Iusletter 48 – mag 2008
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Trib. Napoli, 5 luglio 2006.<br />
- in Il Diritto Fallimentare e delle Società<br />
Commerciali, n. 2/08, pag. 176.<br />
E’ da ritenere illegittima l’applicazione dell’anatocismo<br />
da parte della banca in un contratto di<br />
c.c. con saldo a debito del cliente, in quanto in<br />
contrasto con la norma imperativa dell’art. 1283<br />
cod. civ., con conseguente nullità della relativa<br />
norma contrattuale, rilevabile d’ufficio, stante la<br />
natura di uso negoziale delle relative clausole,<br />
giacché la ricostruzione storico- sistematica<br />
delle caratteristiche della norma consuetudinaria,<br />
quale fonte di diritto dell’ordinamento<br />
giuridico, induce ad escudere che la prassi delle<br />
clausole in tema di anatocismo costituisca un<br />
uso normativo.<br />
Trib. Milano, 4 aprile 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 217.<br />
Per i singoli ordini di investimento nell’ambito<br />
dei contratti di gestione di portafogli di investimento<br />
non è richiesta la forma scritta ai fini di<br />
validità. Gli intermediari finanziari hanno<br />
l’obbligo di informare i clienti sull’esistenza di<br />
un conflitto di interessi e di agire in modo da<br />
assicurare comunque agli stessi trasparenza<br />
ed equo trattamento.<br />
Trib. Pescara, 23 marzo 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 223.<br />
È nulla per contrasto con il requisito di determinatezza<br />
o determinabilità dell’oggetto del contratto<br />
ex art. 1346 c.c. la clausola di un contratto<br />
di apertura di credito che autorizza la<br />
banca a modificare in modo unilaterale e discrezionale,<br />
mediante la variazione del prime<br />
rate, il tasso di interesse, essendo quest’ultimo<br />
convenzionabile ragguagliato al primo.<br />
Trib. Roma, 20 marzo 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 237.<br />
La banca mandataria che esegua un incarico<br />
per conto del correntista, deve dare notizia all’interessato<br />
di tutti i fatti rilevanti ai fini dello<br />
svolgimento del rapporto, come espressione<br />
dei generali doveri di diligenza e di buona fede<br />
cui il gestore deve uniformarsi nell’esecuzione<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 22<br />
dell’incarico. La responsabilità dell’accorto banchiere<br />
nei confronti di un cliente-correntista,<br />
per aver eseguito un ordine di bonifico perfettamente<br />
falsificato e pervenuto alla banca tramite<br />
canali inusuali, non può essere esclusa<br />
con riguardo al riscontro della conformità della<br />
firma allo specimen, atteso che, in presenza di<br />
circostanze nel caso concreto, che suggeriscano,<br />
secondo le regole di diligenza cui è tenuto il<br />
mandatario, ulteriori controlli l’omissione di<br />
questi integra colpa ed è quindi ostativa alla<br />
configurabilità di una situazione di esonero di<br />
tale responsabilità. Il contratto posto ad essere<br />
dal mandatario oltre i limiti del mandato, è<br />
inopponibile al mandante ed i suoi effetti si<br />
producono nel patrimonio del mandatario, che<br />
li asume a suo carico ed ha l’obbligo di tenere<br />
indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio<br />
possa derivare per il suo patrimonio dalla stipulazione<br />
e dall’esecuzione del negozio.<br />
Trib. Milano, 20 gennaio 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 267.<br />
Non sussiste un suo normativo avente ad oggetto<br />
la capitalizzazzione trimestrale degli interessi<br />
sui saldi passivi di conto corrente bancario,<br />
per cui la clausola anatocistica è affetta<br />
da nullità. Nel rapporto di apertura di credito<br />
a tempo indeterminato è configurabile una<br />
responsabilità della banca verso il cliente per<br />
esercizio arbitrario del diritto di recesso ad<br />
natum, a condizione che quest’ultimo fornisca<br />
la prova dell’irragionevole comportamento tenuto<br />
della banca.