utilizzatore, creditore del concedente<br />
in base al contratto di leasing e quindi<br />
da considerarsi adiectus solutionis causa rispetto<br />
al contratto di vendita.<br />
Poiché la dichiarazione di fallimento attua un<br />
pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche<br />
dei beni inventariati proposte nei confronti<br />
del fallimento hanno la stessa natura e<br />
soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni<br />
di terzo dell’esecutore, regolate per<br />
l’esecuzione individuale dagli artt. 619 ss. c.p.c..<br />
Pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro<br />
diritto reale sui beni compresi nell’attivo<br />
fallimentare, deve dimostrare, con atto di data<br />
certa anteriore alla dichiarazione di fallimento,
di aver acquistato in passato la proprietà del<br />
bene ed altresì che il bene stesso non era di<br />
proprietà del debitore per essere stato a lui affidato<br />
per un titolo diverso dalla proprietà o altro<br />
diritto reale, trovando applicazione l’art. 621<br />
c.p.c., che esclude che il terzo opponente possa<br />
provare con testimoni (e quindi anche per presunzione)<br />
il proprio diritto sui beni pignorati<br />
nell’azienda o nella casa del debitore, consentendo<br />
di fornire la prova tramite testimoni (o<br />
presunzioni) nel caso in cui l’esercizio del diritto<br />
stesso sia reso verosimile dalla professione o dal<br />
commercio esercitati dal terzo o dal debitore.<br />
Società<br />
Cass., 23 luglio 2007, Sez. I, n. 16211.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2708.<br />
Nel caso in cui l’azione di responsabilità nei<br />
confronti degli amministratori di una società<br />
trovi fondamento nella relazione del divieto di<br />
intraprendere nuove operazioni, a seguito dello<br />
scioglimento della società derivante della riduzione<br />
del capitale sociale al di sotto dei limiti<br />
previsti dall’art. 2447 c.c., non è giustificata la<br />
liquidazione del denaro in misura pari alla differenza<br />
tra l’attivo ed il passivo accertati in sede<br />
fallimentare, non essendo configurabile l’intero<br />
passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese<br />
dagli amministratori, ma dovendosi<br />
ascrivere lo stessa, almeno in parte, alle perdite<br />
pregresse che avevano logorato il capitale.<br />
(Massima ufficiale).<br />
Cass., 19 luglio 2007, Sez. III, n. 16031.<br />
- in Giurisprudenza Commerciale,<br />
n. 35.1/08, pag. 103/II.<br />
In caso di compravendita di azioni di una società,<br />
che si assume stipulata ad un prezzo non<br />
corrispondente al loro effettivo valore, senza<br />
che il venditore abbia prestato alcuna garanzia<br />
in ordine alla situazione patrimoniale della società,<br />
il valore economico dell’azione non rientra<br />
le qualità di cui all’art. 1429, n. 2, c.c. relativo<br />
all’errore essenziale. Pertanto, non è<br />
configurabile un’azione di annullamento della<br />
compravendita basata su una pretesa revisione<br />
del prezzo tramite la revisione di atti contabili<br />
per dimostrare quello che non è altro che un er-<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 18<br />
rore di valutazione da parte dell’acquirente, anche<br />
quando il bilancio della società pubblicato<br />
prima della vendita sia falso e nasconda una situazione<br />
in forza della quale debbano applicarsi<br />
le norme in materia di riduzione e perdita<br />
del capitale sociale, o che imponga la messa in<br />
liquidazione della società. Nella vendita di<br />
azioni, la disciplina giuridica si ferma all’oggetto<br />
immediato e, cioè, all’azione oggetto del<br />
contratto, mentre non si estende alla consistenza<br />
od al valore dei beni costituenti il patrimonio,<br />
a meno che l’acquirente, per conseguire<br />
tale risultato, non abbia fatto ricorso ad<br />
un’espressa clausola di garanzia, frutto dell’autonomia<br />
contrattuale, che consente alle parti di<br />
rafforzare, diminuire, od escludere convenzionalmente<br />
la garanzia, in modo tale da ricollegare<br />
esplicitamente il valore dell’azione al valore<br />
dichiarato del patrimonio sociale. La<br />
compravendita di azioni può essere affetta dal<br />
vizio costituito dal dolo determinante, ma il<br />
semplice mendacio o le omissioni sulla situazione<br />
patrimoniale della società non sono da<br />
sole sufficienti. Ricorre dolus malus solo se, tenuto<br />
conto delle circostanze di fatto e delle qualità<br />
di condizioni dell’altra parte, il mendacio sia<br />
accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare<br />
l’inganno voluto ed idonee in concreto a<br />
sorprendere una persona di normale diligenza.<br />
(Massima non ufficiale).<br />
Cass., 23 ottobre 2006, Sez. Un., n. 22659.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2770.<br />
In tema di società, la costituzione del rapporto<br />
societario e l’originario conferimento, pur rappresentando<br />
il presupposto giuridico, del diritto<br />
del socio alla quota di liquidazione, non rilevano<br />
come fatto direttamente generico di un<br />
contestuale credito restitutorio del conferente,<br />
configurandosi la posizione di quest’ultimo<br />
come mera aspettativa o diritto in attesa di<br />
espansione, destinato a diventare attuale soltanto<br />
nel momento in cui si addivenga alla liquidazione,<br />
(del patrimonio della società o della<br />
singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti<br />
dello scioglimento del rapporto societario,<br />
soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione<br />
che a tale momento dal bilancio (finale o di<br />
esercizio) risulti una consistenza attiva suffi-
ciente a giustificare l’attribuzione pro quota<br />
del socio stesso di valori proporzionali alla partecipazione.<br />
Pertanto, il credito relativo alla<br />
quota di liquidazione vantato dal socio di una<br />
cooperativa escluso dalla società per effetto della<br />
dichiarazione di fallimento, (ovvero, ai sensi<br />
dell’art. 2533, n. 5, c.c., nel testo introdotto dal d.<br />
lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, a seguito della delibera<br />
di esclusione che è in facoltà della società<br />
adottare in caso di fallimento del socio) nasce o<br />
comunque diviene certo esclusivamente nel momento<br />
in cui interviene quella dichiarazione (o<br />
quella delibera), con la conseguenza che, non<br />
potendosi considerare detto credito anteriore al<br />
fallimento, viene a mancare il presupposto necessario,<br />
ai sensi dell’art. 56 l.fall., per la compensabilità<br />
dello stesso con i contrapposti crediti<br />
vantati dalla società nei confronti del socio.<br />
App. Milano, 20 novembre 2007, n. 175.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 1042.<br />
Ai sensi del nuovo testo dell’art. 2495 c.c., la<br />
cancellazione della società dal registro delle imprese<br />
produce l’effetto costitutivo della estinzione<br />
irreversibile della società anche in presenza<br />
di crediti insoddisfatti e di rapporti di<br />
altro tipo non definiti. In particolare anche la società<br />
che si cancelli in corso di giudizio si estingue<br />
con conseguente carenza di legittimazione<br />
del liquidatore a far valere, dopo suddetta cancellazione,<br />
crediti di pertinenza della società.<br />
Trib. Torino, 4 luglio 2007.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag.1057, con nota di Stefano G. Folesani<br />
e Cesare P. Franzi.<br />
Disposto il mutamento del rito, da ordinario e<br />
societario qualora l’attore non provveda a notificare<br />
al convenuto la memoria di cui all’art. 6<br />
d.lg.n. 5 del 2003, il convenuto ha facoltà di notificare<br />
l’istanza di fissazione dell’udienza, con<br />
ciò impedendo l’estinzione del processo.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 19<br />
Trib. Gorizia, 31 <strong>mag</strong>gio 2006.<br />
- il Il Diritto Fallimentare e della Società<br />
Commerciali, n. 2/08, pag. 215.<br />
Alla nullità del bilancio intermedio di liquidazione<br />
e del bilancio finale di liquidazione conseguono<br />
la nullità o comunque l’inefficacia degli<br />
atti dai primi dipendenti e, in particolare, di<br />
quelli di disposizione del patrimonio sociale. Il<br />
tramite prescrizionale applicabile alla domanda<br />
proposta dal creditore sociale ai sensi dell’art.<br />
2456 cod. civ. è quello ordinario decennale, e<br />
non quello quinquennale ex art. 2949 cod. civ..<br />
Trib. Milano 5 aprile 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 201.<br />
La legittimazione del socio assente o dissenziente<br />
a impugnare la delibera di approvazione<br />
del bilancio non è pregiudicata dal fatto che<br />
egli non abbia impugnato i bilanci di esercizi<br />
precedenti redatti con gli stessi criteri. Qualora<br />
l’attività svolta dalla società (nella specie,<br />
collocamento presso terze imprese di lavoratori<br />
temporanei, con obbligo di versare loro la retribuzione<br />
rivalendosi verso le imprese terze) richiede<br />
che, tra i costi per lavoratori dipendenti,<br />
si distinguano quelli di struttura rispetto a<br />
quelli connessi alla fornitura di lavoro interinale,<br />
trova concreta applicazione il comando<br />
(art. 242, comma 3) di fornire informazioni<br />
complementari a quelle richieste da specifiche<br />
disposizioni di legge. La mancanza, nella<br />
nota integrativa, di specificazioni sulla composizione<br />
di costi per materie prime e di consumo,<br />
degli oneri finanziari su strumenti derivati<br />
e delle sopravvenienze passive, ove si<br />
tratti di voci esigue rispetto al complesso del bilancio,<br />
sulle quali gli impugnanti non hanno<br />
chiesto dettagli in asemblea, non dà luogo ad<br />
invalidità dell’approvazione.
Diritto Bancario e Finanziario<br />
Cass., 19 dicembre 2007, Sez. Un, n. 26724.<br />
- in Il Corriere Giuridico, n. 2/08, pag. 223.<br />
La violazione dei doveri d’informazione del<br />
cliente e di corretta esecuzione delle operazioni<br />
che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati<br />
alla prestazione dei servizi d’investimento<br />
finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale,<br />
con conseguente obbligo di risarcimento<br />
dei danni, ove tali violazioni avvengano<br />
nella fase precedente o coincidente con la<br />
stipulazione del contratto d’intermediazione<br />
destinato a regolare i successivi rapporti tra le<br />
parti; può invece dar luogo a responsabilità<br />
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione<br />
del predetto contratto, ove si tratti di<br />
violazioni riguardanti le operazioni d’investimento<br />
o disinvestimento compiute in esecuzione<br />
del contratto d’intermediazione finanziaria in<br />
questione. In nessun caso, in difetto di previsione<br />
normativa in tal senso, la violazione dei<br />
suaccennati doveri di comporta mento può però<br />
determinare la nullità del contratto d’intermediazione,<br />
o dei singoli atti negoziali conseguenti,<br />
a norma dell’art. 1418 comma 1 c.c..<br />
Cass., 12 luglio 2007, Sez. I, n. 15621.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 10/07, pag. 1827.<br />
La l. 28 febbraio 2001 n. 24 di conversione del<br />
d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione<br />
autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108,<br />
che ha fissato la valutazione della natura usuraia<br />
dei tassi d’interesse al momento della convenzione<br />
e non a quello della dazione, non si<br />
applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le<br />
fattispecie negoziali che possano contenere la<br />
pattuizione d’interesse usurai, salvo che il rapporto<br />
contrattuale non sia esaurito anteriormente<br />
alla data di entrata in vigore dalla l. 7<br />
marzo 1996 n. 108, senza che rilevi la pendenza<br />
successiva di una controversia riguardante<br />
le ragioni di credito di una delle parti, dovendo<br />
trovare applicazione, in tale fattispecie,<br />
l’ordinaria disciplina della successione delle<br />
leggi nel tempo.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 20<br />
Cass., 26 giugno 2007, Sez. Un., n. 14712.<br />
- in Diritto e Pratiche delle Società,<br />
n. 22/07, pag. 60.<br />
Deve essere riconosciuta natura contrattuale<br />
alla responsabilità delle banche giratarie per<br />
l’incasso di un assegno non trasferibile, benché<br />
non sia necessario a tal fine postulare che questa<br />
operi in veste di mandataria della banca su<br />
cui grava l’obbligazione cartolare di pagamento.<br />
La responsabilità delle banche negoziatrici consegue<br />
all’inadempimento di un obbligo di protezione<br />
che opera nei confronti di tutti i soggetti<br />
interessati alla regolare circolazione del titolo e<br />
al buon fine della sottostante operazione: obbligo<br />
preesistente, specifico e volontariamente<br />
assunto. Il che conduce al di fuori dell’ambito<br />
della responsabilità aquiliana, non permette di<br />
configurare un caso di responsabilità ex legge<br />
(intesa come responsabilità di fatto lecito) e<br />
porta invece a concludere per la natura (lato<br />
sensu) contrattuale delle responsabilità ricadente<br />
sulla banca a norma dell’art. 43, comma<br />
2, legge assegni. (Massima non ufficiale).<br />
Cass., 26 giugno 2007, Sez. Unite Civili,<br />
n. 14712.<br />
- in Il Corriere Giuridico, n. 12/07,<br />
pag. 1706.<br />
La responsabilità per inesatto pagamento da<br />
parte della banca che negozia un assegno non<br />
trasferibile è di natura contrattuale per violazione<br />
dell’obbligo di protezione da considerarsi<br />
operante nei confronti di tutti i beneficiari del<br />
titolo di credito.<br />
Cass., 4 luglio 2006, Sez. III n. 16102.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2837, con<br />
nota di Matteo Montanari.<br />
In tema di responsabilità contrattuale nel rapporto<br />
tra l’emittente una carta di credito e<br />
l’esercente, questi, nell’accettare i pagamenti<br />
da parte del titolare della carta, è tenuto all’adempimento<br />
del contratto secondo il criterio<br />
di cui l’art. 1176 c. c., usando la diligenza del<br />
buon padre di famiglia, mentre restano inapplicabili<br />
le norme di cui all’art. 1189 c.c., relativa<br />
al pagamento al creditore apparente, e<br />
altresì l’art. 1992 c.c., che concerne<br />
l’adempimento in relazione alla presentazione<br />
di un titolo di credito, al quale non è equipara-
ile la carta di credito, (nella specie la Suprema<br />
Corte ha cassato la sentenza di merito, che<br />
aveva ritenuto sussistere la responsabilità dell’esercente<br />
per la mancata identificazione dei<br />
soggetti utilizzatori di alcune carte di credito,<br />
argomentando solo sul breve lasso temporale<br />
di un gruppo di pagamenti e sul loro importo<br />
medio, senza una valutazione selettiva delle<br />
singole operazioni - alcune delle quali non<br />
contestate dai titolari delle carte - per evidenziare<br />
gli specifici elementi del sospetto).<br />
(Massima non ufficiale).<br />
Cass., 7 aprile 2006, Sez. I, n. 8229.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 137.<br />
L’utilizzo da parte dell’investitore, di mezzi di<br />
pagamento difformi da quelli che il promotore<br />
finanziario è legittimato a ricevere non è sufficiente<br />
ad integrare una fattispecie di concorso<br />
colposo del creditore ex art. 1227 c.c.. Un intermediario<br />
finanziario può esser chiamato a rispondere<br />
di un illecito compiuto a danno di<br />
terzi da chi appaia essere un suo promotore, e<br />
in tale apparente veste abbia commesso un illecito,<br />
ogni qualvolta l’affidamento del terzo risulti<br />
incolpevole ed alla falsa rappresentazione<br />
della realtà abbia invece concorso un comportamento<br />
colpevole (ancorché solo ammissivo)<br />
dell’intermediario medesimo. Il risarcimento<br />
del danno subito dall’investitore deve comprendere<br />
anche gli interessi che questi avrebbe percepito<br />
qualora le somme da lui affidate al promotore<br />
fossero state impiegate conformemente<br />
alle indicazioni ricevute.<br />
Cass., 18 gennaio 2006, Sez. I, n. 871.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 150.<br />
La banca girataria per l’incasso di un assegno<br />
non trasferibile subentra alla banca trattaria, sostituendosi<br />
ad essa nel dovere di identificazione<br />
del presentatore del titolo, mediante l’adozione<br />
di cautele ed accorgimenti suggeriti dalla circostanze<br />
del caso concreto, in osservanza del principio<br />
di diligenza professionale. Ne consegue la<br />
legittima predicabilità della responsabilità - extracontrattuale<br />
- della banca negoziatrice nei<br />
confronti della banca trattaria tutte le volte in<br />
cui il pagamento dell’assegno sia stato effet-<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 21<br />
tuato in violazione del ricordato dovere di diligenza,<br />
come nel caso in cui, nonostante la clausola<br />
di non trasferibilità l’assegno risulti girato<br />
(con gira piena) dall’ordinatario ( mediante falsificazione<br />
della firma), ad un terzo, destinatario<br />
del pagamento, dovendo tale girata aversi<br />
per non apposta, ex art. 43 del r.d. 21 dicembre<br />
1933, n. 1736, con conseguente carenza di legittimazione<br />
del giratario. Il concorrente comportamento<br />
della banca trattaria, consiste nell’omesso<br />
controllo, in stanza di compensazione,<br />
della regolarità del titolo, e, peraltro, è idoneo ad<br />
integrare gli estremi del fatto causalmente rilevante,<br />
in parte qua, per la determinazione dell’evento<br />
dannoso (poiché il diligente compimento<br />
di tale verifica avrebbe condotto<br />
all’accertamento della manifesta irregolarità<br />
dell’assegno con conseguente bocco del medesimo)<br />
non soltanto nei confronti del cliente<br />
(verso il quale l’istituto è contrattualmente responsabile<br />
nel quadro del rapporto di convenzione<br />
d’assegno), ma anche nell’ambito del rapporto<br />
extracontrattuale con la banca<br />
negoziatrice, rispetto alla quale la negligenza dimostrata<br />
si qualifica come fatto colposo del creditore,<br />
giusta disposto dall’art. 1227 c.c., applicabile<br />
alla responsabilità extracontrattuale per<br />
effetto del richiamo contenuto nella disposizione<br />
di cui all’art. 2056 stesso codice.<br />
Trib. Ferrara, 28 settembre 2007.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 165.<br />
Nella prestazione dei servizi finanziari, il sistema<br />
è improntato al principio della conservazione<br />
del contratto. Deve ritenersi operazione<br />
interpretativa incongrua quella che tende ad<br />
allargare a dismisura i casi di nullità allorché,<br />
in presenza di norme imperative, non sia il<br />
contratto in quanto tale ad attuarne la violazione.<br />
Nel valutare le regole di condotta a carico<br />
degli intermediari che effettuano prestazione di<br />
servizi finanziari non può prescindersi dal considerare<br />
la “solidarietà creditoria” che vincola i<br />
medesimi a far fronte all’insolvenza dell’emittente<br />
dei prodotti finanziari venduti.
