Iusletter 48 – mag 2008
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Diritto Bancario<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 38<br />
Notificazione dell’atto interruttivo della prescrizione tramite Ufficiale Giudiziario.<br />
Come noto l’art. 2943 c.c. prevede, tra le varie modalità in cui si può concretare l’atto interruttivo<br />
della prescrizione, anche la semplice costituzione in mora del debitore.<br />
Già da tempo la Corte di Cassazione, con la propria sentenza n. 1019 emessa in data 19 febbraio<br />
1986, ha stabilito non solo l’alternatività della notificazione della messa in mora tramite Ufficiale<br />
Giudiziario, rispetto all’ordinario sistema postale, ma anche che, qualora il mittente decida di avvalersi<br />
di detta facoltà, la notificazione stessa dell’atto e la conseguente possibilità di provare il perfezionamento<br />
della ricezione della messa in mora, restano soggette alle norme del codice di rito.<br />
Come noto la Sentenza n. 477, emanata dalla Corte Costituzionale nel 2002, nonché la successiva<br />
giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito una scissione del momento di perfezionamento<br />
della notificazione di un atto giudiziario con riguardo al mittente e al destinatario.In ragione dell’ormai<br />
consolidato orientamento ora esposto, la Giurisprudenza di merito si è quindi chiesta se,<br />
nel caso in cui un atto di messa in mora stragiudiziale venga portato a conoscenza del destinatario,<br />
utilizzando il sistema delle notificazioni previste dal codice di rito, debba prevalere, ai fini<br />
dell’interruzione della prescrizione, la natura recettizia della messa in mora, ovvero il principio<br />
stabilito dalla Corte costituzionale con la già menzionata sentenza n. 477/2002.<br />
Nella prima delle due ipotesi ora esposte, l’interruzione della prescrizione, conseguente alla messa<br />
in mora, si verifica necessariamente al momento di ricezione dell’atto da parte del destinatario;<br />
nella seconda invece, sempre che la notificazione della diffida stragiudiziale si perfezioni,<br />
l’interruzione si verifica al momento in cui il mittente richiede la notificazione della messa in mora<br />
all’Ufficio Notifiche competente.<br />
Come ovvia conseguenza, qualora si propenda per l’adesione alla prima delle tesi precedentemente<br />
prospettate, si avvantaggerà il destinatario della messa in mora, il quale potrà giovarsi del fatto<br />
che l’eventuale interruzione della prescrizione è necessariamente collegata ed avviene nel momento<br />
in cui l’atto idoneo a provocare l’interruzione stessa perviene nella sua sfera giuridica di<br />
conoscenza; qualora invece si propenda per la seconda delle tesi ora riferite, sarà il creditore che<br />
potrà beneficiare del fatto che il verificarsi dell’evento interruttivo è comunque collegato ad un<br />
comportamento (la presentazione della comunicazione di messa in mora all’Ufficiale Giudiziario),<br />
che rientra nella propria sfera decisionale.<br />
Si segnalano quindi due tesi contrapposte anche in Giurisprudenza: è prima intervenuto, in<br />
data 1.9.03, il Tribunale di Roma sul punto, stabilendo l’applicabilità dei principi della sentenza<br />
n. 477/2002 della Corte Costituzionale, anche con riguardo alla messa in mora trasmessa secondo<br />
i consueti meccanismi di notificazione. In seguito, in data 16 marzo 2004, il Tribunale<br />
di Benevento ha invece ritenuto opportuno dare prevalenza alla natura recettizia dell’atto interruttivo<br />
della prescrizione.<br />
Pertanto si attende sul punto una pronuncia chiarificatrice della Corte di legittimità.<br />
LUCIANA CIPOLLA (l.cipolla@lascalaw.com)<br />
SIMONA DAMINELLI (s.daminelli@lascalaw.com)<br />
RAFFAELLA TAVACCA (r.tavacca@lascalaw.com)<br />
GUIDO MALBERTI (g.malberti@lascalaw.com)<br />
ROBERTO GRISOLIA (r.grisolia@lascalaw.com)<br />
FLORA SCHIAVENATO (f.schiavenato@lascalaw.com)