10.08.2013 Views

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trib. di Nola, 24 <strong>mag</strong>gio 2007, n. 168.<br />

- in Giurisprudenza di Merito,<br />

n. 4/08, pag. 1037.<br />

Non costituiscono prova della data certa i timbri<br />

postali apposti sui contratti bancari e ciò per<br />

l’evidente ragione che l’ufficiale postale non<br />

compie alcun controllo sul contenuto del documento<br />

sottoposto all’affrancatura.<br />

Trib. Monza, 13 marzo 2007.<br />

- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.<br />

643, con nota di Francesca Badolato.<br />

Le domande formulate da un convenuto verso<br />

un altro convenuto già in causa sono ammissibili<br />

anche se preposte col solo scambio della<br />

comparsa contenente la domanda medesima,<br />

fatto salvo l’obbligo di notifica, nel caso in cui<br />

il convenuto destinatario dell’ulteriore domanda<br />

sia contumace, e fermo restando l’onere<br />

di tempestiva costituzione ex art. 167 c.p.c..<br />

L’assistenza prestata da uno dei figli ai genitori<br />

non determina, secondo la morale sociale,<br />

un’obbligazione in capo all’assistito o ad un<br />

suo parente stretto, in quanto le attuali convinzioni<br />

etiche della società, <strong>–</strong> per quanto le recenti<br />

trasformazioni dei costumi abbiano condotto<br />

ad indebolire i legami familiari <strong>–</strong> ancora prospettano<br />

come doverosa l’assistenza l’assistenza<br />

dei figli ai genitori anziani, assistenza la cui doverosità<br />

è, del resto, sancita anche in via normativa<br />

dall’art. 433, n. 2), c.c.: ne deriva che, in una<br />

tale situazione, l’attribuzione patrimoniale effettua<br />

dal genitore a favore del figlio potrebbe,<br />

al più, ricondursi nell’ambito delle donazioni<br />

remuneratorie, quale atto sorretto da uno spirito<br />

di squisita libertà ma generato, sul piano<br />

morale, dal desiderio di premiare un soggetto<br />

ritenuto, secondo una valutazione personale e<br />

non sociale, particolarmente meritevole.<br />

Consiglio di Stato, 31 <strong>mag</strong>gio 2007, Sez. V,<br />

n. 2814.<br />

- in Il Corriere Giuridico, n. 1/08, pag. 85.<br />

Il consiglio di Stato, in relazione agli art. 81 e 10<br />

(ex 85 e 5) del contratto CE, ha sollevato la questione<br />

pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione<br />

al conseguente problema interpretativo:<br />

1) Se l’inderogabilità degli oneri minimi e<br />

dei diritti stabiliti per le presentazioni dell’avvocato<br />

costituisca una misura di favore per gli<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 31<br />

appartenenti all’ordine professionale interessato,<br />

in conformità dagli artt. 81 e 10 ( ex 85 e<br />

5) del trattato. 2) Se il divieto al giudice di non<br />

diminuire, nella liquidazione nella specie di<br />

causa, i limiti minimi previsti dalle singole voci<br />

nella tabella, in applicazione dell’inderogabilità<br />

degli oneri minimi e dei diritti stabiliti per<br />

le prestazioni dell’avvocato si risolva in una misura<br />

di favore per gli appartenenti all’ordine<br />

professionale interessato, difformemente dai<br />

precetti degli artt. 81 e 10 del trattato. 3) Se<br />

l’obbligo di maturazione comunque previsto<br />

per la diminuzione degli oneri in misura inferiore<br />

al minimo, contraddetto dalla prassi del<br />

giudice amministrativo di procedere alla liquidazione<br />

delle spese di causa sulla base di elementi<br />

eterogenei tratti dalle risultanze processuali<br />

e non dall’effettivo valore economico della<br />

controversia, non rappresenti una restituzione<br />

all’esercizio permanente della professione di<br />

avvocato in uno Stato membro diverso da<br />

quello in cui è stata acquistata la qualifica, garantito<br />

dalla direttiva 16 febbraio 1998 n.<br />

98/5/CE (7° considerando in particolare).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!