Trib. Napoli, 5 luglio 2006.<br />
- in Il Diritto Fallimentare e delle Società<br />
Commerciali, n. 2/08, pag. 176.<br />
E’ da ritenere illegittima l’applicazione dell’anatocismo<br />
da parte della banca in un contratto di<br />
c.c. con saldo a debito del cliente, in quanto in<br />
contrasto con la norma imperativa dell’art. 1283<br />
cod. civ., con conseguente nullità della relativa<br />
norma contrattuale, rilevabile d’ufficio, stante la<br />
natura di uso negoziale delle relative clausole,<br />
giacché la ricostruzione storico- sistematica<br />
delle caratteristiche della norma consuetudinaria,<br />
quale fonte di diritto dell’ordinamento<br />
giuridico, induce ad escudere che la prassi delle<br />
clausole in tema di anatocismo costituisca un<br />
uso normativo.<br />
Trib. Milano, 4 aprile 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 217.<br />
Per i singoli ordini di investimento nell’ambito<br />
dei contratti di gestione di portafogli di investimento<br />
non è richiesta la forma scritta ai fini di<br />
validità. Gli intermediari finanziari hanno<br />
l’obbligo di informare i clienti sull’esistenza di<br />
un conflitto di interessi e di agire in modo da<br />
assicurare comunque agli stessi trasparenza<br />
ed equo trattamento.<br />
Trib. Pescara, 23 marzo 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 223.<br />
È nulla per contrasto con il requisito di determinatezza<br />
o determinabilità dell’oggetto del contratto<br />
ex art. 1346 c.c. la clausola di un contratto<br />
di apertura di credito che autorizza la<br />
banca a modificare in modo unilaterale e discrezionale,<br />
mediante la variazione del prime<br />
rate, il tasso di interesse, essendo quest’ultimo<br />
convenzionabile ragguagliato al primo.<br />
Trib. Roma, 20 marzo 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 237.<br />
La banca mandataria che esegua un incarico<br />
per conto del correntista, deve dare notizia all’interessato<br />
di tutti i fatti rilevanti ai fini dello<br />
svolgimento del rapporto, come espressione<br />
dei generali doveri di diligenza e di buona fede<br />
cui il gestore deve uniformarsi nell’esecuzione<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 22<br />
dell’incarico. La responsabilità dell’accorto banchiere<br />
nei confronti di un cliente-correntista,<br />
per aver eseguito un ordine di bonifico perfettamente<br />
falsificato e pervenuto alla banca tramite<br />
canali inusuali, non può essere esclusa<br />
con riguardo al riscontro della conformità della<br />
firma allo specimen, atteso che, in presenza di<br />
circostanze nel caso concreto, che suggeriscano,<br />
secondo le regole di diligenza cui è tenuto il<br />
mandatario, ulteriori controlli l’omissione di<br />
questi integra colpa ed è quindi ostativa alla<br />
configurabilità di una situazione di esonero di<br />
tale responsabilità. Il contratto posto ad essere<br />
dal mandatario oltre i limiti del mandato, è<br />
inopponibile al mandante ed i suoi effetti si<br />
producono nel patrimonio del mandatario, che<br />
li asume a suo carico ed ha l’obbligo di tenere<br />
indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio<br />
possa derivare per il suo patrimonio dalla stipulazione<br />
e dall’esecuzione del negozio.<br />
Trib. Milano, 20 gennaio 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 267.<br />
Non sussiste un suo normativo avente ad oggetto<br />
la capitalizzazzione trimestrale degli interessi<br />
sui saldi passivi di conto corrente bancario,<br />
per cui la clausola anatocistica è affetta<br />
da nullità. Nel rapporto di apertura di credito<br />
a tempo indeterminato è configurabile una<br />
responsabilità della banca verso il cliente per<br />
esercizio arbitrario del diritto di recesso ad<br />
natum, a condizione che quest’ultimo fornisca<br />
la prova dell’irragionevole comportamento tenuto<br />
della banca.
Contratti<br />
Trib. Torino, 11 ottobre 2007, n. 166.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 1035.<br />
Anche nel vigore della nuova disciplina, il trasportato<br />
al pari di qualsiasi altro danneggiato,<br />
può comunque agire a titolo risarcitorio nei<br />
confronti del “responsabile del sinistro” diverso<br />
dal proprio vettore in base agli ordinari principi<br />
codicistici e a titolo indennitario nei confronti<br />
della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista<br />
in base al nuovo art. 144 c.d.a..<br />
Garanzie<br />
Cass., 14 dicembre 2007, Sez. I, n. 26262.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 11/07, pag. 2000.<br />
In tema di contratto autonomo di garanzia,<br />
l’assunzione da parte del garante dell’impegno<br />
di effettuare il pagamento a semplice richiesta<br />
del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia<br />
ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto<br />
principale, ivi comprese delle relative all’invalidità<br />
del contratto da cui tale rapporto<br />
deriva, con il duplice limite dell’esecuzione<br />
fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante<br />
può opporre l’exceptio doli, e del caso in<br />
cui le predette eccezioni siano fondate sulla<br />
nullità del contratto presupposto per contrarietà<br />
a norme imperative o per illiceità della<br />
sua causa, tenendo altrimenti il primo contratto<br />
ad assicurare il risultato che<br />
l’ordinamento vieta (in applicazione di tale principio,<br />
la Suprema Corte, cassando con rinvio la<br />
sentenza impugnata, che aveva erroneamente<br />
ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità, ha<br />
confermato il dovere di accertare - come richiesto<br />
degli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto<br />
dalla banca ai sensi dell’art. 50 d.leg. n.<br />
385 del 1993 - l’eventuale previsione del tasso<br />
usuraio sugli interessi passivi interessanti il<br />
rapporto di c.c. ai sensi degli art. 644 c.p. e 1815<br />
c.c., e la conseguente nullità ex art. 1418 c.c.).<br />
Fallimento<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 23<br />
Cass. penale, 21 novembre 2007, Sez. V,<br />
n. 43076.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 273.<br />
In tema di reati fallimentari, posto che la sentenza<br />
dichiarativa di fallimento non fa stato nel<br />
processo penale, per cui spetta al giudice penale<br />
il potere - dovere di verificare autonomamente,<br />
tra l’altro se l’imputato possa o meno essere<br />
considerato piccolo imprenditore, non soggetto,<br />
come tale, a fallimento, ed avuto altresì riguardo<br />
al fatto che la dichiarazione di fallimento<br />
rappresenta un elemento costitutivo del<br />
reato di bancarotta, per cui le modifiche normative<br />
incidenti sui relativi presupposti assumono<br />
rilevanza ai fini dell’applicabilità della disciplina<br />
della disciplina dettata dall’art 2 c.p. in<br />
materia di successione di leggi penali nel<br />
tempo, deve ritenersi che, anche nel caso in cui<br />
la suddetta qualità di piccolo imprenditorie sia<br />
stata esclusa dal tribunale fallimentare, in applicazione<br />
della disciplina transitoria dettata dall’art.<br />
150 d.lgs.9 gennaio 2006 n. 5, sulla base<br />
della originaria formulazione dell’art. 1 R.D. 16<br />
marzo 1942 n. 267, il giudice penale debba<br />
ciononostante far riferimento, invece, alla<br />
nuova e più favorevole formulazione di tale<br />
norma, introdotta dell’art. 1 del citato d.lgs. n.<br />
5/2006 ed escludere, quindi, la configurabilità<br />
del reato ove, secondo tale formulazione, la<br />
qualità di piccolo imprenditore debba essere<br />
riconosciuta.<br />
Cass., 19 ottobre 2007, Sez. I, n. 22013.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 285.<br />
La domanda avente ad oggetto la prededucibilità<br />
di un credito può essere dedotta per la<br />
prima volta con lo strumento dell’insinuazione<br />
tardiva al passivo, laddove i necessari presupposti<br />
fattuali siano maturati solo successivamente<br />
al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato<br />
esecutivo lo stato passivo (Nella specie, la<br />
S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito<br />
che aveva ritenuto inammissibile la questione<br />
del grado del credito, affermato in prededuzione<br />
ai sensi dell’art. 101 l.fall., in quanto<br />
tale qualità era sorta in conseguenza dell’esercizio<br />
da parte del curatore, dalla facoltà di su-
entro nel contratto di locazione finanziaria in<br />
corso, esercizio comunicato al creditore solo<br />
dopo l’adunanza di verifica dello stato passivo;<br />
la preclusione del giudicato interno non<br />
è di ostacolo all’esercizio da parte del curatore<br />
della facoltà di subentro nel contratto e<br />
quindi essa neppure può essere invocata per<br />
negare l’accertamento di un diritto del creditore,<br />
che sul quel medesimo atto trovi il prospettato<br />
fondamento).<br />
In materia di decorrenza del tramite per<br />
l’opposizione dello stato passivo del fallimento,<br />
i creditori esclusi o omessi con riserva possono<br />
fare opposizione entro 15 giorni dalla data di ricezione<br />
delle raccomandate con avviso di ricevimento,<br />
con le quali il curatore deve dare notizia<br />
dell’avvenuto deposito dello stato passivo<br />
in cancelleria; ne consegue che il termine non<br />
può farsi decorrere dalla data di ricevimento<br />
della raccomandata, con la quale il curatore abbia<br />
comunicato soltanto l’esito della domanda<br />
d’isinuazione, senza far cenno del deposito in<br />
cancelleria dello stato passivo del fallimento,<br />
non essendo previsto dall’art. 97 della l.fall.<br />
l’onore per il creditore insinuato di verificare il<br />
predetto deposito.<br />
Cass., 7 ottobre 2006, Sez. I, n. 23275.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08.<br />
pag. 129.<br />
Se è indiscutibile la natura non negoziale del<br />
concordato previsto dall’art. 214 l. fall., non è affatto<br />
vero che l’art. 1306 c.c. escluda l’estensione<br />
alle obbligazioni accessorie dell’effetto estintivo<br />
dell’obbligazione principale. L’art. 1306 c.c.<br />
ribadisce al contrario nel secondo comma il<br />
principio di accessorietà, sebbene contemperandolo<br />
con il riconoscimento nel primo<br />
comma dei limiti soggettivi del giudicato definiti<br />
dall’art. 2909 c.c.; il principio dell’estensione<br />
al debito accessorio dell’estinzione del<br />
debito principale è applicabile anche nei casi di<br />
estinzione coattiva, ed ha quindi una portata generale,<br />
cui solo eccezionalmente derogano gli<br />
artt. 135 comma 2° e 184 l. fall. per il concordato<br />
fallimentare e il concordato preventivo. Al concordato<br />
delle imposte sottoposte a liquidazione<br />
coatta o ad amministrazione straordinaria, disciplinato,<br />
dall’art. 214 ss. l. fall., non si applica<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 24<br />
la disposizione dettata dall’art. 135, comma 2°,<br />
l. fall. per il concordato fallimentare. Questa<br />
norma, infatti, non è richiamata neppure implicitamente<br />
dall’ art. 214 l. fall., mentre nel sistema<br />
della legge fallimentare la disciplina del<br />
fallimento si applica alle altre procedure concorsuali<br />
solo quando specificamente richiamanta.<br />
Cass., 15 settembre 2006, Sez. I, n. 19940.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2798.<br />
In tema di fallimento, le osservazioni al progetto<br />
di riparto (art. 11, comma 3, l.fall.) devono essere<br />
limitate alla graduazione dei vari crediti ed all’ammontare<br />
della somma distribuita, con esclusione<br />
di qualsiasi questione relativa all’esistenza,<br />
qualità e quantità dei crediti e dei<br />
privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione<br />
esistente tra le subprocedure di accertamento<br />
del passivo e di riparto dell’attivo<br />
liquidato - devono essere proposte, a pena di<br />
preclusione, con le forme impugnative e contenziose<br />
dello stato passivo esecutivo ovvero dei<br />
provvedimenti emessi in relazione alle istanze<br />
tardive ex art. 101 l. fall.. Pertanto, in sede di approvazione<br />
del piano di riparto non è possibile<br />
riconoscere natura pignoratizia al credito<br />
ammesso in via chirografaria.<br />
App. Torino 29 giugno 2007, Sez. I.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.<br />
757, con nota di Luigi D’Orazio.<br />
La ratio del principio di resistenza dell’esecuzione<br />
fondiaria rispetto al fallimento, mira a<br />
consentire un’anticipazione di causa in favore<br />
dell’istituto mutuante e pertanto l’art. 42 r.d. n.<br />
646 del 1905 attua una deroga della regola posta<br />
dall’art. 51 l.fall.. Il privilegio fondiario ha<br />
tuttavia carattere meramente processuale e fa<br />
salva la (eventualmente diversa) graduazione<br />
sostanziale che normalmente compete al fallimento<br />
in base all’art. 52 l. fall.; pertanto il provvedimento<br />
col quale il giudice dell’esecuzione<br />
assegna l’intero ricavato all’istituto procedente<br />
nonostante il fallimento non opera alcuna graduazione<br />
tecnicamente intesa e la distribuzione<br />
così disposta avviene solo in via provvisoria. In<br />
conseguenza l’esito finale della distribuzione effettuata<br />
nella procedura individuale non impedisce<br />
né pregiudica, in deroga al principio di<br />
stabilità, l’eventuale diverso risultato di quella
concorsuale, a prescindere dal fatto che il curatore,<br />
si avvalga o meno del potere d’intervento,<br />
attribuitogli dall’art. 107 l. fall.. Ove il curatore,<br />
non si limiti a chiedere l’assegnazione dell’intero<br />
importo (domanda di puro rito), ma chiede<br />
il riconoscimento di crediti prededucibili (con<br />
valutazione del merito dei diritti di prelazione),<br />
la decisione del G.E. ex art. 512 c.p.c. farà acquisire<br />
alla distribuzione esecutiva peculiare stabilità<br />
(sia pure quale minus del giudicato), tale da<br />
non poter essere messa in discussione dal G.D<br />
in sede fallimentare.<br />
Trib. Treviso, 16 novembre 2007.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 2/08, pag. 634.<br />
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo<br />
quale modificato dal d.leg. 5/06 (e prima<br />
del d.leg. 169/07) non è consentita la produzione<br />
di nuovi documenti che avrebbero dovuto<br />
essere prodotti, a pena di decadenza, almeno<br />
quindici giorni prima dell’udienza per<br />
l’accertamento dello stato passivo davanti al<br />
giudice delegato.<br />
Trib. Ancona, 8 novembre 2007, Sez. II.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 347.<br />
L’ammissione provvisoria dei crediti al voto è<br />
operata del G.D. nell’esercizio dei poteri conferitigli<br />
dall’art. 176 l.fall., all’esito di una valutazione<br />
sommaria degli elementi attinenti alla<br />
contestazione del creditore ed impregiudicata<br />
qualsiasi pronuncia che accerti in via definitiva<br />
l’esistenza del diritto. Ai fini della determinazione<br />
del quorum per il calcolo delle <strong>mag</strong>gioranze<br />
di cui all’art. 177 l. fall., deve farsi riferimento<br />
all’ammontare dei crediti dichiarati dal<br />
creditore siano alla data dell’adunanza e, in<br />
mancanza, a quelli riscontrati in contabilità.<br />
