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Iusletter 48 – mag 2008

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Intellectual Property and Information Technology<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 43<br />

Pronuncia del Tribunale di Milano sull'utilizzo di musica da parte dei Music Providers.<br />

Il 9 aprile il Tribunale di Milano ha reso una pronuncia molto favorevole per i discografici italiani.<br />

Il giudizio promosso, con l’assistenza dello Studio Legale La Scala, da SCF, Società Consortile Fonografici<br />

per Azioni quale licenziataria dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità del 95%<br />

delle case discografiche presenti in Italia, era volto ad accertare la responsabilità di un music provider<br />

per la violazione dell’art. 72 lett. a) L.d.A. per aver riprodotto fonogrammi delle mandanti<br />

di SCF senza averne ottenuto l’autorizzazione. Inoltre SCF chiedeva la condanna della convenuta<br />

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 lett. d) L.d.A. al risarcimento del danno per violazione del<br />

diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi di titolarità delle mandanti<br />

di SCF. Quale effetto sostanziale, SCF richiedeva l’inibitoria alla prosecuzione dell’illecita attività<br />

di riproduzione dei fonogrammi a fini di copia tecnica e messa a disposizione del pubblico delle<br />

copie dei fonogrammi già realizzate. L’articolo 72 lett. a) stabilisce che il produttore di fonogrammi<br />

ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta e indiretta, temporanea o permanente,<br />

dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di<br />

duplicazione. L’art. 72 lett. d) prevede, invece, il diritto di autorizzare la messa a disposizione del<br />

pubblico dei suoi fonogrammi cosicché ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento<br />

scelti individualmente. I programmi confezionati dal music provider sono palinsesti audio personalizzati<br />

e messi a disposizione nei punti vendita di esercizi commerciali mediante trasmissione<br />

via satellite o tramite connessione ADSL.<br />

La convenuta rifiutava di corrispondere ad SCF il compenso per l’autorizzazione alla riproduzione<br />

dei fonogrammi, adducendo che l’attività di diffusione al pubblico doveva addebitarsi alle aziende<br />

sue committenti.Il Collegio ha ritenuto che l’attività di music provider ricada nella previsione di<br />

cui all’art. 72 lett. a) e che, per il suo svolgimento sia necessario il consenso del produttore fonografico<br />

di ogni brano riprodotto. E’ stata accertata l’illegittima riproduzione di brani musicali operata<br />

dalla convenuta in assenza di autorizzazione dei titolari dei rispettivi diritti ex art. 72 lett. a)<br />

e inibita l’ulteriore prosecuzione dell’attività. Per contro, il Tribunale non ha ritenuto sussistere<br />

violazione ex art. 72 lett. d). Ciò che rileva nella pronuncia è il provvedimento di inibitoria, ossia<br />

il divieto di prosecuzione dell’attività ritenuta illecita. Tale sanzione è di grande importanza ai fini<br />

dell’affermazione dei diritti delle case discografiche perché l’ottenimento dell’autorizzazione e il<br />

versamento del compenso diviene determinante ai fini prosecuzione dell’attività di music provider.<br />

Il Giudice ha ritenuto incontestabile che la realizzazione dei diversi palinsesti per le società<br />

committenti avvenga eseguendo copia di ciascun brano su un server e inserita in un palinsesto,<br />

affermando la necessità di ottenere l’autorizzazione alla copia tecnica per riprodurre i brani. Non<br />

ha ritenuto il music provider soggetto deputato a richiedere l’autorizzazione alla messa a disposizione<br />

del pubblico ex art. 72 lett. d), bensì i singoli esercizi commerciali sull’assunto che si tratti<br />

della trasmissione di un’opera specificamente commissionata, a differenza di quanto accade per<br />

la messa a disposizione di palinsesti televisivi in cui il pubblico di destinazione è indeterminato<br />

e pertanto sussiste la fattispecie di cui all’art. 72 lett. d).<br />

DANIELA DE PASQUALE (d.depasquale@lascalaw.com)<br />

MASSIMILIANO PAPPALARDO (m. pappalardo@lascalaw.com)<br />

MATTEO MARTORANA (m.martorana@lascalaw.com)<br />

VALENTINA DE GIORGI (v.degiorgi@lascalaw.com)<br />

GUGLIELMO TROIANO (g.troiano@lascalaw.com)

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