10.08.2013 Views

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Diritto Bancario<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 38<br />

Notificazione dell’atto interruttivo della prescrizione tramite Ufficiale Giudiziario.<br />

Come noto l’art. 2943 c.c. prevede, tra le varie modalità in cui si può concretare l’atto interruttivo<br />

della prescrizione, anche la semplice costituzione in mora del debitore.<br />

Già da tempo la Corte di Cassazione, con la propria sentenza n. 1019 emessa in data 19 febbraio<br />

1986, ha stabilito non solo l’alternatività della notificazione della messa in mora tramite Ufficiale<br />

Giudiziario, rispetto all’ordinario sistema postale, ma anche che, qualora il mittente decida di avvalersi<br />

di detta facoltà, la notificazione stessa dell’atto e la conseguente possibilità di provare il perfezionamento<br />

della ricezione della messa in mora, restano soggette alle norme del codice di rito.<br />

Come noto la Sentenza n. 477, emanata dalla Corte Costituzionale nel 2002, nonché la successiva<br />

giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito una scissione del momento di perfezionamento<br />

della notificazione di un atto giudiziario con riguardo al mittente e al destinatario.In ragione dell’ormai<br />

consolidato orientamento ora esposto, la Giurisprudenza di merito si è quindi chiesta se,<br />

nel caso in cui un atto di messa in mora stragiudiziale venga portato a conoscenza del destinatario,<br />

utilizzando il sistema delle notificazioni previste dal codice di rito, debba prevalere, ai fini<br />

dell’interruzione della prescrizione, la natura recettizia della messa in mora, ovvero il principio<br />

stabilito dalla Corte costituzionale con la già menzionata sentenza n. 477/2002.<br />

Nella prima delle due ipotesi ora esposte, l’interruzione della prescrizione, conseguente alla messa<br />

in mora, si verifica necessariamente al momento di ricezione dell’atto da parte del destinatario;<br />

nella seconda invece, sempre che la notificazione della diffida stragiudiziale si perfezioni,<br />

l’interruzione si verifica al momento in cui il mittente richiede la notificazione della messa in mora<br />

all’Ufficio Notifiche competente.<br />

Come ovvia conseguenza, qualora si propenda per l’adesione alla prima delle tesi precedentemente<br />

prospettate, si avvantaggerà il destinatario della messa in mora, il quale potrà giovarsi del fatto<br />

che l’eventuale interruzione della prescrizione è necessariamente collegata ed avviene nel momento<br />

in cui l’atto idoneo a provocare l’interruzione stessa perviene nella sua sfera giuridica di<br />

conoscenza; qualora invece si propenda per la seconda delle tesi ora riferite, sarà il creditore che<br />

potrà beneficiare del fatto che il verificarsi dell’evento interruttivo è comunque collegato ad un<br />

comportamento (la presentazione della comunicazione di messa in mora all’Ufficiale Giudiziario),<br />

che rientra nella propria sfera decisionale.<br />

Si segnalano quindi due tesi contrapposte anche in Giurisprudenza: è prima intervenuto, in<br />

data 1.9.03, il Tribunale di Roma sul punto, stabilendo l’applicabilità dei principi della sentenza<br />

n. 477/2002 della Corte Costituzionale, anche con riguardo alla messa in mora trasmessa secondo<br />

i consueti meccanismi di notificazione. In seguito, in data 16 marzo 2004, il Tribunale<br />

di Benevento ha invece ritenuto opportuno dare prevalenza alla natura recettizia dell’atto interruttivo<br />

della prescrizione.<br />

Pertanto si attende sul punto una pronuncia chiarificatrice della Corte di legittimità.<br />

LUCIANA CIPOLLA (l.cipolla@lascalaw.com)<br />

SIMONA DAMINELLI (s.daminelli@lascalaw.com)<br />

RAFFAELLA TAVACCA (r.tavacca@lascalaw.com)<br />

GUIDO MALBERTI (g.malberti@lascalaw.com)<br />

ROBERTO GRISOLIA (r.grisolia@lascalaw.com)<br />

FLORA SCHIAVENATO (f.schiavenato@lascalaw.com)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!