Trib. Milano, 9 <strong>mag</strong>gio 2007.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 360.<br />
Ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse<br />
in conto corrente bancario, il verificarsi<br />
del c.d. “insoluto” non esclude la revocabilità<br />
dell’accredito in conto corrente dell’anticipazione<br />
dell’effetto.<br />
Trib. Milano, 9 <strong>mag</strong>gio 2007.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 360.<br />
In tema di scientia decoctionis, la presenza di po-<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 25<br />
sizioni di “sofferenza” nelle segnalazioni della<br />
Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia costituisce<br />
l’indizio di conoscenza dello stato<br />
d’insolvenza da parte della banca.<br />
Trib. Milano, 9 <strong>mag</strong>gio 2007.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 359.<br />
La disciplina dell’azione revocatoria fallimentare<br />
delle rimesse del conto corrente bancario<br />
introdotta dal d.l. n. 35/2005 non è applicabile<br />
ai fallimenti dichiarati prima della sua entrata<br />
in vigore.<br />
Trib. Caltagirone, 3 <strong>mag</strong>gio 2007.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.<br />
746, con nota di Carlo Trentini.<br />
Nel procedimento di opposizione all’esclusione<br />
dallo stato passivo, il tempestivo deposito<br />
del ricorso determina l’effetto preclusivo<br />
della definitività del provvedimento del giudice<br />
delegato, di talché, in assenza della comunicazione<br />
del provvedimento di fissazione dell’udienza,<br />
al procedimento può essere dato<br />
impulso, nel perdurare dell’omissione, anche<br />
a notevole distanza di tempo dall’instaurazione<br />
del procedimento.<br />
Trib. Milano, 10 aprile 2007.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 359.<br />
Il pagamento del debito altrui costituisce atto di<br />
titolo gratuito solo nei riguardi del debitore liberato,<br />
mentre è atto a titolo oneroso nei confronti<br />
dell’accipiens.<br />
Trib. Piacenza, 28 marzo 2007.<br />
- in Il Diritto Fallimentare e delle Società<br />
Commerciali, n. 2/08 pag. 172.<br />
In applicazione dell’art. 150 del d.lgs. 5/06, la<br />
procedura di esdebitazione può essere chiesta<br />
anche nel caso in cui la procedura fallimentare<br />
sia già chiusa al momento dell’entrata in vigore<br />
della nuova legge fallim. in quanto essa<br />
deve considerarsi “pendente” sino a quando è<br />
possibile rchiedere l’esdebitazione.<br />
Trib. Milano, 5 aprile 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 191.<br />
Ai fini della revocabilità di rimesse affluite su<br />
c.c. ordinario, la linea di credito per anticipazioni<br />
su portafoglio non riveste alcun rilievo,
poiché con essa la banca si limita ad indicare la<br />
somma massima entro la quale anticiperà<br />
somme di denaro a fronte della presentazione<br />
di effetti e fatture a salvo buon fine. L’entità<br />
massima della linea di credito per anticipazione<br />
su portafoglio mantiene la propria irrilevanza<br />
anche quando sul conto ordinario, affidato<br />
per elasticità di cassa, affluiscano i ricavi<br />
conseguiti attraverso sconti ed anticipazione<br />
per effetto di tale linea di credito, posto che siffatta<br />
correlazione tra i due affidamenti si risolve<br />
in un meccanismo di alimentazione interna<br />
del conto ordinario attraverso le rimesse<br />
provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo<br />
dei crediti, alla stregua di qualunque altra<br />
rimessa di diversa provenienza. L’esistenza dell’affidamentro<br />
deve essere provata per iscritto,<br />
stante il dispositivo di cui all’art. 117 del t.u.b..<br />
Non sono oggettivamente revocabili le rimesse<br />
consistenti in anticipazioni al salvo buon fine,<br />
affluite sul conto corrente ordinario, qualora gli<br />
effetti anticipati non siano stati pagati dal terzo<br />
debitore. Spetta alla banca provare che alcune<br />
rimesse non erano soggette, per espresso accordato<br />
con la cliente, alla regola generale che disciplina<br />
il contratto di c.c. bancario, secondo la<br />
quale ogni rimessa è automaticamente imputata<br />
ad estinzione parziale o totale dello scoperto.<br />
I dati di bilancio possono assumere rilevanza<br />
ai fini della prova della scentia<br />
decoctionis quando essi denotino di per sè, specie<br />
agli occhi di un operatore qualificato come<br />
un istituto di credito, una situazione di grave<br />
crisi gestionale, con ingenti perdite di esercizio<br />
ed indici negativi (patrimonio netto, indice di liquidità,<br />
capitale circolante, conto economico),<br />
corredata da una negativa valutazione dello<br />
stesso consiglio d’amministrazione nella relazione<br />
integrativa. Gli indici di decozione possono<br />
trovare conferma nei dati della Centrale<br />
Rischi della banca d’Italia, i quali evidenzino<br />
sconfinamenti in progressione crescente. Possono<br />
trarsi elementi utili ai fini della prova<br />
della scientia decoctionis anche dall’andamento<br />
del c.c. il quale può evidenziare come lo stesso<br />
sia rimasto aperto al solo scopo di consentire<br />
alla banca di utilizzare le eventuali rimesse attive<br />
per soddisfare le proprie ragioni creditorie<br />
verso la correntista.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 26<br />
Trib. Catania, 8 febbraio 2007.<br />
- in Il Diritto Fallimentare e delle Società<br />
Commerciali, n. 2/08, pag. 153.<br />
Mediante l’azione revocatoria fallimentare sono<br />
revocabili solamente le rimesse in c.c. che<br />
hanno natura solutoria e non anche quelle<br />
aventi natura meramente ripristinatoria. In<br />
caso di concessione di fido, non sono dunque<br />
revocabili le rimesse che hanno natura ripristinatoria<br />
della provvista. Vanno altresì esclusi<br />
dalle poste revocabili i c.d. insoluti se sorretti da<br />
idoneo riscontro probatorio mentre sono revocabili,<br />
in quanto aventi natura solutoria, le rimesse<br />
che non sono assistite da apertura di<br />
credito e con saldo passivo eccedente il fido<br />
concesso oltre a quelle successive alla chiusura<br />
del conto o alla revoca del fido.<br />
Nel giudizio per azione revocatoria fallimentare<br />
di una procedura concorsuale iniziata prima<br />
del 17 marzo 2005, data di entrata in vigore<br />
della riforma degli artt. 67 e 70 della l.f., si applica<br />
l’art. 67 vecchio testo, non potendosi ritenere<br />
applicabili i presupposti previsti dalla<br />
nuova formulazione del medesimo articolo<br />
nemmeno in via interpretativa.<br />
Trib. Verona, 4 agosto 2006.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08,<br />
pag. 193.<br />
Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione<br />
del concordato preventivo e<br />
l’adempimento di tutte le obbligazioni che discendono<br />
dalla stessa da parte dell’assuntore<br />
determina l’immediato trasferimento di tutti i<br />
beni mobili materiali ed immateriali della società<br />
ammessa alla procedura.<br />
Trib. Saluzzo, 9 novembre 2006.<br />
- in Giurisprudenza Commerciale,<br />
n. 35.1/08, pag. 206/II.<br />
Il curatore di un fallimento può conferire in un<br />
trust la residue attività della procedura, al fine<br />
di conseguentemente ottenere la chiusura del<br />
fallimento.
Procedimento Civile<br />
Cass., 22 gennaio <strong>2008</strong>, Sez. II, n. 1280.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 2/08, pag. 670.<br />
È valida la notifica del decreto ingiuntivo eseguita<br />
all’intimato nella sua precedente residenza,<br />
stante l’inopponibilità al notificante del<br />
trasferimento di questa, in mancanza della<br />
prova della sua effettuazione mediante la duplice<br />
dichiarazione fatta al comune che si abbandona<br />
e a quello ove si intende fissare la dimora<br />
abituale.<br />
Cass., 20 dicembre 2007, Sez. Lav., n. 26943.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano, n. 11/07,<br />
pag. 2032.<br />
L’esibizione di documenti (nella specie, delle dichiarazioni<br />
dei redditi del lavoratore successive<br />
alla data di licenziamento) non può essere<br />
chiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini meramente<br />
esplorativi, allorquando neppure la parte<br />
istante deduca elementi sulla effettiva esistenza<br />
del documento e del suo contenuto per verificarne<br />
la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe<br />
determinarsi una protrazione della fase<br />
istruttoria priva di qualsiasi utilità anche per la<br />
stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole<br />
durata del processo.<br />
Cass., 13 dicembre 2007, Sez. III, n. 26253.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 11/07, pag. 2000.<br />
Qualora sia parte del processo una società, la<br />
persona fisica che, nella qualità di organo della<br />
stessa, ha conferito il mandato al difensore,<br />
non ha l’onore di dimostrare tale sua qualità,<br />
spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza<br />
di detta qualità fornire la relativa prova<br />
negativa, anche nella ipotesi in cui la società sia<br />
costituita in giudizio per mezzo di persona diversa<br />
dal legale rappresentante, sempre che<br />
l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza,<br />
processuale derivi tale potestà dall’atto<br />
costitutivo o dallo statuto della società medesima.<br />
Nell’assicurazione per conto di chi spetta<br />
ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento<br />
dannoso risulti proprietario della cosa<br />
o titolare di un diritto reale o di garanzia su di<br />
essa, mentre il contraente, anche quando si<br />
trova in una relazione di custodia con la cosa,<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 27<br />
può pretendere l’idennità in luogo dall’avente<br />
diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso<br />
ovvero se ciò sia previsto da apposita<br />
clausola (nella fattispecie relativa ad un contratto<br />
di assicurazione stipulato dal vettore in favore<br />
del proprietario delle cose trasportate, la<br />
Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la<br />
sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza<br />
di legittimazione del vettore ad agire contro<br />
l’assicurazione per il pagamento dell’indennizzo,<br />
a seguito della rapina su un furgone<br />
portavalori, dal momento che i valori perduti<br />
non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto,<br />
e che non poteva ravvisarsi nel comportamento<br />
dell’assicurato, che non aveva profittato<br />
dell’assicurazione, il di lui “espresso<br />
consenso” a che il contraente esercitasse i diritti<br />
derivanti dalla polizza, ai sensi del comma 2°<br />
dell’art. 1891 c.c.).<br />
Cass., 28 novembre 2007, Sez. III, n. 24762.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 10/07, pag. 1899.<br />
La morte della parte contumace non produce<br />
automaticamente l’interruzione del processo,<br />
occorrendo invece che l’evento sia notificato o<br />
certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione<br />
di notifica di uno degli atti previsti dall’art.<br />
292 c.p.c., senza che spieghi influenza la<br />
conoscenza acquisita aliunde; tale interruzione<br />
opera di diritto nel senso che si perfeziona nel<br />
momento dell’evento ovvero dalla sua notificazione,<br />
dichiarazione o certificazione indipendentemente<br />
da un provvedimento del giudice,<br />
il quale, però è tenuto a provvedere non appena<br />
abbia notizia del perfezionamento della<br />
fattispecie interruttiva per evitare che sia illegittimamente<br />
svolta ulteriore attività processuale.<br />
La violazione delle norme sull’interruzione del<br />
processo determina la nullità di tutti gli atti<br />
compiuti successivamente al verificarsi dell’evento<br />
interruttivo o alla dichiarazione o notificazione<br />
di esso; tuttavia, trattasi di nullità relativa<br />
eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla<br />
parte nel cui interesse sono poste le norme sull’interruzione,<br />
e, cioè, dalla parte colpita dall’evento<br />
interruttivo. In relazione al giudizio<br />
d’appello introdotto con ricorso (nella specie,<br />
controversia agraria soggetta al rito del lavoro),
il giudice - che abbia assegnato un termine per<br />
l’integrazione del contraddittorio nei confronti<br />
degli eredi di convenuto rimasto contumace in<br />
primo grado ed al quale la notificazione del ricorso<br />
in appello non abbia potuto essere eseguita<br />
per essere deceduto - viola l’art. 184 bis<br />
c.p.c. se non prenda in considerazione l’istanza<br />
con la quale l’appellante, richiedendo di essere<br />
messo in termini, allega l’impossibilità, a lui<br />
non imputabile, di eseguire nel termine assegnato<br />
la notificazione agli eredi collettivamente<br />
ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del<br />
defunto per essere risultato che il destinatario<br />
della notifica era deceduto da oltre un anno.<br />
Cass., 22 novembre 2007, Sez. III, n. 24277.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 10/07, pag. 1883.<br />
In tema di eccezione di incompetenza per territorio<br />
derogabile, allorquando nelle controversie<br />
in materia di obbligazioni, sia convenuta<br />
una persona fisica, la contestazione da parte di<br />
quest’ultima della sussistenza del foro del giudice<br />
adito e la conseguente necessaria indicazione<br />
del giudice competente deve essere svolta<br />
con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti,<br />
di cui l’art. 20 c.p.c., anche in riferimento<br />
ad entrambi i fori generali di cui al precedente<br />
art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che<br />
al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza<br />
di criterio di collegamento autonomo<br />
rispetto a quello della residenza; peraltro,<br />
l’Attore non è esentato dal suddetto onere neppure<br />
in caso di indicazione, nella citazione,<br />
della residenza del convenuto ovvero del suo<br />
domicilio in un luogo non riconoscibile alla<br />
giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè<br />
nella prima ipotesi l’individuazione della residenza<br />
non può lasciar presumere la coincidenza<br />
con essa del domicilio (atteso che l’art.<br />
163, n. 2., c.p.c. prevede l’indicazione, alternativa<br />
dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe<br />
le ipotesi il comma 2°, secondo inciso, dell’art.<br />
38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio<br />
di ammissione, onerando il convenuto eccipiente<br />
in ogni caso di una specifica contestazione<br />
e, quindi, in caso di concorrenza ed indicare<br />
tutti i fori possibilmente concorrenti.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 28<br />
Cass., 20 novembre 2007, Sez. II, n. 24140.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 10/07, pag. 1879.<br />
Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale<br />
da inadempimento, deve essere in concreto<br />
fornita la dimostrazione dell’esistenza<br />
del pregiudizio lamentato e il diretto nesso<br />
causale con la condanna illecita; deve, pertanto,<br />
escludersi che il giudice possa fare ricorso alle<br />
