Iusletter 48 – mag 2008
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entro nel contratto di locazione finanziaria in<br />
corso, esercizio comunicato al creditore solo<br />
dopo l’adunanza di verifica dello stato passivo;<br />
la preclusione del giudicato interno non<br />
è di ostacolo all’esercizio da parte del curatore<br />
della facoltà di subentro nel contratto e<br />
quindi essa neppure può essere invocata per<br />
negare l’accertamento di un diritto del creditore,<br />
che sul quel medesimo atto trovi il prospettato<br />
fondamento).<br />
In materia di decorrenza del tramite per<br />
l’opposizione dello stato passivo del fallimento,<br />
i creditori esclusi o omessi con riserva possono<br />
fare opposizione entro 15 giorni dalla data di ricezione<br />
delle raccomandate con avviso di ricevimento,<br />
con le quali il curatore deve dare notizia<br />
dell’avvenuto deposito dello stato passivo<br />
in cancelleria; ne consegue che il termine non<br />
può farsi decorrere dalla data di ricevimento<br />
della raccomandata, con la quale il curatore abbia<br />
comunicato soltanto l’esito della domanda<br />
d’isinuazione, senza far cenno del deposito in<br />
cancelleria dello stato passivo del fallimento,<br />
non essendo previsto dall’art. 97 della l.fall.<br />
l’onore per il creditore insinuato di verificare il<br />
predetto deposito.<br />
Cass., 7 ottobre 2006, Sez. I, n. 23275.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08.<br />
pag. 129.<br />
Se è indiscutibile la natura non negoziale del<br />
concordato previsto dall’art. 214 l. fall., non è affatto<br />
vero che l’art. 1306 c.c. escluda l’estensione<br />
alle obbligazioni accessorie dell’effetto estintivo<br />
dell’obbligazione principale. L’art. 1306 c.c.<br />
ribadisce al contrario nel secondo comma il<br />
principio di accessorietà, sebbene contemperandolo<br />
con il riconoscimento nel primo<br />
comma dei limiti soggettivi del giudicato definiti<br />
dall’art. 2909 c.c.; il principio dell’estensione<br />
al debito accessorio dell’estinzione del<br />
debito principale è applicabile anche nei casi di<br />
estinzione coattiva, ed ha quindi una portata generale,<br />
cui solo eccezionalmente derogano gli<br />
artt. 135 comma 2° e 184 l. fall. per il concordato<br />
fallimentare e il concordato preventivo. Al concordato<br />
delle imposte sottoposte a liquidazione<br />
coatta o ad amministrazione straordinaria, disciplinato,<br />
dall’art. 214 ss. l. fall., non si applica<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 24<br />
la disposizione dettata dall’art. 135, comma 2°,<br />
l. fall. per il concordato fallimentare. Questa<br />
norma, infatti, non è richiamata neppure implicitamente<br />
dall’ art. 214 l. fall., mentre nel sistema<br />
della legge fallimentare la disciplina del<br />
fallimento si applica alle altre procedure concorsuali<br />
solo quando specificamente richiamanta.<br />
Cass., 15 settembre 2006, Sez. I, n. 19940.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2798.<br />
In tema di fallimento, le osservazioni al progetto<br />
di riparto (art. 11, comma 3, l.fall.) devono essere<br />
limitate alla graduazione dei vari crediti ed all’ammontare<br />
della somma distribuita, con esclusione<br />
di qualsiasi questione relativa all’esistenza,<br />
qualità e quantità dei crediti e dei<br />
privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione<br />
esistente tra le subprocedure di accertamento<br />
del passivo e di riparto dell’attivo<br />
liquidato - devono essere proposte, a pena di<br />
preclusione, con le forme impugnative e contenziose<br />
dello stato passivo esecutivo ovvero dei<br />
provvedimenti emessi in relazione alle istanze<br />
tardive ex art. 101 l. fall.. Pertanto, in sede di approvazione<br />
del piano di riparto non è possibile<br />
riconoscere natura pignoratizia al credito<br />
ammesso in via chirografaria.<br />
App. Torino 29 giugno 2007, Sez. I.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.<br />
757, con nota di Luigi D’Orazio.<br />
La ratio del principio di resistenza dell’esecuzione<br />
fondiaria rispetto al fallimento, mira a<br />
consentire un’anticipazione di causa in favore<br />
dell’istituto mutuante e pertanto l’art. 42 r.d. n.<br />
646 del 1905 attua una deroga della regola posta<br />
dall’art. 51 l.fall.. Il privilegio fondiario ha<br />
tuttavia carattere meramente processuale e fa<br />
salva la (eventualmente diversa) graduazione<br />
sostanziale che normalmente compete al fallimento<br />
in base all’art. 52 l. fall.; pertanto il provvedimento<br />
col quale il giudice dell’esecuzione<br />
assegna l’intero ricavato all’istituto procedente<br />
nonostante il fallimento non opera alcuna graduazione<br />
tecnicamente intesa e la distribuzione<br />
così disposta avviene solo in via provvisoria. In<br />
conseguenza l’esito finale della distribuzione effettuata<br />
nella procedura individuale non impedisce<br />
né pregiudica, in deroga al principio di<br />
stabilità, l’eventuale diverso risultato di quella