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Iusletter 48 – mag 2008

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entro nel contratto di locazione finanziaria in<br />

corso, esercizio comunicato al creditore solo<br />

dopo l’adunanza di verifica dello stato passivo;<br />

la preclusione del giudicato interno non<br />

è di ostacolo all’esercizio da parte del curatore<br />

della facoltà di subentro nel contratto e<br />

quindi essa neppure può essere invocata per<br />

negare l’accertamento di un diritto del creditore,<br />

che sul quel medesimo atto trovi il prospettato<br />

fondamento).<br />

In materia di decorrenza del tramite per<br />

l’opposizione dello stato passivo del fallimento,<br />

i creditori esclusi o omessi con riserva possono<br />

fare opposizione entro 15 giorni dalla data di ricezione<br />

delle raccomandate con avviso di ricevimento,<br />

con le quali il curatore deve dare notizia<br />

dell’avvenuto deposito dello stato passivo<br />

in cancelleria; ne consegue che il termine non<br />

può farsi decorrere dalla data di ricevimento<br />

della raccomandata, con la quale il curatore abbia<br />

comunicato soltanto l’esito della domanda<br />

d’isinuazione, senza far cenno del deposito in<br />

cancelleria dello stato passivo del fallimento,<br />

non essendo previsto dall’art. 97 della l.fall.<br />

l’onore per il creditore insinuato di verificare il<br />

predetto deposito.<br />

Cass., 7 ottobre 2006, Sez. I, n. 23275.<br />

- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08.<br />

pag. 129.<br />

Se è indiscutibile la natura non negoziale del<br />

concordato previsto dall’art. 214 l. fall., non è affatto<br />

vero che l’art. 1306 c.c. escluda l’estensione<br />

alle obbligazioni accessorie dell’effetto estintivo<br />

dell’obbligazione principale. L’art. 1306 c.c.<br />

ribadisce al contrario nel secondo comma il<br />

principio di accessorietà, sebbene contemperandolo<br />

con il riconoscimento nel primo<br />

comma dei limiti soggettivi del giudicato definiti<br />

dall’art. 2909 c.c.; il principio dell’estensione<br />

al debito accessorio dell’estinzione del<br />

debito principale è applicabile anche nei casi di<br />

estinzione coattiva, ed ha quindi una portata generale,<br />

cui solo eccezionalmente derogano gli<br />

artt. 135 comma 2° e 184 l. fall. per il concordato<br />

fallimentare e il concordato preventivo. Al concordato<br />

delle imposte sottoposte a liquidazione<br />

coatta o ad amministrazione straordinaria, disciplinato,<br />

dall’art. 214 ss. l. fall., non si applica<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 24<br />

la disposizione dettata dall’art. 135, comma 2°,<br />

l. fall. per il concordato fallimentare. Questa<br />

norma, infatti, non è richiamata neppure implicitamente<br />

dall’ art. 214 l. fall., mentre nel sistema<br />

della legge fallimentare la disciplina del<br />

fallimento si applica alle altre procedure concorsuali<br />

solo quando specificamente richiamanta.<br />

Cass., 15 settembre 2006, Sez. I, n. 19940.<br />

- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2798.<br />

In tema di fallimento, le osservazioni al progetto<br />

di riparto (art. 11, comma 3, l.fall.) devono essere<br />

limitate alla graduazione dei vari crediti ed all’ammontare<br />

della somma distribuita, con esclusione<br />

di qualsiasi questione relativa all’esistenza,<br />

qualità e quantità dei crediti e dei<br />

privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione<br />

esistente tra le subprocedure di accertamento<br />

del passivo e di riparto dell’attivo<br />

liquidato - devono essere proposte, a pena di<br />

preclusione, con le forme impugnative e contenziose<br />

dello stato passivo esecutivo ovvero dei<br />

provvedimenti emessi in relazione alle istanze<br />

tardive ex art. 101 l. fall.. Pertanto, in sede di approvazione<br />

del piano di riparto non è possibile<br />

riconoscere natura pignoratizia al credito<br />

ammesso in via chirografaria.<br />

App. Torino 29 giugno 2007, Sez. I.<br />

- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.<br />

757, con nota di Luigi D’Orazio.<br />

La ratio del principio di resistenza dell’esecuzione<br />

fondiaria rispetto al fallimento, mira a<br />

consentire un’anticipazione di causa in favore<br />

dell’istituto mutuante e pertanto l’art. 42 r.d. n.<br />

646 del 1905 attua una deroga della regola posta<br />

dall’art. 51 l.fall.. Il privilegio fondiario ha<br />

tuttavia carattere meramente processuale e fa<br />

salva la (eventualmente diversa) graduazione<br />

sostanziale che normalmente compete al fallimento<br />

in base all’art. 52 l. fall.; pertanto il provvedimento<br />

col quale il giudice dell’esecuzione<br />

assegna l’intero ricavato all’istituto procedente<br />

nonostante il fallimento non opera alcuna graduazione<br />

tecnicamente intesa e la distribuzione<br />

così disposta avviene solo in via provvisoria. In<br />

conseguenza l’esito finale della distribuzione effettuata<br />

nella procedura individuale non impedisce<br />

né pregiudica, in deroga al principio di<br />

stabilità, l’eventuale diverso risultato di quella

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