presunzioni in mancanza dell’allegazione e<br />
della prova di circostanze di fatto gravi univoche<br />
concordanti dalle quali desumere il danno<br />
nella sua effettività e in ordine al quantum limitarsi<br />
ad affidarne la determinazione al consulente<br />
tecnico d’ufficio senza la preventiva<br />
identificazione delle singole voci da valutare<br />
(nel caso di specie la corte ha ritenuto del tutto<br />
carente la prova del danno patrimoniale, fondata,<br />
nel giudizio di merito, solo sul generico<br />
riferimento al fatto che l’impresa danneggiata<br />
avesse caratterizzato i propri investimenti e la<br />
produzione sulle commesse della danneggiante<br />
e conseguentemente avesse subìto un<br />
danno dall’interruzione dei rapporti, rimessi<br />
alla quantificazione del consulente tecnico<br />
d’ufficio senza alcuna specifica indicazione).<br />
Cass., 22 ottobre 2007, Sez. un. civ., n. 22059.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 115, con<br />
nota di Franco Cipriani.<br />
Il ricorso per regolamento di giurisdizione non<br />
deve concludersi con la formulazione del quesito<br />
di diritto. Sono devolute alla giurisdizione<br />
della Corte dei conti le azioni dirette alla conservazione<br />
della garanzia patrimoniale che possono<br />
essere esercitate dai procuratori regionali.<br />
Cass., 25 settembre 2007, Sez. Lav., n. 19710.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2694.<br />
Ai sensi dell’art. 366 - bis c.p.c. ai fini dell’ammissibilità<br />
del ricorso per cassazione è richiesto<br />
soltanto che ad un motivo di ricorso o ad una<br />
censura si accompagni almeno un unico quesito<br />
in relazione al quale la Corte di cassazione<br />
deve enunciare, in funzione nomofilattica, il<br />
principio di diritto. L’indebita frammentazione<br />
di un unico motivo (o di una unica censura) in<br />
una pluralità di quesiti non porta però di per sé<br />
all’inammissibilità del ricorso allorquando il<br />
giudice sia in grado di ridurre ad unità i quesiti
formulati attraverso una interpretazione della<br />
lettura del contenuto del motivo ( o della censura),<br />
che riesca agevole per la chiarezza del<br />
dato testuale e che non faccia sorgere, quindi,<br />
dubbi o perplessità. Fattispecie ben distinta da<br />
quella di un motivo complesso - in cui uno<br />
stesso motivo include le stesse censure aventi<br />
un proprio, specifico e ben delimitato oggetto a<br />
fronte della quale la Corte di cassazione è tenuta,<br />
nel caso di operata enunciazione di un<br />
unico quesito, a scindere lo stesso alla luce<br />
della pluralità delle censure. Nel caso previsto<br />
dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’illustrazione<br />
del motivo di ricorso per cassazione deve contenere<br />
ai sensi dell’art. 366 - bis. c.p.c. “la chiara<br />
indicazione del fatto controverso” e la “dedotta<br />
insufficienza” della motivazione che rende idonea<br />
a giustificare la decisione, dovendosi ravvisare<br />
la ratio dell’art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006 n.<br />
40 nella codificazione del principio dell’autosufficienza<br />
del ricorso per cassazione, come regola<br />
funzionalizata a rafforzare la nomofilachia<br />
e, nello stesso tempo, ad agevolare, in<br />
applicazione dell’art. 113, comma 2, cost., una<br />
ragionevole durata del processo. Il rapporto richiesto<br />
ai sensi dell’art 366 - bis c.p.c. tra motivo<br />
(o censura) del ricorso e quesito del diritto<br />
- cui deve corrispondere l’enunciazione da parte<br />
della Corte di un corrispondente principio - è<br />
ammissibile, seppure con qualche approssimazione,<br />
per la diversità della materia, al rapporto<br />
corrente tra motivazione e dispositivo della sentenza<br />
almeno per quanto attiene all’approccio<br />
interpretativo imposto dalla Corte di cassazione<br />
per decidere sull’ammissibilità del quesito, dovendosi<br />
la decisione al riguardo parametrarsi<br />
sulla compatibilità e corrispondenza di esso<br />
con il motivo che lo sorregge, in termini analoghi<br />
a quelli che segnano la corrispondenza tra<br />
motivazione e dispositivo della sentenza.<br />
Cass., 3 agosto 2007, Sez. trib., n. 17108.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 10/07, pag. 1838.<br />
In tema di ricorso per cassazione, secondo la<br />
nuova disciplina introdotta dall’art. 366 bis<br />
c.p.c., il quesito di diritto con il quale deve concludersi<br />
a pena di inammissibilità ciascuno dei<br />
motivi con i quali il ricorrente denunzia alla<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 29<br />
corta un vizio riconducibile ad una o più fattispecie<br />
regolate nei primi quattro numeri dell’art.<br />
360, comma 1°, c.p.c. deve essere risolutivo<br />
del punto della controversia e non può<br />
definirsi nella richiesta di declaratoria di<br />
un’astratta affermazione di principio da parte<br />
del giudice di legittimità (in applicazione di tale<br />
principio, la suprema corte ha dichiarato inammissibile<br />
il motivo di ricorso con cui, in tema<br />
di imposte di registro, si chiedeva di stabilire se<br />
l’atto di classamento dell’immobile venduto in<br />
base al quale ere stato redatto l’avviso di liquidazione<br />
ai sensi dall’art. 12 d.l. 14 marzo 1988<br />
n. 70, conv. in l. 13 <strong>mag</strong>gio 1988 n. 154, dovesse<br />
essere notificato anche al venditore, senza indicare<br />
l’ente preposto obbligato a tale notifica<br />
né i contraenti destinatari della stessa).<br />
Cass., 20 luglio 2007, Sez. I, n. 16163.<br />
- in Int’l Lis, n. 1/07-08, pag. 21.<br />
Poiché ai fini dell’individuazione del mezzo di<br />
impugnazione esperibile occorre fare riferimento<br />
alla qualificazione adottata dal giudice<br />
che ha emesso il provvedimento, qualora la<br />
Corte di appello abbia accolto l’istanza di exequatur<br />
di una sentenza condannatoria tedesca<br />
in materia civile e commerciale ai sensi di cui<br />
all’art. 1 conv. Bruxelles secondo le forme dell’art.<br />
67 l. 218/1995, l’unica impugnazione proponibile<br />
è il ricorso per cassazione e non già<br />
l’opposizione ex art. 36 conv. Bruxelles.<br />
Cass., 28 febbraio 2007, Sez. III, n. 4640.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 115, con<br />
nota di Franco Cipriani.<br />
Il ricorso per revocazione delle sentenze della<br />
Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità,<br />
con la formulazione del quesito di<br />
diritto. Le conclusioni del motivo di ricorso per<br />
revocazione possono ben rappresentare il quesito<br />
di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c..<br />
Cass., 6 giugno 2006, Sez. III, n. 13252.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2869, con<br />
nota di Raffaella Di Iorio.<br />
L’ordinanza - ingiunzione emessa, ai sensi dell’art.<br />
186 - ter c.p.c., nei confronti della parte<br />
contumace e regolarmente ad essa notificata,<br />
ove il contumace non si costituisca nel termine<br />
di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugna-
ile e, quindi la decisione sulla domanda ovvero<br />
sul capo di domanda che ne era oggetto si intende<br />
passata in cosa giudicata, senza che all’uopo<br />
sia necessaria l’istanza del creditore di attribuzione<br />
all’ordinanza della esecutività ai<br />
sensi dell’art. 647 c.p.c. Allorquando venga proposta<br />
l’opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente<br />
e sia seguita da costituzione tempestiva<br />
oppure venga proposta tempestivamente,<br />
ma sia seguita da una costituzione<br />
tardiva dell’opponente, non sussiste la possibilità<br />
della formulazione da parte del creditore<br />
della richiesta ai sensi dell’art. 647 c.p.c., che si<br />
deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione<br />
o alla mancanza di costituzione dopo<br />
l’opposizione. Qualora in un giudizio di primo<br />
grado sia stata emessa ordinanza ingiuntiva<br />
nei confronti del contumace e costui, a seguito<br />
di regolare notificazione del provvedimento,<br />
non si sia costituito, la successiva definizione<br />
del giudizio con sentenza di<br />
“conferma” dell’ordinanza anziché con ordinanza,<br />
dichiarativa dell’esecutività del provvedimento<br />
stesso ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e<br />
della definizione del giudizio per effetto di<br />
esso, concreta una nuova statuizione sull’oggetto<br />
deciso con il provvedimento ingiuntivo,<br />
da intendersi come consapevole disconoscimento<br />
della sua efficacia di giudicato per la<br />
mancata costituzione del contumace.<br />
Cass.,6 luglio 2007, Sez. I, n. 15297.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano, n. 10/07,<br />
pag. 1826.<br />
La notifica della citazione in appello, non seguita<br />
da iscrizione della causa a ruolo, non consuma<br />
il potere di impugnazione, qualora sia<br />
mancata qualsiasi pronuncia di inammissibilità<br />
od improcedibilità; tuttavia, sebbene la<br />
parte possa notificare ex nuovo l’atto d’appello<br />
(ma non già riassumere la causa, non applicandosi<br />
in questo caso l’art. 307 c.p.c.), è necessario<br />
che ciò avvenga prima dello spirare del<br />
termine dell’impugnazione, il quale non è interrotto<br />
dalla notifica della citazione non<br />
iscritta a ruolo.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 30<br />
Cass., 7 aprile 2006, Sez. I, n. 8242.<br />
- in Int’l Lis, n. 1/07-08, pag. 30.<br />
In tema di notifica di atto a persona non residente,<br />
né dimorante, né domiciliata nella Repubblica<br />
ai sensi della Conv. dell’Aja 11 novembre<br />
1965 relativa alla notifica all’estero di atti<br />
giudiziari in materia civile o commerciale, resa<br />
esecutiva in Italia con l. n. 42/1981, deve ritenersi<br />
affetta da inesistenza la notifica effettuata<br />
a mezzo posta presso l’indirizzo del destinatario<br />
in Argentina, giacché l’Argentina, nel ratificare<br />
detta Conv., si è opposta alla trasmissione<br />
degli atti a mezzo del servizio postale.<br />
Trib. Roma, 11 febbraio <strong>2008</strong> n. 165.<br />
- in Giurisprudenza di Merito,<br />
n. 4/08, pag. 1035.<br />
A fronte della proposizione di un appello fondato<br />
esclusivamente sul motivo di rito costituito<br />
dalla nullità non sanata dell’atto di citazione<br />
di primo primo grado per vizi concernenti<br />
l’editio actionis, il giudice del gravame, dichiarata<br />
la nullità della sentenza impugnata, è<br />
tenuto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 354<br />
c.p.c., a disporre la rinnovazione dell’istruttoria.<br />
Trib. Ivrea, 30 gennaio <strong>2008</strong>, Sez. Lav., n.167.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 1036.<br />
La consulenza tecnica di ufficio c.d. percipiente,<br />
che si riferisce cioè ad un fatto tecnico non accertabile<br />
nella sua intrinseca natura se non con<br />
cognizioni settoriali che il Giudice non possiede,<br />
costituisce fonte oggettiva di prova.<br />
Trib. Torino, 14 dicembre 2007, Sez. III, n. 176.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 1043.<br />
Il provvedimento di liquidazione delle spese<br />
emanato a seguito della dichiarazione dell’estinzione<br />
del giudizio a seguito di rinuncia agli atti<br />
è inimpugnabile ai sensi dell’art. 306 comma 4,<br />
secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che<br />
intenda dolersene può soltanto proporre ricorso<br />
straordinario per cassazione, in virtù dell’art. III<br />
comma 7 Cost..
Trib. di Nola, 24 <strong>mag</strong>gio 2007, n. 168.<br />
- in Giurisprudenza di Merito,<br />
n. 4/08, pag. 1037.<br />
Non costituiscono prova della data certa i timbri<br />
postali apposti sui contratti bancari e ciò per<br />
l’evidente ragione che l’ufficiale postale non<br />
compie alcun controllo sul contenuto del documento<br />
sottoposto all’affrancatura.<br />
Trib. Monza, 13 marzo 2007.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.<br />
643, con nota di Francesca Badolato.<br />
Le domande formulate da un convenuto verso<br />
un altro convenuto già in causa sono ammissibili<br />
anche se preposte col solo scambio della<br />
comparsa contenente la domanda medesima,<br />
fatto salvo l’obbligo di notifica, nel caso in cui<br />
il convenuto destinatario dell’ulteriore domanda<br />
sia contumace, e fermo restando l’onere<br />
di tempestiva costituzione ex art. 167 c.p.c..<br />
L’assistenza prestata da uno dei figli ai genitori<br />
non determina, secondo la morale sociale,<br />
un’obbligazione in capo all’assistito o ad un<br />
suo parente stretto, in quanto le attuali convinzioni<br />
etiche della società, <strong>–</strong> per quanto le recenti<br />
trasformazioni dei costumi abbiano condotto<br />
ad indebolire i legami familiari <strong>–</strong> ancora prospettano<br />
come doverosa l’assistenza l’assistenza<br />
dei figli ai genitori anziani, assistenza la cui doverosità<br />
è, del resto, sancita anche in via normativa<br />
dall’art. 433, n. 2), c.c.: ne deriva che, in una<br />
tale situazione, l’attribuzione patrimoniale effettua<br />
dal genitore a favore del figlio potrebbe,<br />
al più, ricondursi nell’ambito delle donazioni<br />
remuneratorie, quale atto sorretto da uno spirito<br />
di squisita libertà ma generato, sul piano<br />
morale, dal desiderio di premiare un soggetto<br />
ritenuto, secondo una valutazione personale e<br />
non sociale, particolarmente meritevole.<br />
Consiglio di Stato, 31 <strong>mag</strong>gio 2007, Sez. V,<br />
n. 2814.<br />
- in Il Corriere Giuridico, n. 1/08, pag. 85.<br />
Il consiglio di Stato, in relazione agli art. 81 e 10<br />
(ex 85 e 5) del contratto CE, ha sollevato la questione<br />
pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione<br />
al conseguente problema interpretativo:<br />
1) Se l’inderogabilità degli oneri minimi e<br />
dei diritti stabiliti per le presentazioni dell’avvocato<br />
costituisca una misura di favore per gli<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 31<br />
appartenenti all’ordine professionale interessato,<br />
in conformità dagli artt. 81 e 10 ( ex 85 e<br />
5) del trattato. 2) Se il divieto al giudice di non<br />
diminuire, nella liquidazione nella specie di<br />
causa, i limiti minimi previsti dalle singole voci<br />
nella tabella, in applicazione dell’inderogabilità<br />
degli oneri minimi e dei diritti stabiliti per<br />
le prestazioni dell’avvocato si risolva in una misura<br />
di favore per gli appartenenti all’ordine<br />
professionale interessato, difformemente dai<br />
precetti degli artt. 81 e 10 del trattato. 3) Se<br />
l’obbligo di maturazione comunque previsto<br />
per la diminuzione degli oneri in misura inferiore<br />
al minimo, contraddetto dalla prassi del<br />
giudice amministrativo di procedere alla liquidazione<br />
delle spese di causa sulla base di elementi<br />
eterogenei tratti dalle risultanze processuali<br />
e non dall’effettivo valore economico della<br />
controversia, non rappresenti una restituzione<br />
all’esercizio permanente della professione di<br />
avvocato in uno Stato membro diverso da<br />
quello in cui è stata acquistata la qualifica, garantito<br />
dalla direttiva 16 febbraio 1998 n.<br />
98/5/CE (7° considerando in particolare).
