Iusletter 48 – mag 2008
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Trib. Lucca, 16 giugno 2007.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 984, con nota di Andrea Glorioso e<br />
Giuseppe Mazziotti.<br />
È inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.<br />
669 <strong>–</strong> terdecies c.p.c. esperito contro<br />
l’ordinanza che nega la sospensione della<br />
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo<br />
opposto non avendo quest’ultimo provvedimento<br />
natura cautelare ed essendo revocabile<br />
dal medesimo decidente.<br />
E’ manifestamente infondata la prospettata<br />
questione di legittimità costituzionale dell’art.<br />
649 c.p.c., non costituendo la disciplina cautelare<br />
uniforme valido tertium comparationis<br />
per le differenze strutturale e funzionali con<br />
la indicata disposizione.<br />
Marchi<br />
Cass., 25 giugno 2007, Sez. I, n. 14684.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 178.<br />
È valido il marchio costituito da una lettera dell’alfabeto,<br />
a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione<br />
grafica e dalla stilizzazione eventualmente<br />
adottata per impedire di identificare<br />
il segno di una lettera pura o semplice dell’alfabeto,<br />
quando si dimostra la capacità del segno<br />
nello stabilire un collegamento con i prodotti<br />
dell’impresa titolare del segno stesso (nella specie<br />
si trattava del marchio che riproduceva la<br />
forma della lettera Omega dell’alfabeto greco).<br />
Nel giudizio sulla confondibilità tra i marchi<br />
costituiti da lettere dell’alfabeto, trattandosi di<br />
marchi deboli, occorre verificare se, pur in presenza<br />
di varianti formali, in entrambi i marchi<br />
sia presente il nucleo del segno cui è affidata la<br />
funzione distintiva, dovendosi affermare in<br />
tale ipotesi la contraffazione del marchio anteriore<br />
(nella specie, è stata cassata la sentenza di<br />
merito che a fronte dell’uso di un marchio successivo<br />
rappresentato mediante la riproduzione<br />
della medesima lettera dell’alfabeto,<br />
aveva escluso la confondibilità tra i marchi per<br />
essere il successivo caratterizzato da diversità<br />
di colorazioni e dell’opposizione, in aggiunta<br />
alla lettera dell’alfabeto, del nome commerciale<br />
dell’impresa).<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 33<br />
Trib. di primo grado Ce, Sez IV, 12 settembre<br />
2007, procedimento T- 291/03.<br />
- in Diritto e Pratica delle Società, n. 22/07,<br />
pag. 75.<br />
La registrazione di un marchio comunitario<br />
avente ad oggetto un segno che sia già parte, assieme<br />
agli altri elementi, di un precedente Dop<br />
è idonea a costituire un pregiudizio per la Dop<br />
in questione. La registrazione di marchio che<br />
comprende tale elemento non può quindi essere<br />
concessa, salvo che l’elemento comune<br />
alla Dop non sia qualificabile come generico.<br />
(Massima non ufficiale).<br />
Diritto Comunitario<br />
Corte Costituzionale, 24 ottobre 2007,<br />
n. 349.<br />
- in Il Corriere giuridico, n. 2/08, pag. 193.<br />
Il giudice comune ha l’obbligo di interpretare la<br />
norma interna in modo conforme alla disposizione<br />
internazionale, entro i limiti nei quali<br />
ciò sia permesso dai testi delle norme e solo<br />
qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della<br />
compatibilità della norma intera con la disposizione<br />
convenzionale “interposta”, è tenuto ad<br />
investire la Corte costituzionale della relativa<br />
questione di legittimità costituzionale rispetto<br />
al parametro dell’art. 117, primo comma Cost..<br />
L’art. 5 bis. comma 7 bis, del decreto-legge 11 luglio<br />
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento<br />
della finanza pubblica), convertito, con<br />
modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n.<br />
359, comma 1, Cost. integrato anche alla luce<br />
dell’art. 1 del I prot. add. della Convenzione europea<br />
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
nella parte in cui, disponendo<br />
l’applicazione delle regole di determinazione<br />
dell’indennità di espropriazione del risarcimento<br />
del danno da occupazione appropriativa,<br />
assicura un risarcimento del danno inferiore<br />
al valore venale del bene.