10.08.2013 Views

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 15<br />

AIE, un PF o un ODR, come la fissazione ad opera del PF.<br />

Il nodo centrale riguarda l’ipotetica coabitazione tra diritti esclusivi dell’autore concessi in licenza<br />

e i diritti esclusivi di AIE, PF e/o ODR, per i quali si pone la questione di una loro eventuale soggezione<br />

ai vincoli espressi tramite la particolare CC scelta dal licenziante. Se, per ipotesi, gli atti<br />

compiuti da AIE, PF e/o ODR e i relativi diritti connessi non fossero soggetti a tali vincoli, questi<br />

ultimi, in ragione dei diritti esclusivi loro riconosciuti dalla legge, potrebbero limitare la diffusione<br />

dell’opera o subordinarla a condizioni più gravose rispetto a quanto previsto dall’autore/licenziante<br />

originario.<br />

Gli Autori concludono, rilevando che, onde evitare l’insorgere di eventuali conflitti, si pone<br />

un’esigenza di armonizzazione delle Licenze CC con i diritti di eventuali coautori ed i diritti connessi<br />

di AIE, PF e/o ODR. (g.t.)<br />

Le nuove misure riparatorie del danno alla concorrenza: impegni e misure cautelari.<br />

- di Alberto Bregoli, in Giurisprudenza Commerciale, n. 35.1/08, pag. 109.<br />

Lo scritto propone una riflessione circa la valutazione del danno alla concorrenza.<br />

Il procedimento cautelare disciplinato all’art. 14 bis L. 287/1990 (i) si applica nei casi in cui è necessario<br />

evitare un danno grave ed irreparabile per la concorrenza, (ii) si apre d’ufficio e (iii) le<br />

decisioni prese non possono essere rinnovate né prorogate.<br />

L’Autore, dopo aver rilevato come antecedentemente al regolamento comunitario n. 1/2003 la<br />

Corte di Giustizia Europea desse risalto al collegamento tra danno alla concorrenza e danno al<br />

concorrente, osserva come il procedimento avanti all’Autorità Antitrust si fondi esclusivamente<br />

sul primo: il diritto antitrust tutela, infatti, il mercato e, solo mediatamente, i consumatori quali<br />

soggetti di un’autonoma sfera giuridica.<br />

Pertanto, per adottare una misura cautelare deve dimostrarsi il rischio di una modifica dell’assetto<br />

del mercato rilevante non reversibile o non facilmente reversibile; così deve correlarsi il<br />

danno grave ed irreparabile alla dinamica strutturale di un mercato, soprattutto sul presupposto<br />

che l’adozione della misura non dipende dal grado di determinatezza del comportamento vietato,<br />

ma dal puntuale riscontro del danno alla concorrenza.<br />

Tale valutazione che verte sul periculum, risulta influenzata da quella sul fumus boni iuris, posto<br />

che <strong>mag</strong>giore è la certezza in ordine alla illiceità della condotta, meno rigorosa sarà la valutazione<br />

del pericolo nel ritardo.<br />

In conclusione, l’interesse dei concorrenti resta solo sullo sfondo e i due tipi di danno non vanno<br />

confusi. Da ciò si comprende come sia diverso il rimedio cautelare adottato dall’Autorità Antitrust<br />

(che procede ex officio) da quello esperibile davanti al giudice ordinario.<br />

Da ultimo è interessante sottolineare come l’Autorità, in tema di applicazione dell’art. 14 bis ha<br />

optato per la regola del contraddittorio preventivo, limitando i casi di decisione cautelare inaudita<br />

altera parte. (v.dg.)<br />

Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali.<br />

Tutele amministrativa e giurisdizionale.<br />

- di Carlo Piazza, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, n. 1/08, pag. 1.<br />

Nel corso degli ultimi anni, in particolare dal 2005 in avanti, la materia della repressione della<br />

pubblicità ingannevole è stata oggetto di diversi interventi sia da parte del legislatore interno che<br />

di quello comunitario. Dopo una prima novella introdotta avvenuta con la Legge n. 49 del 29 aprile<br />

2005, si giunge ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 che recepiscono la Direttiva<br />

2005/29/CE (la “Direttiva”).<br />

Oltre ad un’ulteriore implementazione degli strumenti di intervento dell’AGCM, la novità normativa<br />

interviene sul piano del diritto sostanziale, configurando una nuova fattispecie, la pratica<br />

commerciale scorretta, che, lungi dal sostituirsi alla figura della pubblicità ingannevole, la assorbe,<br />

ampliando conseguentemente gli ambiti di intervento dell’AGCM.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!