Processo esecutivo e provvedimenti<br />
sommari<br />
Cass., 15 <strong>mag</strong>gio 2007, Sez. Lav., n. 11095.<br />
- in Il Corriere Giuridico, n. 12/07, pag. 1714,<br />
con nota di Marcella Negri.<br />
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio<br />
di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora<br />
alla pronunzia del decreto sia seguita opposizione<br />
e questa sia stata accolta, e<br />
successivamente la sentenza di merito sia stata<br />
a sua volta cassata con rinvio alla Corte di Cassazione,<br />
nel caso in cui il processo non sia stato<br />
riassunto in termine non deve trovare applicazione<br />
il disposto dell’art. 653 c.p.c., a mente<br />
del quale a seguito dell’estinzione del processo<br />
di opposizione il decreto che non ne sia munito<br />
acquista efficacia esecutiva, ma il disposto<br />
dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla<br />
mancata riassunzione del giudizio in sede di<br />
rinvio consegue l’estinzione dell’intero procedimento<br />
e, quindi, l’inefficacia anche del decreto<br />
ingiuntivo opposto.<br />
Cass., 15 marzo 2007, Sez. lav., n. 6047.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 238.<br />
La rinuncia del debitore alla prescrizione del decreto<br />
al capitale comporta rinuncia alla prescrizione<br />
del decreto agli interessi, salva la facoltà<br />
di limitare gli effetti di tale rinuncia, dichiarando<br />
che essa si riferisce soltanto al capitale.<br />
Cass., 30 giugno 2006, Sez. II, n. 15084.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2845.<br />
Il principio secondo il quale il creditore che<br />
abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei<br />
confronti del debitore ha esaurito il suo diritto<br />
di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere<br />
ex nuovo un decreto ingiuntivo contro<br />
il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo<br />
stesso oggetto, trova deroga nei casi in cui la domanda<br />
di condanna rivolta al giudice, nella<br />
preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale,<br />
non mira alla duplicazione del titolo già<br />
conseguito, ma è diretta a far valere una situazione<br />
giuridica che non ha trovato esaustiva<br />
tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato<br />
ulteriore rispetto alla lesione denunziata<br />
(in applicazione del succitato principio di<br />
diritto la Suprema Corte, pur in presenza di<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 32<br />
provvedimento, avente già efficacia di titolo<br />
esecutivo, di liquidazione del compenso a un<br />
consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto proponibile<br />
la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo<br />
per il pagamento del medesimo compenso,<br />
non costituendo il primo provvedimento<br />
titolo per l’iscrizione di ipoteca giustiziale e<br />
così sussistendo un interesse del creditore a<br />
precostituirsi un titolo che offrisse <strong>mag</strong>giori<br />
garanzie, in quanto spiegato effetto anche al di<br />
fuori del processo esecutivo e nei confronti dei<br />
vari terzi).<br />
L’assenza di interesse ad agire, richiesto per<br />
qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., è rilevabile<br />
anche d’ufficio in ogni stato e grado del<br />
procedimento, salva la formazione di un giudicato<br />
sul punto, poiché l’esistenza di una utilità<br />
concreta al giudizio costituisce un requisito per<br />
la trattazione del merito della domanda (nella<br />
specie relativa all’emissione di decreto ingiuntivo<br />
per il pagamento del compenso a un consulente<br />
tecnico d’ufficio, in presenza di provvedimento<br />
di liquidazione del medesimo compenso<br />
avente già efficacia di titolo esecutivo, la<br />
Suprema Corte, affermando il principio di cui<br />
sopra, ha confermato la sentenza di merito che<br />
aveva respinto l’eccezione sul punto).<br />
Trib. Macerata, 7 novembre 2007.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 179.<br />
È ammissibile la tutela anticipatoria ex art.<br />
700 c.p.c., volta a porre riparo al pregiudizio<br />
derivante dalla avvenuta pubblicazione di un<br />
protesto a proprio carico. Il procedimento non<br />
può svolgersi nei confronti della C.C.I.A.A. e<br />
non può condurre ad un ordine, a questa diretto,<br />
di sospendere la pubblicazione del protesto.<br />
Per escudere la pubblicazione di un protesto<br />
sul relativo Bollettino, tenuto dalla<br />
C.C.I.A.A. è necessario - dovendo il giudizio ex<br />
art. 700 c.p.c. avere la medesima conformazione<br />
sia soggettiva che oggettiva del successivo<br />
giudizio ordinario - un accertamento, tra<br />
le parti, dell’illegittimità o dell’erroneità del<br />
protesto, ovvero dell’inesistenza dell’obbligazione<br />
cambiaria di colui contro il quale il protesto<br />
stesso sia stato levato.
Trib. Lucca, 16 giugno 2007.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 984, con nota di Andrea Glorioso e<br />
Giuseppe Mazziotti.<br />
È inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.<br />
669 <strong>–</strong> terdecies c.p.c. esperito contro<br />
l’ordinanza che nega la sospensione della<br />
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo<br />
opposto non avendo quest’ultimo provvedimento<br />
natura cautelare ed essendo revocabile<br />
dal medesimo decidente.<br />
E’ manifestamente infondata la prospettata<br />
questione di legittimità costituzionale dell’art.<br />
649 c.p.c., non costituendo la disciplina cautelare<br />
uniforme valido tertium comparationis<br />
per le differenze strutturale e funzionali con<br />
la indicata disposizione.<br />
Marchi<br />
Cass., 25 giugno 2007, Sez. I, n. 14684.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 178.<br />
È valido il marchio costituito da una lettera dell’alfabeto,<br />
a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione<br />
grafica e dalla stilizzazione eventualmente<br />
adottata per impedire di identificare<br />
il segno di una lettera pura o semplice dell’alfabeto,<br />
quando si dimostra la capacità del segno<br />
nello stabilire un collegamento con i prodotti<br />
dell’impresa titolare del segno stesso (nella specie<br />
si trattava del marchio che riproduceva la<br />
forma della lettera Omega dell’alfabeto greco).<br />
Nel giudizio sulla confondibilità tra i marchi<br />
costituiti da lettere dell’alfabeto, trattandosi di<br />
marchi deboli, occorre verificare se, pur in presenza<br />
di varianti formali, in entrambi i marchi<br />
sia presente il nucleo del segno cui è affidata la<br />
funzione distintiva, dovendosi affermare in<br />
tale ipotesi la contraffazione del marchio anteriore<br />
(nella specie, è stata cassata la sentenza di<br />
merito che a fronte dell’uso di un marchio successivo<br />
rappresentato mediante la riproduzione<br />
della medesima lettera dell’alfabeto,<br />
aveva escluso la confondibilità tra i marchi per<br />
essere il successivo caratterizzato da diversità<br />
di colorazioni e dell’opposizione, in aggiunta<br />
alla lettera dell’alfabeto, del nome commerciale<br />
dell’impresa).<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 33<br />
Trib. di primo grado Ce, Sez IV, 12 settembre<br />
2007, procedimento T- 291/03.<br />
- in Diritto e Pratica delle Società, n. 22/07,<br />
pag. 75.<br />
La registrazione di un marchio comunitario<br />
avente ad oggetto un segno che sia già parte, assieme<br />
agli altri elementi, di un precedente Dop<br />
è idonea a costituire un pregiudizio per la Dop<br />
in questione. La registrazione di marchio che<br />
comprende tale elemento non può quindi essere<br />
concessa, salvo che l’elemento comune<br />
alla Dop non sia qualificabile come generico.<br />
(Massima non ufficiale).<br />
Diritto Comunitario<br />
Corte Costituzionale, 24 ottobre 2007,<br />
n. 349.<br />
- in Il Corriere giuridico, n. 2/08, pag. 193.<br />
Il giudice comune ha l’obbligo di interpretare la<br />
norma interna in modo conforme alla disposizione<br />
internazionale, entro i limiti nei quali<br />
ciò sia permesso dai testi delle norme e solo<br />
qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della<br />
compatibilità della norma intera con la disposizione<br />
convenzionale “interposta”, è tenuto ad<br />
investire la Corte costituzionale della relativa<br />
questione di legittimità costituzionale rispetto<br />
al parametro dell’art. 117, primo comma Cost..<br />
L’art. 5 bis. comma 7 bis, del decreto-legge 11 luglio<br />
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento<br />
della finanza pubblica), convertito, con<br />
modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n.<br />
359, comma 1, Cost. integrato anche alla luce<br />
dell’art. 1 del I prot. add. della Convenzione europea<br />
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
nella parte in cui, disponendo<br />
l’applicazione delle regole di determinazione<br />
dell’indennità di espropriazione del risarcimento<br />
del danno da occupazione appropriativa,<br />
assicura un risarcimento del danno inferiore<br />
al valore venale del bene.
Corte di giustizia, 26 giugno 2007,<br />
n. C- 305/05.<br />
- in Diritto Comunitario e degli Scambi<br />
Commerciali, n. 4/07, pag. 753.<br />
Gli ordini di collaborazione con le autorità responsabili<br />
per la lotta contro il riciclaggio previsti<br />
all’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio<br />
del 10 giugno 1991, n. 91/308/Cee, relativa<br />
alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario<br />
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività<br />
illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio del 4 dicembre<br />
2001, n. 2001/97/Ce, e imposti dagli avvocati<br />
dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva,<br />
tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma,<br />
di questa, non violano il diritto ad un equo<br />
processo, come garantito dagli artt. 6 della<br />
Cedu e 6, n. 2, TUE.<br />
Corte di giustizia, 3 <strong>mag</strong>gio 2007 n. C-386/05.<br />
- in Diritto Comunitario e degli Scambi<br />
Commerciali, n. 4/07, pag. 746, con nota di<br />
Carlo Trentini.<br />
L’art. 5, punto 1, lett. b., primo trattino, del regolamento<br />
(Ce) del consiglio del 22 dicembre<br />
2000, n. 44/2001, concernente la competenza<br />
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione<br />
delle decisioni in materia civile e commerciale,<br />
deve essere interpretato nel senso<br />
che tale disposizione è applicabile in caso di<br />
pluralità di luoghi di consegna di un unico<br />
Stato membro. In ipotesi del genere il giudice<br />
competente a conoscere tutte le domande fondate<br />
sul contratto di compravendita di beni è<br />
quello nel cui circondario si trova il luogo della<br />
consegna principale, la quale dovrà essere determinata<br />
in regione di criteri economici. In<br />
mancanza di elementi decisivi per stabilire il<br />
luogo della consegna principale, l’attore può<br />
citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo<br />
di consegna di sua scelta.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 34<br />
Corte di giustizia, 12 dicembre 2006,<br />
n. c-446/44.<br />
- in Diritto Comunitario e degli Scambi<br />
Internazionali, n. 4/07, pag. 695.<br />
In mancanza di normativa comunitaria,<br />
spetta all’ordine giuridico interno di ciascuno<br />
Stato membro designare i giudici competenti<br />
e disciplinare le modalità processuali dei ricorsi<br />
giurisdizionali volti a garantire la salvaguardia<br />
dei diritti conferiti alle persone dall’ordinamento<br />
comunitario, compresa la<br />
qualificazione delle azioni promosse dalle persone<br />
lese dinanzi ai giudici nazionali. Questi<br />
ultimi devono garantire che le persone dispongano<br />
di un mezzo di ricorso effettivo, che consenta<br />
loro di ottenere il rimborso dell’imposta<br />
indebitamente riscossa e degli importi, pagati a<br />
tale Stato membro o trattenuti da quest’ultimo,<br />
che siano in relazione diretta con tale imposta.<br />
Con riferimento a tali danni che una persona<br />
avrebbe subìto a causa di una violazione del diritto<br />
comunitario imputabile ad uno Stato<br />
membro, quest’ultimo è tenuto a risarcire i<br />
danni causati alle persone alle condizioni enunciate<br />
nel punto 51 della sentenza 5 marzo 1996<br />
in cause riunite n. C-46/93 e C-<strong>48</strong>/93, Brasserie<br />
du Pechêur e Factortame, senza che ciò<br />
escluda che, in base al diritto nazionale, la responsabilità<br />
dello Stato possa essere invocata a<br />
condizioni meno restrittive.
