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Iusletter 48 – mag 2008

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Mercati Finanziari<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 39<br />

MiFID: L’intermediario deve verificare la competenza e la preparazione del suo cliente.<br />

L’articolo “Derivati, la Mifid aumenta le tutele per la clientela”, pubblicato su PLUS24, inserto de<br />

Il Sole 24 Ore, in data 22 marzo <strong>2008</strong>, pone l’attenzione sul seguente caso: “La società X ha un<br />

certo affidamento presso la banca Y. Tizio, amministratore unico di X, viene indotto dal responsabile<br />

di filiale della banca a sottoscrivere un’operazione in derivati, quale strumento ritenuto necessario<br />

per coprire la società dal rischio di aumento dei tassi di interesse, assicurando che il rapporto<br />

avrebbe potuto essere risoluto in ogni momento. Inoltre, pur essendo Tizio, come anche i<br />

soci di X, del tutto privo di nozioni di materia di investimenti, specie per quanto attiene ai derivati,<br />

gli viene fatta sottoscrivere la dichiarazione di possedere «una specifica competenza ed esperienza<br />

in materia di operazioni in strumenti finanziari». Successivamente la società X fa causa<br />

ad Y, sostenendo, tra le altre, che la banca sarebbe venuta meno di doveri informativi verso<br />

l’investitore nel collocamento dei derivati. La banca si difende affermando che la dichiarazione<br />

resa da Tizio, la esenta in gran parte da tali doveri, sulla base dell’art. 31 del Reg. Consob n.<br />

11522/98, ora non più in vigore”.<br />

La giurisprudenza appare divisa in tema di valore della dichiarazione o dell’effettiva verifica<br />

dei requisiti di professionalità. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 luglio 2006, ha stabilito<br />

che: “L’art. 31, comma 2 del Reg. Consob 11522/1998 consente al legale rappresentante<br />

di società di capitali di rilasciare una dichiarazione che ha effetto liberatorio per l’intermediario<br />

in relazione agli obblighi su di lui incombenti allorché il cliente non vanti specifiche competenze<br />

in materia”. Il Tribunale di Torino, invece, con sentenza del 18 settembre 2007, n. 5930,<br />

ha disposto che: “Anche l’investitore società o persona giuridica, per essere considerato operatore<br />

qualificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 Reg. Consob n. 11522/98, deve effettivamente possedere<br />

la specifica competenza e l’esperienza richieste per comprendere i rischi connessi all’operazione<br />

finanziaria che intende porre in essere”.<br />

L’Allegato 3 al Reg. Consob 16190/07, di recepimento della direttiva MiFID, conferisce un <strong>mag</strong>gior<br />

grado di tutela al soggetto dichiaratosi cliente professionale. La disapplicazione di regole di<br />

condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita<br />

quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata di: competenza, esperienza e conoscenze<br />

del cliente, l’intermediario possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o<br />

dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in<br />

materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Nel corso della predetta valutazione,<br />

devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: (i) il cliente ha effettuato operazioni<br />

di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di dieci operazioni<br />

al trimestre nei quattro trimestri precedenti; (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari<br />

del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000,00 Euro; (iii) il cliente lavora o<br />

ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga<br />

la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.<br />

CHRISTIAN FAGGELLA (c.faggella@lascalaw.com)<br />

SABRINA GALMARINI (s.galmarini@lascalaw.com)<br />

BARBARA BANDIERA (b.bandiera@lascalaw.com)<br />

PAOLO FRANCESCO BRUNO (p.bruno@lascalaw.com)

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