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Iusletter 48 – mag 2008

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Diritto Societario<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 37<br />

Una vittoria giudiziaria dello Studio in tema di direzione e coordinamento di società.<br />

Siamo lieti di segnalare ai lettori di <strong>Iusletter</strong> una sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina<br />

relativamente ad un giudizio societario, direttamente seguito dallo Studio La Scala, in materia<br />

di responsabilità per direzione e coordinamento di società.<br />

Per mere ragioni di riservatezza, la narrazione verrà caratterizzata da nomi e denominazioni<br />

di fantasia.<br />

Una società nostra cliente, Alfa S.p.A., socia di <strong>mag</strong>gioranza di Beta S.r.l., con sede legale in<br />

Messina, è stata citata in giudizio dai soci minoritari di Beta, i quali ritenevano che il valore e<br />

la redditività delle proprie partecipazioni fossero state pregiudicate dall’abuso di attività di direzione<br />

e coordinamento, svolta da Alfa su Beta.<br />

In via preliminare, la difesa di Alfa ha sostenuto che la domanda di responsabilità e conseguente<br />

risarcimento, avanzata dagli attori nei confronti della società controllante, doveva ritenersi improcedibile,<br />

in quanto la stessa avrebbe dovuto essere subordinata al preventivo esperimento dell’azione<br />

nei confronti della società controllata ovvero di Beta. Infatti, il comma 3 dell’art. 2497<br />

c.c. stabilisce che il socio ed il creditore sociale possano agire contro la società o l’ente che esercita<br />

direzione e coordinamento solo se non siano stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività<br />

di direzione e coordinamento. La norma in esame pone, quindi, a carico dei soci legittimati<br />

ad esercitare l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., un obbligo di preventiva escussione della<br />

società controllata, avendo la società capogruppo una responsabilità di rango sussidiario rispetto<br />

alla società o all’ente che ha diretto e coordinato. Infatti, come affermato anche da autorevole dottrina,<br />

poiché il danno subito dai soci o dai creditori della controllata è pur sempre un riflesso del<br />

danno subito da quest’ultima, l’azione di risarcimento danni nei confronti della capogruppo è<br />

esperibile solo nel caso in cui i predetti non siano stati soddisfatti dalla società controllata. Si tratta,<br />

dunque, di un onere di preventiva escussione per cui l’azione contro la società che esercita direzione<br />

e coordinamento deve intendersi improcedibile fino all’esito dell’escussione della società<br />

sottoposta ad attività di direzione e coordinamento. Sulla base delle argomentazioni svolte dalla<br />

difesa di Alfa, il collegio giudicante ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare sollevata, statuendo<br />

che, nel caso di specie, non fosse stata rispettata dagli attori la condizione di procedibilità prevista<br />

dal citato articolo. Infatti, in ottemperanza al disposto dell’art. 2497, comma 3, c.c., i soci di<br />

minoranza di Beta “avrebbero dovuto agire preventivamente nei confronti della società controllata<br />

e solo, successivamente, in caso di mancata soddisfazione delle proprie pretese creditorie,<br />

avrebbero potuto convenire in giudizio ex art. 2497 c.c. le società controllanti”, sussistendo “una<br />

vera e propria responsabilità sussidiaria della società che svolge attività di direzione e coordinamento<br />

rispetto alla società eterodiretta”. Condividendo pienamente le tesi della difesa, il collegio<br />

giudicante ha dichiarato improcedibile la domanda di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento<br />

azionata nei confronti della nostra assistita.<br />

CARLO EMANUELE ROSSI (e.rossi@lascalaw.com)<br />

CLAUDIA CASAGRANDE (c.casagrande@lascalaw.com)<br />

VALENTINA ZANELLI (v.zanelli@lascala.com)<br />

SIMONA NICOLOSI (s.nicolosi@lascalaw.com)

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