Osservatori<br />
Diritto Civile, Conciliazione e “ADR”<br />
Approvata la direttiva sulla conciliazione: dall’UE un forte impulso alla diffusione dell’ADR.<br />
Il 23 aprile <strong>2008</strong> il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva sulla “mediazione” (o “conciliazione”)<br />
in materia civile e commerciale, sottoscrivendo la posizione comune del Consiglio del<br />
28 febbraio scorso.<br />
L’obiettivo è facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie, incoraggiando il ricorso<br />
alla conciliazione e garantendo un'equilibrata relazione con il procedimento giudiziario.<br />
La Direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.U.E.; entro i successivi<br />
36 mesi gli Stati membri dovranno adottarla e comunicare quali siano gli organi competenti a<br />
ricevere la richiesta per l’esecutività dell’accordo conciliativo.<br />
Per “mediazione” si intende un procedimento ove le parti di una controversia tentano esse<br />
stesse di raggiungere un accordo sulla sua risoluzione con l'assistenza di un mediatore, terzo e<br />
imparziale. Vi si può fare ricorso per volontà stessa delle parti, per ordine di un organo giurisdizionale<br />
o per espressa previsione di una norma di diritto nazionale.<br />
Le parti gestiscono il procedimento: possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi<br />
momento (principio di volontarietà). Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l'organo giurisdizionale<br />
dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine alla procedura di conciliazione.<br />
La scelta di conciliare non impedisce il ricorso alle normali vie giudiziarie, essendo previsto che<br />
la domanda di conciliazione provochi la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.<br />
La Direttiva chiede agli Stati membri di incoraggiare l'elaborazione di codici volontari di condotta<br />
dei conciliatori e di promuovere la loro formazione.<br />
Gli Stati membri dovranno assicurare che le parti abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto<br />
dell’accordo scritto risultante dalla conciliazione sia reso esecutivo, a meno che questo risulti<br />
contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di<br />
detto Stato non ne prevede l'esecutività. L’accordo potrà essere reso esecutivo in una sentenza,<br />
in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente<br />
in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.<br />
Punto fondamentale della Direttiva è il principio di riservatezza: gli Stati dovranno garantire che,<br />
se le parti non decidono diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione<br />
della conciliazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato con<br />
riguardo alle informazioni emerse in fase conciliativa, salvo che ciò sia necessario per superiori<br />
considerazioni di ordine pubblico dello Stato interessato.<br />
Per concludere, ci pare che l’adozione di questa Direttiva dimostri che la conciliazione è definitivamente<br />
entrata fra i temi caldi del dibattito comunitario, ottenendo finalmente un riconoscimento<br />
legislativo ufficiale.<br />
PAOLA VENTURA (p.ventura@lascalaw.com)<br />
STEFANO LA PORTA (s.laporta@lascalaw.com)<br />
DAVIDE GRECO (d.greco@lascalaw.com)<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 35
Credito al Consumo, Leasing e Factoring<br />
Coordinamento degli artt. 33 e ss Cod. Cons. con gli artt. 1341 e 1342 c.c..<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 36<br />
La dottrina si è posta il problema del coordinamento degli artt. 33 ss. del Cod. Cons. con gli artt.<br />
1341 e 1342 del c.c., aventi ad oggetto la protezione del consumatore nell’ipotesi di clausole vessatorie<br />
contenute nei contratti conclusi mediante formulari.<br />
L'art. 1341 c.c. offre al consumatore una protezione formale in quanto la specifica approvazione<br />
scritta non impedisce che una clausola, pur vessatoria, sia inserita nel contratto e disciplini il rapporto<br />
tra le parti.<br />
Inoltre, il rispetto del requisito formale non implica che il consumatore inesperto abbia compreso<br />
gli effetti della clausola vessatoria e che l'abbia realmente voluta.<br />
Gli artt. 33 e ss., consentendo un controllo di merito sul contenuto della clausola, predispongono<br />
una tutela sostanziale del consumatore, pertanto le disposizioni ritenute vessatorie non sono vincolanti<br />
e ciò a prescindere da qualsiasi circostanza formale.<br />
Atteso che gli articoli 1341 c.c. e 33 e ss. prevedono due tipi di tutela diversi, si può ipotizzare un'applicazione<br />
concorrente così da avere un duplice sistema di controllo: il primo, formale, opererebbe<br />
preventivamente, e il secondo, di merito, si applicherebbe previo rispetto del requisito di forma.<br />
Occorre domandarsi se, ove la clausola sia dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 1341 comma 2<br />
c.c., vi sia il rischio dell'inefficacia dell'intero contratto in applicazione dell'art. 1419 comma 1 c.c..<br />
La risposta è negativa per l'assorbente considerazione che se si discute della validità di un contratto<br />
tra consumatore e professionista viene in rilievo solo l'art. 36 comma I, norma di carattere<br />
speciale rispetto all'art. 1341 comma 2 c.c..<br />
Più complesso appare il seguente caso: se una clausola in concreto non dia luogo ad uno squilibrio<br />
ai sensi degli art. 33 ss. perché bilanciata dalla previsione di un prezzo conveniente per il consumatore,<br />
ma non risulti specificamente approvata per iscritto, deve ritenersi inefficace ai sensi<br />
dell'art. 1341 comma 2 c.c.? La risposta affermativa contrasta con il dettato normativo.<br />
Sotto il primo profilo l'inefficacia della clausola ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. opererebbe a<br />
prescindere dall'esistenza dello squilibrio contrattuale; il consumatore conseguentemente potrebbe<br />
approfittare della mancata sottoscrizione per alterare, a proprio vantaggio, l'equilibrio contrattuale.<br />
Ritenere applicabili al contratto tra consumatore e professionista gli artt. 1341 e 1342 c.c. non rafforza<br />
la tutela del consumatore perché il controllo sul contenuto rende superfluo quello sulla sottoscrizione.<br />
Si può semmai asserire che la verifica della sottoscrizione sia operazione più semplice<br />
rispetto all’accertamento dello squilibrio contrattuale ma, basandosi solo sul requisito<br />
formale, si corre il rischio di alterare l'equilibrio contrattuale in assenza di un'esigenza di protezione<br />
dei consumatore. Quanto al secondo profilo attinente al rapporto tra l'art. 1341 comma 2<br />
c.c. e la normativa sui contratti del consumatore in generale, il nuovo art. 1469 bis c.c. sancisce<br />
che “le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate<br />
dal Cod. Cons. o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore“, e l'art. 38, in ossequio<br />
al principio di specialità, prevede che “per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi<br />
tra il consumatore e il professionista si applicano le disposizioni del c.c..<br />
PAOLA GUIDI (p.guidi@lascalaw.com)<br />
SABRINA SAVAZZI (s.savazzi@lascalaw.com)<br />
LAURA TERENZI (l.terenzi@lascalaw.com)
Diritto Societario<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 37<br />
Una vittoria giudiziaria dello Studio in tema di direzione e coordinamento di società.<br />
Siamo lieti di segnalare ai lettori di <strong>Iusletter</strong> una sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina<br />
relativamente ad un giudizio societario, direttamente seguito dallo Studio La Scala, in materia<br />
di responsabilità per direzione e coordinamento di società.<br />
Per mere ragioni di riservatezza, la narrazione verrà caratterizzata da nomi e denominazioni<br />
di fantasia.<br />
Una società nostra cliente, Alfa S.p.A., socia di <strong>mag</strong>gioranza di Beta S.r.l., con sede legale in<br />
Messina, è stata citata in giudizio dai soci minoritari di Beta, i quali ritenevano che il valore e<br />
la redditività delle proprie partecipazioni fossero state pregiudicate dall’abuso di attività di direzione<br />
e coordinamento, svolta da Alfa su Beta.<br />
In via preliminare, la difesa di Alfa ha sostenuto che la domanda di responsabilità e conseguente<br />
risarcimento, avanzata dagli attori nei confronti della società controllante, doveva ritenersi improcedibile,<br />
in quanto la stessa avrebbe dovuto essere subordinata al preventivo esperimento dell’azione<br />
nei confronti della società controllata ovvero di Beta. Infatti, il comma 3 dell’art. 2497<br />
c.c. stabilisce che il socio ed il creditore sociale possano agire contro la società o l’ente che esercita<br />
direzione e coordinamento solo se non siano stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività<br />
di direzione e coordinamento. La norma in esame pone, quindi, a carico dei soci legittimati<br />
ad esercitare l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., un obbligo di preventiva escussione della<br />
società controllata, avendo la società capogruppo una responsabilità di rango sussidiario rispetto<br />
alla società o all’ente che ha diretto e coordinato. Infatti, come affermato anche da autorevole dottrina,<br />
poiché il danno subito dai soci o dai creditori della controllata è pur sempre un riflesso del<br />
danno subito da quest’ultima, l’azione di risarcimento danni nei confronti della capogruppo è<br />
esperibile solo nel caso in cui i predetti non siano stati soddisfatti dalla società controllata. Si tratta,<br />
dunque, di un onere di preventiva escussione per cui l’azione contro la società che esercita direzione<br />
e coordinamento deve intendersi improcedibile fino all’esito dell’escussione della società<br />
sottoposta ad attività di direzione e coordinamento. Sulla base delle argomentazioni svolte dalla<br />
difesa di Alfa, il collegio giudicante ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare sollevata, statuendo<br />
che, nel caso di specie, non fosse stata rispettata dagli attori la condizione di procedibilità prevista<br />
dal citato articolo. Infatti, in ottemperanza al disposto dell’art. 2497, comma 3, c.c., i soci di<br />
minoranza di Beta “avrebbero dovuto agire preventivamente nei confronti della società controllata<br />
e solo, successivamente, in caso di mancata soddisfazione delle proprie pretese creditorie,<br />
avrebbero potuto convenire in giudizio ex art. 2497 c.c. le società controllanti”, sussistendo “una<br />
vera e propria responsabilità sussidiaria della società che svolge attività di direzione e coordinamento<br />
rispetto alla società eterodiretta”. Condividendo pienamente le tesi della difesa, il collegio<br />
giudicante ha dichiarato improcedibile la domanda di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento<br />
azionata nei confronti della nostra assistita.<br />
CARLO EMANUELE ROSSI (e.rossi@lascalaw.com)<br />
CLAUDIA CASAGRANDE (c.casagrande@lascalaw.com)<br />
VALENTINA ZANELLI (v.zanelli@lascala.com)<br />
SIMONA NICOLOSI (s.nicolosi@lascalaw.com)
Diritto Bancario<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 38<br />
Notificazione dell’atto interruttivo della prescrizione tramite Ufficiale Giudiziario.<br />
Come noto l’art. 2943 c.c. prevede, tra le varie modalità in cui si può concretare l’atto interruttivo<br />
della prescrizione, anche la semplice costituzione in mora del debitore.<br />
Già da tempo la Corte di Cassazione, con la propria sentenza n. 1019 emessa in data 19 febbraio<br />
1986, ha stabilito non solo l’alternatività della notificazione della messa in mora tramite Ufficiale<br />
Giudiziario, rispetto all’ordinario sistema postale, ma anche che, qualora il mittente decida di avvalersi<br />
di detta facoltà, la notificazione stessa dell’atto e la conseguente possibilità di provare il perfezionamento<br />
della ricezione della messa in mora, restano soggette alle norme del codice di rito.<br />
Come noto la Sentenza n. 477, emanata dalla Corte Costituzionale nel 2002, nonché la successiva<br />
giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito una scissione del momento di perfezionamento<br />
della notificazione di un atto giudiziario con riguardo al mittente e al destinatario.In ragione dell’ormai<br />
consolidato orientamento ora esposto, la Giurisprudenza di merito si è quindi chiesta se,<br />
nel caso in cui un atto di messa in mora stragiudiziale venga portato a conoscenza del destinatario,<br />
utilizzando il sistema delle notificazioni previste dal codice di rito, debba prevalere, ai fini<br />
dell’interruzione della prescrizione, la natura recettizia della messa in mora, ovvero il principio<br />
stabilito dalla Corte costituzionale con la già menzionata sentenza n. 477/2002.<br />
Nella prima delle due ipotesi ora esposte, l’interruzione della prescrizione, conseguente alla messa<br />
in mora, si verifica necessariamente al momento di ricezione dell’atto da parte del destinatario;<br />
nella seconda invece, sempre che la notificazione della diffida stragiudiziale si perfezioni,<br />
l’interruzione si verifica al momento in cui il mittente richiede la notificazione della messa in mora<br />
all’Ufficio Notifiche competente.<br />
Come ovvia conseguenza, qualora si propenda per l’adesione alla prima delle tesi precedentemente<br />
prospettate, si avvantaggerà il destinatario della messa in mora, il quale potrà giovarsi del fatto<br />
che l’eventuale interruzione della prescrizione è necessariamente collegata ed avviene nel momento<br />
in cui l’atto idoneo a provocare l’interruzione stessa perviene nella sua sfera giuridica di<br />
conoscenza; qualora invece si propenda per la seconda delle tesi ora riferite, sarà il creditore che<br />
potrà beneficiare del fatto che il verificarsi dell’evento interruttivo è comunque collegato ad un<br />
comportamento (la presentazione della comunicazione di messa in mora all’Ufficiale Giudiziario),<br />
che rientra nella propria sfera decisionale.<br />
Si segnalano quindi due tesi contrapposte anche in Giurisprudenza: è prima intervenuto, in<br />
data 1.9.03, il Tribunale di Roma sul punto, stabilendo l’applicabilità dei principi della sentenza<br />
n. 477/2002 della Corte Costituzionale, anche con riguardo alla messa in mora trasmessa secondo<br />
i consueti meccanismi di notificazione. In seguito, in data 16 marzo 2004, il Tribunale<br />
di Benevento ha invece ritenuto opportuno dare prevalenza alla natura recettizia dell’atto interruttivo<br />
della prescrizione.<br />
Pertanto si attende sul punto una pronuncia chiarificatrice della Corte di legittimità.<br />
LUCIANA CIPOLLA (l.cipolla@lascalaw.com)<br />
SIMONA DAMINELLI (s.daminelli@lascalaw.com)<br />
RAFFAELLA TAVACCA (r.tavacca@lascalaw.com)<br />
GUIDO MALBERTI (g.malberti@lascalaw.com)<br />
ROBERTO GRISOLIA (r.grisolia@lascalaw.com)<br />
FLORA SCHIAVENATO (f.schiavenato@lascalaw.com)
Mercati Finanziari<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 39<br />
MiFID: L’intermediario deve verificare la competenza e la preparazione del suo cliente.<br />
L’articolo “Derivati, la Mifid aumenta le tutele per la clientela”, pubblicato su PLUS24, inserto de<br />
Il Sole 24 Ore, in data 22 marzo <strong>2008</strong>, pone l’attenzione sul seguente caso: “La società X ha un<br />
certo affidamento presso la banca Y. Tizio, amministratore unico di X, viene indotto dal responsabile<br />
di filiale della banca a sottoscrivere un’operazione in derivati, quale strumento ritenuto necessario<br />
per coprire la società dal rischio di aumento dei tassi di interesse, assicurando che il rapporto<br />
avrebbe potuto essere risoluto in ogni momento. Inoltre, pur essendo Tizio, come anche i<br />
soci di X, del tutto privo di nozioni di materia di investimenti, specie per quanto attiene ai derivati,<br />
gli viene fatta sottoscrivere la dichiarazione di possedere «una specifica competenza ed esperienza<br />
in materia di operazioni in strumenti finanziari». Successivamente la società X fa causa<br />
ad Y, sostenendo, tra le altre, che la banca sarebbe venuta meno di doveri informativi verso<br />
l’investitore nel collocamento dei derivati. La banca si difende affermando che la dichiarazione<br />
resa da Tizio, la esenta in gran parte da tali doveri, sulla base dell’art. 31 del Reg. Consob n.<br />
11522/98, ora non più in vigore”.<br />
La giurisprudenza appare divisa in tema di valore della dichiarazione o dell’effettiva verifica<br />
dei requisiti di professionalità. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 luglio 2006, ha stabilito<br />
che: “L’art. 31, comma 2 del Reg. Consob 11522/1998 consente al legale rappresentante<br />
di società di capitali di rilasciare una dichiarazione che ha effetto liberatorio per l’intermediario<br />
