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Iusletter 48 – mag 2008

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Trib. Lucca, 16 giugno 2007.<br />

- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />

pag. 984, con nota di Andrea Glorioso e<br />

Giuseppe Mazziotti.<br />

È inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.<br />

669 <strong>–</strong> terdecies c.p.c. esperito contro<br />

l’ordinanza che nega la sospensione della<br />

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo<br />

opposto non avendo quest’ultimo provvedimento<br />

natura cautelare ed essendo revocabile<br />

dal medesimo decidente.<br />

E’ manifestamente infondata la prospettata<br />

questione di legittimità costituzionale dell’art.<br />

649 c.p.c., non costituendo la disciplina cautelare<br />

uniforme valido tertium comparationis<br />

per le differenze strutturale e funzionali con<br />

la indicata disposizione.<br />

Marchi<br />

Cass., 25 giugno 2007, Sez. I, n. 14684.<br />

- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 178.<br />

È valido il marchio costituito da una lettera dell’alfabeto,<br />

a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione<br />

grafica e dalla stilizzazione eventualmente<br />

adottata per impedire di identificare<br />

il segno di una lettera pura o semplice dell’alfabeto,<br />

quando si dimostra la capacità del segno<br />

nello stabilire un collegamento con i prodotti<br />

dell’impresa titolare del segno stesso (nella specie<br />

si trattava del marchio che riproduceva la<br />

forma della lettera Omega dell’alfabeto greco).<br />

Nel giudizio sulla confondibilità tra i marchi<br />

costituiti da lettere dell’alfabeto, trattandosi di<br />

marchi deboli, occorre verificare se, pur in presenza<br />

di varianti formali, in entrambi i marchi<br />

sia presente il nucleo del segno cui è affidata la<br />

funzione distintiva, dovendosi affermare in<br />

tale ipotesi la contraffazione del marchio anteriore<br />

(nella specie, è stata cassata la sentenza di<br />

merito che a fronte dell’uso di un marchio successivo<br />

rappresentato mediante la riproduzione<br />

della medesima lettera dell’alfabeto,<br />

aveva escluso la confondibilità tra i marchi per<br />

essere il successivo caratterizzato da diversità<br />

di colorazioni e dell’opposizione, in aggiunta<br />

alla lettera dell’alfabeto, del nome commerciale<br />

dell’impresa).<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 33<br />

Trib. di primo grado Ce, Sez IV, 12 settembre<br />

2007, procedimento T- 291/03.<br />

- in Diritto e Pratica delle Società, n. 22/07,<br />

pag. 75.<br />

La registrazione di un marchio comunitario<br />

avente ad oggetto un segno che sia già parte, assieme<br />

agli altri elementi, di un precedente Dop<br />

è idonea a costituire un pregiudizio per la Dop<br />

in questione. La registrazione di marchio che<br />

comprende tale elemento non può quindi essere<br />

concessa, salvo che l’elemento comune<br />

alla Dop non sia qualificabile come generico.<br />

(Massima non ufficiale).<br />

Diritto Comunitario<br />

Corte Costituzionale, 24 ottobre 2007,<br />

n. 349.<br />

- in Il Corriere giuridico, n. 2/08, pag. 193.<br />

Il giudice comune ha l’obbligo di interpretare la<br />

norma interna in modo conforme alla disposizione<br />

internazionale, entro i limiti nei quali<br />

ciò sia permesso dai testi delle norme e solo<br />

qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della<br />

compatibilità della norma intera con la disposizione<br />

convenzionale “interposta”, è tenuto ad<br />

investire la Corte costituzionale della relativa<br />

questione di legittimità costituzionale rispetto<br />

al parametro dell’art. 117, primo comma Cost..<br />

L’art. 5 bis. comma 7 bis, del decreto-legge 11 luglio<br />

1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento<br />

della finanza pubblica), convertito, con<br />

modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n.<br />

359, comma 1, Cost. integrato anche alla luce<br />

dell’art. 1 del I prot. add. della Convenzione europea<br />

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />

nella parte in cui, disponendo<br />

l’applicazione delle regole di determinazione<br />

dell’indennità di espropriazione del risarcimento<br />

del danno da occupazione appropriativa,<br />

assicura un risarcimento del danno inferiore<br />

al valore venale del bene.

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