10.08.2013 Views

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Corte di giustizia, 26 giugno 2007,<br />

n. C- 305/05.<br />

- in Diritto Comunitario e degli Scambi<br />

Commerciali, n. 4/07, pag. 753.<br />

Gli ordini di collaborazione con le autorità responsabili<br />

per la lotta contro il riciclaggio previsti<br />

all’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio<br />

del 10 giugno 1991, n. 91/308/Cee, relativa<br />

alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario<br />

a scopo di riciclaggio dei proventi di attività<br />

illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio del 4 dicembre<br />

2001, n. 2001/97/Ce, e imposti dagli avvocati<br />

dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva,<br />

tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma,<br />

di questa, non violano il diritto ad un equo<br />

processo, come garantito dagli artt. 6 della<br />

Cedu e 6, n. 2, TUE.<br />

Corte di giustizia, 3 <strong>mag</strong>gio 2007 n. C-386/05.<br />

- in Diritto Comunitario e degli Scambi<br />

Commerciali, n. 4/07, pag. 746, con nota di<br />

Carlo Trentini.<br />

L’art. 5, punto 1, lett. b., primo trattino, del regolamento<br />

(Ce) del consiglio del 22 dicembre<br />

2000, n. 44/2001, concernente la competenza<br />

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione<br />

delle decisioni in materia civile e commerciale,<br />

deve essere interpretato nel senso<br />

che tale disposizione è applicabile in caso di<br />

pluralità di luoghi di consegna di un unico<br />

Stato membro. In ipotesi del genere il giudice<br />

competente a conoscere tutte le domande fondate<br />

sul contratto di compravendita di beni è<br />

quello nel cui circondario si trova il luogo della<br />

consegna principale, la quale dovrà essere determinata<br />

in regione di criteri economici. In<br />

mancanza di elementi decisivi per stabilire il<br />

luogo della consegna principale, l’attore può<br />

citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo<br />

di consegna di sua scelta.<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 34<br />

Corte di giustizia, 12 dicembre 2006,<br />

n. c-446/44.<br />

- in Diritto Comunitario e degli Scambi<br />

Internazionali, n. 4/07, pag. 695.<br />

In mancanza di normativa comunitaria,<br />

spetta all’ordine giuridico interno di ciascuno<br />

Stato membro designare i giudici competenti<br />

e disciplinare le modalità processuali dei ricorsi<br />

giurisdizionali volti a garantire la salvaguardia<br />

dei diritti conferiti alle persone dall’ordinamento<br />

comunitario, compresa la<br />

qualificazione delle azioni promosse dalle persone<br />

lese dinanzi ai giudici nazionali. Questi<br />

ultimi devono garantire che le persone dispongano<br />

di un mezzo di ricorso effettivo, che consenta<br />

loro di ottenere il rimborso dell’imposta<br />

indebitamente riscossa e degli importi, pagati a<br />

tale Stato membro o trattenuti da quest’ultimo,<br />

che siano in relazione diretta con tale imposta.<br />

Con riferimento a tali danni che una persona<br />

avrebbe subìto a causa di una violazione del diritto<br />

comunitario imputabile ad uno Stato<br />

membro, quest’ultimo è tenuto a risarcire i<br />

danni causati alle persone alle condizioni enunciate<br />

nel punto 51 della sentenza 5 marzo 1996<br />

in cause riunite n. C-46/93 e C-<strong>48</strong>/93, Brasserie<br />

du Pechêur e Factortame, senza che ciò<br />

escluda che, in base al diritto nazionale, la responsabilità<br />

dello Stato possa essere invocata a<br />

condizioni meno restrittive.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!