Iusletter 48 – mag 2008
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formulati attraverso una interpretazione della<br />
lettura del contenuto del motivo ( o della censura),<br />
che riesca agevole per la chiarezza del<br />
dato testuale e che non faccia sorgere, quindi,<br />
dubbi o perplessità. Fattispecie ben distinta da<br />
quella di un motivo complesso - in cui uno<br />
stesso motivo include le stesse censure aventi<br />
un proprio, specifico e ben delimitato oggetto a<br />
fronte della quale la Corte di cassazione è tenuta,<br />
nel caso di operata enunciazione di un<br />
unico quesito, a scindere lo stesso alla luce<br />
della pluralità delle censure. Nel caso previsto<br />
dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’illustrazione<br />
del motivo di ricorso per cassazione deve contenere<br />
ai sensi dell’art. 366 - bis. c.p.c. “la chiara<br />
indicazione del fatto controverso” e la “dedotta<br />
insufficienza” della motivazione che rende idonea<br />
a giustificare la decisione, dovendosi ravvisare<br />
la ratio dell’art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006 n.<br />
40 nella codificazione del principio dell’autosufficienza<br />
del ricorso per cassazione, come regola<br />
funzionalizata a rafforzare la nomofilachia<br />
e, nello stesso tempo, ad agevolare, in<br />
applicazione dell’art. 113, comma 2, cost., una<br />
ragionevole durata del processo. Il rapporto richiesto<br />
ai sensi dell’art 366 - bis c.p.c. tra motivo<br />
(o censura) del ricorso e quesito del diritto<br />
- cui deve corrispondere l’enunciazione da parte<br />
della Corte di un corrispondente principio - è<br />
ammissibile, seppure con qualche approssimazione,<br />
per la diversità della materia, al rapporto<br />
corrente tra motivazione e dispositivo della sentenza<br />
almeno per quanto attiene all’approccio<br />
interpretativo imposto dalla Corte di cassazione<br />
per decidere sull’ammissibilità del quesito, dovendosi<br />
la decisione al riguardo parametrarsi<br />
sulla compatibilità e corrispondenza di esso<br />
con il motivo che lo sorregge, in termini analoghi<br />
a quelli che segnano la corrispondenza tra<br />
motivazione e dispositivo della sentenza.<br />
Cass., 3 agosto 2007, Sez. trib., n. 17108.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 10/07, pag. 1838.<br />
In tema di ricorso per cassazione, secondo la<br />
nuova disciplina introdotta dall’art. 366 bis<br />
c.p.c., il quesito di diritto con il quale deve concludersi<br />
a pena di inammissibilità ciascuno dei<br />
motivi con i quali il ricorrente denunzia alla<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 29<br />
corta un vizio riconducibile ad una o più fattispecie<br />
regolate nei primi quattro numeri dell’art.<br />
360, comma 1°, c.p.c. deve essere risolutivo<br />
del punto della controversia e non può<br />
definirsi nella richiesta di declaratoria di<br />
un’astratta affermazione di principio da parte<br />
del giudice di legittimità (in applicazione di tale<br />
principio, la suprema corte ha dichiarato inammissibile<br />
il motivo di ricorso con cui, in tema<br />
di imposte di registro, si chiedeva di stabilire se<br />
l’atto di classamento dell’immobile venduto in<br />
base al quale ere stato redatto l’avviso di liquidazione<br />
ai sensi dall’art. 12 d.l. 14 marzo 1988<br />
n. 70, conv. in l. 13 <strong>mag</strong>gio 1988 n. 154, dovesse<br />
essere notificato anche al venditore, senza indicare<br />
l’ente preposto obbligato a tale notifica<br />
né i contraenti destinatari della stessa).<br />
Cass., 20 luglio 2007, Sez. I, n. 16163.<br />
- in Int’l Lis, n. 1/07-08, pag. 21.<br />
Poiché ai fini dell’individuazione del mezzo di<br />
impugnazione esperibile occorre fare riferimento<br />
alla qualificazione adottata dal giudice<br />
che ha emesso il provvedimento, qualora la<br />
Corte di appello abbia accolto l’istanza di exequatur<br />
di una sentenza condannatoria tedesca<br />
in materia civile e commerciale ai sensi di cui<br />
all’art. 1 conv. Bruxelles secondo le forme dell’art.<br />
67 l. 218/1995, l’unica impugnazione proponibile<br />
è il ricorso per cassazione e non già<br />
l’opposizione ex art. 36 conv. Bruxelles.<br />
Cass., 28 febbraio 2007, Sez. III, n. 4640.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 115, con<br />
nota di Franco Cipriani.<br />
Il ricorso per revocazione delle sentenze della<br />
Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità,<br />
con la formulazione del quesito di<br />
diritto. Le conclusioni del motivo di ricorso per<br />
revocazione possono ben rappresentare il quesito<br />
di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c..<br />
Cass., 6 giugno 2006, Sez. III, n. 13252.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2869, con<br />
nota di Raffaella Di Iorio.<br />
L’ordinanza - ingiunzione emessa, ai sensi dell’art.<br />
186 - ter c.p.c., nei confronti della parte<br />
contumace e regolarmente ad essa notificata,<br />
ove il contumace non si costituisca nel termine<br />
di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugna-