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Iusletter 48 – mag 2008

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IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 11<br />

Tali Faq, in particolare, riguardano: (i) l’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio; (ii)<br />

l’identificazione del cliente; (iii) l’identificazione del titolare effettivo; (iv) le società fiduciarie; (v)<br />

le modalità di pagamento; (vi) gli archivi ed i registri; (vii) gli indicatori di anomalia e le sanzioni;<br />

(viii) le limitazioni all’uso del contante.<br />

Le Faq di cui si tratta, precisa l’Autore, non possono in alcun modo sostituirsi agli approfondimenti<br />

in materia contenuti negli studi e nelle osservazioni del notariato, queste ultime già diffuse in occasione<br />

del Convegno di Firenze del 26 gennaio <strong>2008</strong>. Esse, pertanto, vanno intese come primi<br />

orientamenti dal taglio eminentemente pratico, volti ad indirizzare il comportamento istituzionale<br />

e professionale dei notai in questa fase di prima applicazione della nuova normativa. (b.b.)<br />

Funzioni e poteri della Consob “Nouvelle”.<br />

- di Sandro Amorosino, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08, pag. 137.<br />

L’articolo ha per oggetto l’analisi delle funzioni ed i poteri della Commissione Nazionale per le<br />

Società e la Borsa (CONSOB).<br />

La CONSOB, viene definita dall’Autore del testo in commento “CONSOB nouvelle”, in virtù delle<br />

molte innovazioni normative <strong>–</strong> primarie e secondarie <strong>–</strong> intervenute negli ultimi anni.<br />

In particolare, nell’articolo, l’Autore si sofferma: a) sull’intreccio di funzioni di vigilanza tra<br />

CONSOB e Banca d’Italia; b) sulle funzioni della CONSOB anteriormente alla recente normativa;<br />

c) sulle nuove funzioni della CONSOB ex lege n. 62 del 2005 sugli abusi di mercato; d) sul<br />

ruolo della CONSOB nella legge sulla tutela del risparmio (n. 262 del 2005) e nel successivo decreto<br />

legislativo correttivo (n. 303 del 2006); e) sulle funzioni della CONSOB in tema di: governance<br />

e informazione societaria delle società quotate; società costituite in Stati che non garantiscono<br />

la trasparenza societaria; conflitti d’interesse nei servizi di investimento; f) sulla nuova<br />

disciplina della circolazione dei prodotti finanziari, anche emessi da banche ed assicurazioni;<br />

g) sulle ulteriori funzioni della CONSOB in materia di: revisione contabile, procedure<br />

di conciliazione, gestione dei mercati, conformazione dei prodotti finanziari; h) sulle modifiche<br />

ai poteri della CONSOB, così come stabilito nei tre decreti legislativi, n. 51 del 2007, n. 164 del<br />

2007 e n. 229 del 2007, con i quali sono state recepite <strong>–</strong> rispettivamente <strong>–</strong> le direttive in tema di:<br />

prospetti, mercati di strumenti finanziari (la prima, 2004/39/CE, c.d. MiFID, e quella di secondo<br />

livello 2006/73/CE recante modalità di esecuzione della prima) e offerte pubbliche di acquisto<br />

(2004/25/CE); i) sulla limitazione ex lege della responsabilità della CONSOB per gli atti compiuti<br />

od omessi nell’esercizio delle proprie funzioni, derogatoria rispetto all’art. 2043 c.c. e <strong>–</strong> apparentemente<br />

<strong>–</strong> rispetto al principio generale dell’art. 28 della Costituzione. (b.b.)<br />

Il credito fondiario e le prededuzioni del fallimento.<br />

- di Luigi D’Orazio, in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag. 763.<br />

L’Autore commenta una pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Torino (App. Torino, 29 giugno<br />

2007, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) ha respinto l’impugnazione<br />

proposta da un Curatore Fallimentare avverso il decreto, emesso da un Giudice dell’Esecuzione,<br />

di conferma dell’avvenuta assegnazione al creditore “fondiario” del ricavato della vendita del bene<br />

oggetto dell’esecuzione.<br />

Il commento condivide la tesi esposta dal Collegio piemontese relativa al diritto, sussistente in<br />

capo al creditore munito di privilegio fondiario, di farsi assegnare, ai sensi dell’(ivi applicabile)<br />

art. 42 r.d. 646/1905 (ora art. 41 D.Lgs. 385/1993), il ricavato della vendita del bene pignorato ancorché<br />

pendente la procedura fallimentare del debitore esecutato, pur con la precisazione che tale<br />

assegnazione ha carattere provvisorio e che il privilegio accordato al creditore “fondiario” ha natura<br />

meramente processuale e non deroga al principio del concorso dei creditori di cui all’art. 52 l.f..<br />

Non vi è, invece, adesione al diverso principio esposto dalla Corte d’Appello in relazione alla distinzione<br />

degli effetti connaturati all’intervento effettuato dalla procedura nell’ambito dell’esecuzione<br />

promossa dal creditore “fondiario”, a secondo che lo stesso richieda l’assegnazione del-

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