Iusletter 48 – mag 2008
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Trib. di Nola, 24 <strong>mag</strong>gio 2007, n. 168.<br />
- in Giurisprudenza di Merito,<br />
n. 4/08, pag. 1037.<br />
Non costituiscono prova della data certa i timbri<br />
postali apposti sui contratti bancari e ciò per<br />
l’evidente ragione che l’ufficiale postale non<br />
compie alcun controllo sul contenuto del documento<br />
sottoposto all’affrancatura.<br />
Trib. Monza, 13 marzo 2007.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.<br />
643, con nota di Francesca Badolato.<br />
Le domande formulate da un convenuto verso<br />
un altro convenuto già in causa sono ammissibili<br />
anche se preposte col solo scambio della<br />
comparsa contenente la domanda medesima,<br />
fatto salvo l’obbligo di notifica, nel caso in cui<br />
il convenuto destinatario dell’ulteriore domanda<br />
sia contumace, e fermo restando l’onere<br />
di tempestiva costituzione ex art. 167 c.p.c..<br />
L’assistenza prestata da uno dei figli ai genitori<br />
non determina, secondo la morale sociale,<br />
un’obbligazione in capo all’assistito o ad un<br />
suo parente stretto, in quanto le attuali convinzioni<br />
etiche della società, <strong>–</strong> per quanto le recenti<br />
trasformazioni dei costumi abbiano condotto<br />
ad indebolire i legami familiari <strong>–</strong> ancora prospettano<br />
come doverosa l’assistenza l’assistenza<br />
dei figli ai genitori anziani, assistenza la cui doverosità<br />
è, del resto, sancita anche in via normativa<br />
dall’art. 433, n. 2), c.c.: ne deriva che, in una<br />
tale situazione, l’attribuzione patrimoniale effettua<br />
dal genitore a favore del figlio potrebbe,<br />
al più, ricondursi nell’ambito delle donazioni<br />
remuneratorie, quale atto sorretto da uno spirito<br />
di squisita libertà ma generato, sul piano<br />
morale, dal desiderio di premiare un soggetto<br />
ritenuto, secondo una valutazione personale e<br />
non sociale, particolarmente meritevole.<br />
Consiglio di Stato, 31 <strong>mag</strong>gio 2007, Sez. V,<br />
n. 2814.<br />
- in Il Corriere Giuridico, n. 1/08, pag. 85.<br />
Il consiglio di Stato, in relazione agli art. 81 e 10<br />
(ex 85 e 5) del contratto CE, ha sollevato la questione<br />
pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione<br />
al conseguente problema interpretativo:<br />
1) Se l’inderogabilità degli oneri minimi e<br />
dei diritti stabiliti per le presentazioni dell’avvocato<br />
costituisca una misura di favore per gli<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 31<br />
appartenenti all’ordine professionale interessato,<br />
in conformità dagli artt. 81 e 10 ( ex 85 e<br />
5) del trattato. 2) Se il divieto al giudice di non<br />
diminuire, nella liquidazione nella specie di<br />
causa, i limiti minimi previsti dalle singole voci<br />
nella tabella, in applicazione dell’inderogabilità<br />
degli oneri minimi e dei diritti stabiliti per<br />
le prestazioni dell’avvocato si risolva in una misura<br />
di favore per gli appartenenti all’ordine<br />
professionale interessato, difformemente dai<br />
precetti degli artt. 81 e 10 del trattato. 3) Se<br />
l’obbligo di maturazione comunque previsto<br />
per la diminuzione degli oneri in misura inferiore<br />
al minimo, contraddetto dalla prassi del<br />
giudice amministrativo di procedere alla liquidazione<br />
delle spese di causa sulla base di elementi<br />
eterogenei tratti dalle risultanze processuali<br />
e non dall’effettivo valore economico della<br />
controversia, non rappresenti una restituzione<br />
all’esercizio permanente della professione di<br />
avvocato in uno Stato membro diverso da<br />
quello in cui è stata acquistata la qualifica, garantito<br />
dalla direttiva 16 febbraio 1998 n.<br />
98/5/CE (7° considerando in particolare).