in relazione agli obblighi su di lui incombenti allorché il cliente non vanti specifiche competenze<br />
in materia”. Il Tribunale di Torino, invece, con sentenza del 18 settembre 2007, n. 5930,<br />
ha disposto che: “Anche l’investitore società o persona giuridica, per essere considerato operatore<br />
qualificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 Reg. Consob n. 11522/98, deve effettivamente possedere<br />
la specifica competenza e l’esperienza richieste per comprendere i rischi connessi all’operazione<br />
finanziaria che intende porre in essere”.<br />
L’Allegato 3 al Reg. Consob 16190/07, di recepimento della direttiva MiFID, conferisce un <strong>mag</strong>gior<br />
grado di tutela al soggetto dichiaratosi cliente professionale. La disapplicazione di regole di<br />
condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita<br />
quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata di: competenza, esperienza e conoscenze<br />
del cliente, l’intermediario possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o<br />
dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in<br />
materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Nel corso della predetta valutazione,<br />
devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: (i) il cliente ha effettuato operazioni<br />
di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di dieci operazioni<br />
al trimestre nei quattro trimestri precedenti; (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari<br />
del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000,00 Euro; (iii) il cliente lavora o<br />
ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga<br />
la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.<br />
CHRISTIAN FAGGELLA (c.faggella@lascalaw.com)<br />
SABRINA GALMARINI (s.galmarini@lascalaw.com)<br />
BARBARA BANDIERA (b.bandiera@lascalaw.com)<br />
PAOLO FRANCESCO BRUNO (p.bruno@lascalaw.com)
Diritto Fallimentare<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 40<br />
Brevi note in tema di Liquidazione Coatta Amministrativa e concordato fallimentare.<br />
Il disposto di cui all'art. 214 l.f. nel testo previgente. Nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa<br />
il concordato fallimentare è disciplinato dall’art. 214 l.f. che, lasciato immutata dalla<br />
riforma del 2005, è stato sensibilmente modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 entrato<br />
in vigore il 1 gennaio <strong>2008</strong>.<br />
L’art. 214 ante riforma prevedeva infatti che:<br />
“dopo il deposito dell’elenco previsto dall’art. 209 l’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere<br />
del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa<br />
in liquidazione a proporre al tribunale un concordato osservate le disposizioni dell’art. 152 se si<br />
tratta do società. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa<br />
è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato<br />
di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Entro<br />
30 giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni<br />
che vengono comunicate al commissario. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla<br />
liquidazione, decide sulla proposta di concordato tenendo conto delle opposizioni, con sentenza<br />
in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell’art. 17 e<br />
nelle altre forme che sono stabilite dal Tribunale. Contro la sentenza che approva o respinge il<br />
concordato, l’impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare<br />
entro quindici giorni dalla affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente<br />
e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall’affissione. Il commissario liquidatore<br />
con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato”. La particolarità<br />
del concordato ex art. 214 l.f. è data dalla mancanza della votazione dei creditori: infatti la<br />
tutela dei diritti di questi non è affidata all’espressione del voto, bensì all’opposizione da proporsi<br />
nel termine (perentorio) dei trenta giorni dal deposito della proposta nella cancelleria del Tribunale.<br />
L’opposizione non è una vera e propria domanda giudiziale ma è poco più di una semplice<br />
dichiarazione (negativa) di volontà; pur non vincolando il giudice all’emissione di un provvedimento<br />
specifico sul fatto dedotto (come avverrebbe se si trattasse di vera e propria domanda giudiziale)<br />
essa radica tuttavia, in capo a chi l’ha proposta, la legittimazione attiva ad impugnare la<br />
sentenza che approvi il concordato (Monsignori 1993, 156).<br />
La sentenza del Tribunale è a contenuto vincolato, nel senso che “approva o respinge” il concordato<br />
senza poterne modificare le condizioni. Questa è appellabile nel termine di 15 giorni dall’affissione.<br />
La decorrenza di questo termine dall’affissione anziché dalla comunicazione aveva<br />
fatto sorgere il dubbio di costituzionalità in alcuni Autori (Renzetti, 89, 377).<br />
L’attuale formulazione dell’art. 214 l.f..<br />
L’art. 214 post riforma prevede che:<br />
“l’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato<br />
di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre<br />
al Tribunale un concordato a norma dell’art. 124, osservate le disposizioni dell’art. 152 se<br />
si tratta di società. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del Tribunale con il parere<br />
del Commissario Liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal Commissario<br />
a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall’art. 26, terzo comma. e pubblicata<br />
mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’Ufficio delle imprese.<br />
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine<br />
perentorio di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori<br />
e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.<br />
Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 41<br />
proposta di concordato tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. Si<br />
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 129, 130 e 131.<br />
Gli effetti del concordato sono regolati dall’art. 135. Il commissario liquidatore con l’assistenza del<br />
comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato”.<br />
La norma, non modificata dalla riforma del 2006, è stata del tutto sostituita dal decreto correttivo<br />
n. 169/2007 al dichiarato “scopo di adeguare la disciplina del concordato della l.c.a., uniformandola<br />
per quanto possibile alla nuova disciplina del concordato fallimentare e rendendola più<br />
rispettosa delle garanzie della difesa e del contraddittorio” (cfr. relazione illustrativa). Come<br />
emerge dalla semplice lettura dell’articolo, il decreto ha radicalmente modificato la disciplina relativa<br />
alla comunicazione della proposta di concordato che, ora, deve essere fatta a tutti i creditori<br />
ammessi al passivo nelle forme previste dall’art. 26 l.f. ( raccomandata con avviso di ricevimento,<br />
telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione). Come ha rilevato la<br />
dottrina “significative anche le nuove disposizioni in tema di pubblicità della proposta di concordato,<br />
anche perché il precedente generico rinvio alla discrezionalità dell’Autorità amministrativa<br />
aveva dato adito a notevoli incertezze soprattutto nel caso dei consorzi agrari dove si sono avute<br />
proposte di concordato ad oltre 10 anni di distanza dal deposito dello stato passivo” (F. Tomasso,<br />
Il Fallimento, n. 1/<strong>2008</strong>, 110 ss.). Ora il nuovo testo dell’art. 214 l.f. detta una disciplina che prevede:<br />
1) la comunicazione, ad opera del commissario, a tutti i creditori ammessi allo stato passivo<br />
tramite notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica;<br />
2) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 3) il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.<br />
La comunicazione prevista sub n. 1 fa decorrere i termini nei confronti dei creditori ammessi per<br />
la presentazione delle opposizioni; gli altri due adempimenti fanno decorrere i termini per qualsiasi<br />
altro interessato. Il precedente testo dell’art. 214, come si è visto, prevedeva che la sentenza<br />
di approvazione o di rigetto della proposta concordatataria potesse essere appellata nel termine<br />
di 15 giorni dall’affissione dall’impresa, dal commissario liquidatore e dagli opponenti.<br />
Secondo il nuovo testo dell’art. 131 l.f. il decreto del tribunale che omologa (in assenza di opposizioni)<br />
o approva (se vi sono opposizioni e le cassa) oppure respinge (se vi sono opposizioni e<br />
le accoglie) il concordato è reclamabile con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte<br />
d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto fatta dalla cancelleria<br />
del Tribunale. La disciplina transitoriaLe regole relative all’entrata in vigore e alla disciplina transitoria<br />
del c.d. decreto correttivo sono contenute nell’art. 22. Ai sensi del primo comma di tale articolo<br />
la riforma entra in vigore il 1 gennaio <strong>2008</strong>.<br />
Il secondo comma sancisce che le disposizioni del decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione<br />
di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore nonché alle procedure concorsuali<br />
e di concordato fallimentare aperte successivamente alla data della sua entrata in vigore.<br />
Il comma successivo prevede che gli artt, 7, vi comma, 18, v comma e 20 si applicano anche alle<br />
procedure pendenti.<br />
LUCIANA CIPOLLA (l.cipolla@lascalaw.com)<br />
MONICA BIELLA (m.biella@lascalaw.com)<br />
DANIELA CALVANO (d.calvano@lascalaw.com)<br />
SIMONE BERTOLOTTI (s.bertolotti@lascalaw.com)<br />
NADIA ROLANDI (n.rolandi@lascalaw.com)<br />
GIULIA BASEGGIO (g.baseggio@lascalaw.com)
Esecuzioni Immobiliari<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 42<br />
La trasparenza del patrimonio del debitore: migliorare il recupero transfrontaliero dei<br />
crediti.<br />
Le procedure esecutive, sia nazionali sia ancor più quelle transfrontaliere, hanno sempre creato<br />
ingenti problemi ai creditori, stanti le scarse informazioni della situazione patrimoniale dei debitori<br />
reperibili sul mercato.<br />
Come risaputo, in data 6 Marzo <strong>2008</strong> la Commissione Europea ha adottato un Libro verde che<br />
segna l’avvio di un'ampia consultazione tra le parti interessate su come migliorare la trasparenza<br />
del patrimonio del debitore ai fini dell'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione<br />
Europea, ovvero su come tale trasparenza possa rendere più agevoli le procedure esecutive transfrontaliere.<br />
Il Libro verde, pertanto, assolve ad una duplice funzione; da un lato descrive i problemi<br />
della situazione attuale, mentre dall’altro indica le potenziali soluzioni.<br />
Infatti le problematiche riguardanti il recupero transfrontaliero dei crediti possono costituire un<br />
impedimento alla libera circolazione dei pagamenti all’interno dell’Unione europea. Per questi<br />
motivi si rende necessario adottare un provvedimento che renda di chiara e facile consultazione<br />
per i creditori la situazione patrimoniale del debitore, al fine di permettere al creditore, inizialmente,<br />
di poter decidere se un determinato soggetto possa essere considerato un soggetto capiente,<br />
in un secondo momento, qualora dovesse mancare il pagamento, rendere agevole la procedura<br />
esecutiva all’interno dell’Unione Europea.<br />
Alla luce di quanto innanzi esposto, il Libro verde ha dunque l’obiettivo di garantire un accesso<br />
semplice alle informazioni di cui si necessita, attraverso l’uso combinato di due sistemi: da<br />
un lato mediante l’annotazione di ogni dichiarazione che sia lo stesso debitore a rendere per<br />
far conoscere la propria situazione patrimoniale, dall’altro mediante sistemi di ricerca certi che<br />
consistono essenzialmente nella consultazione di quanto annotato nei succitati registri mobiliari-immobiliari.<br />
Per questi motivi la Commissione ha ritenuto di considerare una serie di misure che potrebbero<br />
migliorare la situazione attuale in un breve periodo di tempo, tra cui:<br />
• stesura di un manuale sulle normative e sulle prassi nazionali in materia di esecuzione;<br />
• aumento dei dati riportati nei registri e miglioramento dell’accesso (registri commerciali <strong>–</strong> registri<br />
della popolazione <strong>–</strong> registri fiscali e previdenziali);<br />
• scambio di informazioni tra le autorità preposte all’esecuzione;<br />
• misure relative alla dichiarazione del debitore (uno strumento comunitario che obblighi gli Stati<br />
membri ad istituire una procedura specifica per acquisire la dichiarazione del debitore o<br />
l’introduzione di una “dichiarazione patrimoniale europea” uniforme).<br />
In questo modo si spera di raggiungere lo scopo proprio che ci si era prefissi per giustificare la<br />
nascita di detto Libro verde, ovvero dare l’avvio ad un’ampia consultazione tra le parti interessate<br />
sui modi più opportuni per migliorare la trasparenza del patrimonio dei debitori nell’Unione europea<br />
che viene garantita mediante registri o dichiarazioni del debitore.<br />
LUCIANA CIPOLLA (l.cipolla@lascalaw.com)<br />
SILVIA FOLCINI (s.folcini@lascalaw.com)<br />
ISABELLA RAGO (i.rago@lascalaw.com)<br />
TIZIANA ALLIEVI (t.allievi@lascalaw.com)<br />
PAOLO GIANOLINI (p.gianolini@lascalaw.com)
Intellectual Property and Information Technology<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 43<br />
Pronuncia del Tribunale di Milano sull'utilizzo di musica da parte dei Music Providers.<br />
Il 9 aprile il Tribunale di Milano ha reso una pronuncia molto favorevole per i discografici italiani.<br />
Il giudizio promosso, con l’assistenza dello Studio Legale La Scala, da SCF, Società Consortile Fonografici<br />
per Azioni quale licenziataria dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità del 95%<br />
delle case discografiche presenti in Italia, era volto ad accertare la responsabilità di un music provider<br />
per la violazione dell’art. 72 lett. a) L.d.A. per aver riprodotto fonogrammi delle mandanti<br />
di SCF senza averne ottenuto l’autorizzazione. Inoltre SCF chiedeva la condanna della convenuta<br />
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 lett. d) L.d.A. al risarcimento del danno per violazione del<br />
diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi di titolarità delle mandanti<br />
di SCF. Quale effetto sostanziale, SCF richiedeva l’inibitoria alla prosecuzione dell’illecita attività<br />
di riproduzione dei fonogrammi a fini di copia tecnica e messa a disposizione del pubblico delle<br />
copie dei fonogrammi già realizzate. L’articolo 72 lett. a) stabilisce che il produttore di fonogrammi<br />
ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta e indiretta, temporanea o permanente,<br />
dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di<br />
duplicazione. L’art. 72 lett. d) prevede, invece, il diritto di autorizzare la messa a disposizione del<br />
pubblico dei suoi fonogrammi cosicché ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento<br />
scelti individualmente. I programmi confezionati dal music provider sono palinsesti audio personalizzati<br />
e messi a disposizione nei punti vendita di esercizi commerciali mediante trasmissione<br />
via satellite o tramite connessione ADSL.<br />
La convenuta rifiutava di corrispondere ad SCF il compenso per l’autorizzazione alla riproduzione<br />
dei fonogrammi, adducendo che l’attività di diffusione al pubblico doveva addebitarsi alle aziende<br />
sue committenti.Il Collegio ha ritenuto che l’attività di music provider ricada nella previsione di<br />
cui all’art. 72 lett. a) e che, per il suo svolgimento sia necessario il consenso del produttore fonografico<br />
di ogni brano riprodotto. E’ stata accertata l’illegittima riproduzione di brani musicali operata<br />
dalla convenuta in assenza di autorizzazione dei titolari dei rispettivi diritti ex art. 72 lett. a)<br />
e inibita l’ulteriore prosecuzione dell’attività. Per contro, il Tribunale non ha ritenuto sussistere<br />
violazione ex art. 72 lett. d). Ciò che rileva nella pronuncia è il provvedimento di inibitoria, ossia<br />
il divieto di prosecuzione dell’attività ritenuta illecita. Tale sanzione è di grande importanza ai fini<br />
dell’affermazione dei diritti delle case discografiche perché l’ottenimento dell’autorizzazione e il<br />
versamento del compenso diviene determinante ai fini prosecuzione dell’attività di music provider.<br />
Il Giudice ha ritenuto incontestabile che la realizzazione dei diversi palinsesti per le società<br />
