Iusletter 48 – mag 2008
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IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 15<br />
AIE, un PF o un ODR, come la fissazione ad opera del PF.<br />
Il nodo centrale riguarda l’ipotetica coabitazione tra diritti esclusivi dell’autore concessi in licenza<br />
e i diritti esclusivi di AIE, PF e/o ODR, per i quali si pone la questione di una loro eventuale soggezione<br />
ai vincoli espressi tramite la particolare CC scelta dal licenziante. Se, per ipotesi, gli atti<br />
compiuti da AIE, PF e/o ODR e i relativi diritti connessi non fossero soggetti a tali vincoli, questi<br />
ultimi, in ragione dei diritti esclusivi loro riconosciuti dalla legge, potrebbero limitare la diffusione<br />
dell’opera o subordinarla a condizioni più gravose rispetto a quanto previsto dall’autore/licenziante<br />
originario.<br />
Gli Autori concludono, rilevando che, onde evitare l’insorgere di eventuali conflitti, si pone<br />
un’esigenza di armonizzazione delle Licenze CC con i diritti di eventuali coautori ed i diritti connessi<br />
di AIE, PF e/o ODR. (g.t.)<br />
Le nuove misure riparatorie del danno alla concorrenza: impegni e misure cautelari.<br />
- di Alberto Bregoli, in Giurisprudenza Commerciale, n. 35.1/08, pag. 109.<br />
Lo scritto propone una riflessione circa la valutazione del danno alla concorrenza.<br />
Il procedimento cautelare disciplinato all’art. 14 bis L. 287/1990 (i) si applica nei casi in cui è necessario<br />
evitare un danno grave ed irreparabile per la concorrenza, (ii) si apre d’ufficio e (iii) le<br />
decisioni prese non possono essere rinnovate né prorogate.<br />
L’Autore, dopo aver rilevato come antecedentemente al regolamento comunitario n. 1/2003 la<br />
Corte di Giustizia Europea desse risalto al collegamento tra danno alla concorrenza e danno al<br />
concorrente, osserva come il procedimento avanti all’Autorità Antitrust si fondi esclusivamente<br />
sul primo: il diritto antitrust tutela, infatti, il mercato e, solo mediatamente, i consumatori quali<br />
soggetti di un’autonoma sfera giuridica.<br />
Pertanto, per adottare una misura cautelare deve dimostrarsi il rischio di una modifica dell’assetto<br />
del mercato rilevante non reversibile o non facilmente reversibile; così deve correlarsi il<br />
danno grave ed irreparabile alla dinamica strutturale di un mercato, soprattutto sul presupposto<br />
che l’adozione della misura non dipende dal grado di determinatezza del comportamento vietato,<br />
ma dal puntuale riscontro del danno alla concorrenza.<br />
Tale valutazione che verte sul periculum, risulta influenzata da quella sul fumus boni iuris, posto<br />
che <strong>mag</strong>giore è la certezza in ordine alla illiceità della condotta, meno rigorosa sarà la valutazione<br />
del pericolo nel ritardo.<br />
In conclusione, l’interesse dei concorrenti resta solo sullo sfondo e i due tipi di danno non vanno<br />
confusi. Da ciò si comprende come sia diverso il rimedio cautelare adottato dall’Autorità Antitrust<br />
(che procede ex officio) da quello esperibile davanti al giudice ordinario.<br />
Da ultimo è interessante sottolineare come l’Autorità, in tema di applicazione dell’art. 14 bis ha<br />
optato per la regola del contraddittorio preventivo, limitando i casi di decisione cautelare inaudita<br />
altera parte. (v.dg.)<br />
Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali.<br />
Tutele amministrativa e giurisdizionale.<br />
- di Carlo Piazza, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, n. 1/08, pag. 1.<br />
Nel corso degli ultimi anni, in particolare dal 2005 in avanti, la materia della repressione della<br />
pubblicità ingannevole è stata oggetto di diversi interventi sia da parte del legislatore interno che<br />
di quello comunitario. Dopo una prima novella introdotta avvenuta con la Legge n. 49 del 29 aprile<br />
2005, si giunge ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 che recepiscono la Direttiva<br />
2005/29/CE (la “Direttiva”).<br />
Oltre ad un’ulteriore implementazione degli strumenti di intervento dell’AGCM, la novità normativa<br />
interviene sul piano del diritto sostanziale, configurando una nuova fattispecie, la pratica<br />
commerciale scorretta, che, lungi dal sostituirsi alla figura della pubblicità ingannevole, la assorbe,<br />
ampliando conseguentemente gli ambiti di intervento dell’AGCM.