committenti avvenga eseguendo copia di ciascun brano su un server e inserita in un palinsesto,<br />
affermando la necessità di ottenere l’autorizzazione alla copia tecnica per riprodurre i brani. Non<br />
ha ritenuto il music provider soggetto deputato a richiedere l’autorizzazione alla messa a disposizione<br />
del pubblico ex art. 72 lett. d), bensì i singoli esercizi commerciali sull’assunto che si tratti<br />
della trasmissione di un’opera specificamente commissionata, a differenza di quanto accade per<br />
la messa a disposizione di palinsesti televisivi in cui il pubblico di destinazione è indeterminato<br />
e pertanto sussiste la fattispecie di cui all’art. 72 lett. d).<br />
DANIELA DE PASQUALE (d.depasquale@lascalaw.com)<br />
MASSIMILIANO PAPPALARDO (m. pappalardo@lascalaw.com)<br />
MATTEO MARTORANA (m.martorana@lascalaw.com)<br />
VALENTINA DE GIORGI (v.degiorgi@lascalaw.com)<br />
GUGLIELMO TROIANO (g.troiano@lascalaw.com)
Diritto Tributario<br />
La transazione fiscale nel concordato preventivo.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 44<br />
A seguito dell’introduzione nella l.f. dell’art. 182-bis che disciplina gli accordi di ristrutturazione<br />
dei debiti, meritano particolare attenzione le disposizioni relative alla transazione fiscale (previste<br />
all’art.182-ter L.F.). L’istituto della transazione fiscale costituisce una particolare procedura<br />
“transattiva” tra il fisco ed il contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo, potendo<br />
essere parte integrante del piano di risanamento di cui all’articolo 160 della l.f. e della domanda<br />
per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché delle trattative che precedono<br />
la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della l.f.. I presupposti<br />
soggettivi per beneficiare della transazione fiscale sono gli stessi richiesti dalla l.f. per<br />
l’accesso alla procedura del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.<br />
Con riferimento ai presupposti oggettivi l’articolo 182-ter, primo comma, della l.f. <strong>–</strong> prevede che<br />
“il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali<br />
e dei relativi accessori,., ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”.<br />
Ne consegue che restano esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in commento<br />
i tributi locali quali ad esempio, ICI, TARSU, TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche<br />
affissioni. Deve essere invece ricompresa nell’ambito applicativo l’IRAP, in quanto pur<br />
dando luogo ad un gettito non erariale, è amministrata dall’Agenzia delle entrate. Quanto al trattamento<br />
da riservare all’IVA, l’articolo 182-ter esclude espressamente dalla transazione fiscale i<br />
“tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”. Per quanto concerne l’IVA, nella Direttiva<br />
CEE del 28 novembre 2006, n. 112 (relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto)<br />
è affermato che “il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato<br />
da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti<br />
dall’IVA,.”. In attesa di eventuali diversi orientamenti della giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate<br />
ha invitato gli Uffici a escludere l’IVA dalle transazioni fiscali. Gli stessi Uffici nel certificare<br />
il debito complessivo tributario, dovranno indicare anche il debito tributario relativo all’IVA,<br />
il quale, non formando oggetto di transazione fiscale, non potrà essere falcidiato ma dovrà essere<br />
interamente assolto dal contribuente. L’esclusione dell’IVA dalla transazione fiscale riguarda tuttavia<br />
il solo tributo. Gli accessori relativi all’IVA, vale a dire gli interessi e le sanzioni - come previsto<br />
dalla norma <strong>–</strong> possono, invece, formare oggetto di transazione fiscale. Quanto all’interpretazione<br />
del contenuto dell’articolo 182-ter, è stato chiarito che rientrano nell’ambito della<br />
transazione fiscale sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio, indipendentemente<br />
dalla circostanza che vi sia stata l’iscrizione a ruolo. Quanto alla locuzione “credito tributario<br />
assistito da privilegio” la stessa si dovrebbe intendere, in senso atecnico, comprensiva di<br />
tutti i crediti tributari muniti di prelazione (compresi quelli muniti di ipoteca).<br />
ANGELO CARLO COLOMBO (a.colombo@lascalaw.com)<br />
ALBERTO DE CANDIA (a.decandia@lascalaw.com)<br />
MARILENA BIELLA (ma.biella@lascalaw.com)<br />
CRISTINA FONTANA (c.fontana@lascalaw.com)<br />
LUCA NICOLETTI (l.nicoletti@lascalaw.com)<br />
ENRICO TOSI (e.tosi@lascalaw.com)<br />
FILIPPO DI NICOLÒ (f.dinicolo@lascalaw.com)
Brevissime<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Brevissime | 45<br />
Addio agli scrivani dei processi; il computer diventa cancelliere<br />
Il tribunale di Milano inaugura una sperimentazione sui programmi di riconoscimento vocale<br />
per verificare, in un anno di prova, costi e benefici di sofware informatici che permettano ai<br />
giudici di “far scrivere” il computer sotto dettatura. Una strada percorsa più in grande, dal<br />
Ministero della Giustizia che tra pochi giorni, siglerà l’avvio dei progetti di migliore<br />
l’organizzazzione sul lavoro e il servizio del cittadino, in tutta Italia 35 uffici giudiziari<br />
potranno farsi finanziare dal Fondo Sociale Europeo.<br />
Una sperimentazione istituzionale, a tempo, con una verifica finale che raccoglierà i pro<br />
e i contro evidenziati da un questionario tra cinquanta giudici.<br />
Esecuzioni immobiliari<br />
L’Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in occasione di un recente<br />
convegno, ha chiesto che venga emanata una tariffa unica, su tutto il territorio nazionale,<br />
e che sia costituito un organismo di natura interbancaria (composto da rappresentanti dell’Abi,<br />
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati,<br />
dei notai, delle associazioni dei consumatori e dell’Adc), che possa gestire le situazioni di<br />
esproprio abitativo per i debitori nei confronti delle banche.<br />
Lentezza dei fallimenti<br />
Il procuratore regionale della Corte dei conti Sicilia, con atto di citazione 2342/08, ha chiesto<br />
il rinvio a giudizio di un curatore che, non riuscendo a chiudere da ben nove anni un<br />
fallimento senza documentato motivo, avrebbe cagionato un grave danno all’erario.<br />
Notificazioni all’estero<br />
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza depositata l’8.05 u.s. (sentenza<br />
n. C-14/07) ha stabilito che, al fine di ridurre i costi delle controversie transfrontaliere e<br />
velocizzare i tempi processuali, non è necessario tradurre gli atti da notificare all’estero nella<br />
lingua del destinatario, se non sono essenziali per far comprendere il contenuto della causa<br />
al convenuto.<br />
Codice doganale europeo<br />
Con regolamento del 23 aprile <strong>2008</strong>, n. 450, pubblicato il 4 giugno u.s. nella Guue n. 145,<br />
serie L, è stato varato il nuovo codice doganale comunitario che persegue, tra gli altri,<br />
l’obiettivo di semplificare la normativa doganale, per consentire l’uso di tecnologie e strumenti<br />
elettronici, nonché promuovere l’applicazione uniforme della normativa.
Cose nostre<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Cose nostre | 46<br />
Nuove dallo Studio<br />
Prendendo spunto da questa rubrica, nei giorni scorsi è stato pubblicato “Cose Nostre”,<br />
un foglio di comunicazione interna nel quale si darà conto, ai nostri collaboratori, di tutti<br />
gli aggiornamenti riguardanti le nostre attività professionali.<br />
Dal mese di <strong>mag</strong>gio collaborano con il dipartimento Diritto Fallimentare Nadia Rolandi<br />
e Giulia Baseggio.<br />
Nadia Rolandi è nata il 24 ottobre 1975 a Varese e si è laureata presso l’Università Statale<br />
di Milano con un tesi in Criminologia “Immigrazione: aspetti storici, fenomenologici e<br />
giuridici”.<br />
Risponde all’interno 305 e il suo indirizzo e-mail è n.rolandi@lascalaw.com<br />
Giulia Baseggio è nata il 4 ottobre 1968 a Milano e si è laureata presso l’Università<br />
Statale di Milano con un tesi in Diritto Privato “Le Clausole Vessatorie”.<br />
Risponde all’interno 310 e il suo indirizzo e-mail è g.baseggio@lascalaw.com<br />
Dal mese di aprile collabora con la sede romana Alessio Squatriti.<br />
Alessio è nato il 30 giugno 1975 a Roma e si è laureato presso l’Università degli Studi di Roma<br />
"La Sapienza" con una tesi in diritto penale “L'Attentato contro i Diritti Politici dei Cittadini”.<br />
Il suo indirizzo e-mail è a.squatriti@lascalaw.com<br />
Il giorno 5 <strong>mag</strong>gio Paola Strada dello Studio di Vicenza è diventata mamma<br />
del bellissimo Giammarco.<br />
Congratulazioni!!!
Convegni<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Convegni | 47<br />
Daniela De Pasquale ha partecipato, in qualità di relatrice, al convegno Annual European<br />
Data Protection Intensive che si è svolto a Berlino il 15 e 16 <strong>mag</strong>gio scorso.<br />
DANIELA DE PASQUALE (d.depasquale@lascalaw.com)<br />
Daniela De Pasquale e Matteo Martorana sono stati a Berlino in occasione di un convegno<br />
internazionale (INTA), il 19 <strong>mag</strong>gio scorso, a cui hanno partecipato tutti gli avvocati che<br />
nel mondo difendono e tutelano il marchio Crocs.<br />
DANIELA DE PASQUALE (d.depasquale@lascalaw.com)<br />
MATTEO MARTORANA (m.martorana@lascalaw. com)<br />
Cristina Faissola ha partecipato a Torino al convegno "Azione Collettiva risarcitoria<br />
- la tutela dei consumatori" organizzato dalla Camera di Commercio il 21 aprile scorso.<br />
CRISTINA FAISSOLA (c.faissola@lascalaw.com)<br />
Monica Buttignol, Sabrina Galmarini e Giuseppe La Scala sono stati a Lugano in occasione<br />
del convegno “Berlino vs. Vaduz. riflessi e prospettive per il mercato bancario e finanziario<br />
svizzero”, presso il Centro di studi bancari Villa Negroni (Associazione Bancaria Ticinese),<br />
l’8 aprile <strong>2008</strong>. Materiale già disponibile.<br />
GIUSEPPE LA SCALA (g.lascala@lascalaw.com)<br />
MONICA BUTTIGNOL (m.buttignol@lascalaw.com)<br />
SABRINA GALMARINI (s.galmarini@lascalaw.com)<br />
Christian Faggella e Marco Pesenti hanno partecipato al corso di “Marketing e gestione<br />
dello studio legale” che si è svolto presso il Tribunale di Milano, marzo - <strong>mag</strong>gio <strong>2008</strong><br />
Materiale già disponibile.<br />
CHRISTIAN FAGGELLA (c.faggella@lascalaw.com)<br />
MARCO PESENTI (m.pesenti@lascalaw.com)<br />
Paolo Bruno, Emanuele Rossi e Valentina Zanelli hanno partecipato al convegno<br />
sulla "Class Action", “Le azioni collettive risarcitorie a tutela dei consumatori” organizzato<br />
dall’Ordine degli Avvocati di Milano - Fondazione Forense di Milano tenutosi il 24 aprile <strong>2008</strong><br />
EMANUELE ROSSI (e.rossi@lascalaw.com)<br />
PAOLO BRUNO (p.bruno@lascalaw. com)<br />
VALENTINA ZANELLI (v.zanelli@lascalaw.com)<br />
Giacomo Rigoni ha partecipato al convegno organizzato da UGC Banca in collaborazione con<br />
il Tribunale di Verona “Correttivo alla riforma fallimentare" il 16 aprile <strong>2008</strong>. Inoltre il 18<br />
aprile <strong>2008</strong> ha partecipato al convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza<br />
”La riforma della disciplina dell'acccertamento del passivo fallimentare"<br />
GIACOMO RIGONI (g.rigoni@lascalaw.com)<br />
Biblioteca<br />
Per ragioni tecniche, la sezione “Biblioteca” non ha potuto essere<br />
approntata in questo numero.<br />
Ci scusiamo e ci aggiorniamo al prossimo.
In questo numero la selezione delle riviste<br />
è aggiornata ai numeri ricevuti sino al<br />
14 <strong>mag</strong>gio <strong>2008</strong>:<br />
Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Bollettino Tributario, n. 19/<strong>2008</strong>;<br />
Circolari Assonime, n. 81/2007;<br />
Contabilità Finanza e Controllo, n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Contratto e Impresa, n. 6/2007;<br />
Contratto e Impresa/Europa, n. 5/2007;<br />
Corriere Tributario, n. 9/<strong>2008</strong>;<br />
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali,<br />
n. 4/2007;<br />
Diritto dell’Informazione dell’Informatica,<br />
n. 3/2007;<br />
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Diritto e Pratica delle Società, n. 22/<strong>2008</strong>;<br />
Diritto del Turismo, n. 3/2007;<br />
Famiglia e Minori, n. 5/<strong>2008</strong>;<br />
Fiscalità Internazionale, n. 5/2007;<br />
Giurisprudenza Commerciale, n. 35.1/<strong>2008</strong>;<br />
Giurisprudenza di Merito, n. 4/<strong>2008</strong>;<br />
Giustizia a Milano, n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Giustizia Civile, n. 12/2007;<br />
Guida al Diritto, n. 19/<strong>2008</strong>;<br />
I Contratti, n. 1/<strong>2008</strong>;<br />
Il Corriere Giuridico, n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Il Corriere del Merito, n. 11/2007;<br />
Il Diritto d’Autore, n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
<strong>Iusletter</strong><br />
<strong>Iusletter</strong> è una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.<br />
È di proprietà dell’Associazione Professionale LA SCALA VENTURA PESENTI FAISSOLA GUIDI<br />
FAGGELLA CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI COLOMBO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO<br />
Milano 20123, Corso Magenta, 42 - tel 02/43925.1 fax 02/<strong>48</strong>011624 - milano@lascalaw.com<br />
Roma 00187, Via Lazio, 6 - tel 06/42011978 - fax 06/42085939 - roma@lascalaw.com<br />
Torino 10143, Corso Francia, 25 - tel 011/4340782-fax 011/4344737 - torino@lascalaw.com<br />
Vicenza 36100, Contrà Do Rode, 14 - tel 0444/541689 -fax 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com<br />
Padova 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - tel 049/661780 <strong>–</strong> fax 049/655813 - padova@lascalaw.com<br />
Verona 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - tel 045/8008182 -fax 045/8008<strong>48</strong>4 - verona@lascalaw.com<br />
Mantova 46100, Via Principe Amedeo, 33 - tel 0376/222626- fax 0376/382346 - mantova@lascalaw.com<br />
Direttore Responsabile<br />
Giuseppe La Scala<br />
Redattore Capo<br />
Luciana Cipolla<br />
Comitato di Redazione<br />
Simona Daminelli (coordinamento)<br />
Barbara Bandiera<br />
Simone Bertolotti<br />
Monica Biella<br />
Claudia Casagrande<br />
Alberto De Candia<br />
Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali,<br />
n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Il Diritto Industriale, n. 1/2007;<br />
Il Fallimento, n. 3/<strong>2008</strong>;<br />
Il Fisco, n. 21/<strong>2008</strong>;<br />
Il Foro Italiano, n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Il Massimario del Foro Italiano, n. 11/2007;<br />
Impresa Commerciale e Industria, n. 12/2007;<br />
Int’l Lis n. 1/<strong>2008</strong>;<br />
La Settimana Fiscale, n. 19/<strong>2008</strong>;<br />
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 1/<strong>2008</strong>;<br />
Le Società, n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Pratica Fiscale e Professionale, n. 9/<strong>2008</strong>;<br />
Rassegna Tributaria, n. 2/<strong>2008</strong>;<br />
Rivista dell’Esecuzione Forzata, n. 3/2007;<br />
Rivista delle Società, n. 1/<strong>2008</strong>;<br />
Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 6/2007;<br />
Rivista di Diritto Industriale, n. 1/2007;<br />
Rivista di Diritto Tributario, n. 4/<strong>2008</strong>;<br />
Trust & Attività Fiduciarie, n. 4/2007.<br />
I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte<br />
le massime della Cassazione Civile pubblicate dal<br />
Massimario del Foro Italiano.<br />
Questo numero è aggiornato alla sentenza n.<br />
27209 del 28 dicembre 2007 (n. 11/2007 - fasc. n.<br />
21-22).<br />
Questo numero è stato chiuso il giorno 27 <strong>mag</strong>gio<br />
<strong>2008</strong>.<br />
Davide Greco<br />
Massimo Lattuada<br />
Guido Malberti<br />
Massimiliano Pappalardo<br />
Isabella Rago<br />
Sabrina Savazzi<br />
Flora Schiavenato<br />
Laura Terenzi<br />
Paola Ventura<br />
Valentina Zanelli<br />
Segreteria di Redazione<br />
Stefania Monti<br />
Viene distribuita gratuitamente<br />
ai clienti dello studio a cura di Stefania Monti<br />
(s.monti@lascalaw.com)<br />
alla quale ci si può rivolgere per riceverla<br />
(anche via e-mail) e per ottenere copia di<br />
tutto il materiale citato.<br />
Tutti i numeri di <strong>Iusletter</strong>, dal n. 1 della V°<br />
serie (febbraio 2000), sono disponibili in<br />
formatoelettronico sul sito<br />
www.lascalaw.com.<br />
progetto grafico<br />
Teikna Design, Claudia Neri
© The New Yorker Collection 1992 Mort Gerberg from cartoonbank.com<br />
All Rights Reserved