Iusletter 48 – mag 2008
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poiché con essa la banca si limita ad indicare la<br />
somma massima entro la quale anticiperà<br />
somme di denaro a fronte della presentazione<br />
di effetti e fatture a salvo buon fine. L’entità<br />
massima della linea di credito per anticipazione<br />
su portafoglio mantiene la propria irrilevanza<br />
anche quando sul conto ordinario, affidato<br />
per elasticità di cassa, affluiscano i ricavi<br />
conseguiti attraverso sconti ed anticipazione<br />
per effetto di tale linea di credito, posto che siffatta<br />
correlazione tra i due affidamenti si risolve<br />
in un meccanismo di alimentazione interna<br />
del conto ordinario attraverso le rimesse<br />
provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo<br />
dei crediti, alla stregua di qualunque altra<br />
rimessa di diversa provenienza. L’esistenza dell’affidamentro<br />
deve essere provata per iscritto,<br />
stante il dispositivo di cui all’art. 117 del t.u.b..<br />
Non sono oggettivamente revocabili le rimesse<br />
consistenti in anticipazioni al salvo buon fine,<br />
affluite sul conto corrente ordinario, qualora gli<br />
effetti anticipati non siano stati pagati dal terzo<br />
debitore. Spetta alla banca provare che alcune<br />
rimesse non erano soggette, per espresso accordato<br />
con la cliente, alla regola generale che disciplina<br />
il contratto di c.c. bancario, secondo la<br />
quale ogni rimessa è automaticamente imputata<br />
ad estinzione parziale o totale dello scoperto.<br />
I dati di bilancio possono assumere rilevanza<br />
ai fini della prova della scentia<br />
decoctionis quando essi denotino di per sè, specie<br />
agli occhi di un operatore qualificato come<br />
un istituto di credito, una situazione di grave<br />
crisi gestionale, con ingenti perdite di esercizio<br />
ed indici negativi (patrimonio netto, indice di liquidità,<br />
capitale circolante, conto economico),<br />
corredata da una negativa valutazione dello<br />
stesso consiglio d’amministrazione nella relazione<br />
integrativa. Gli indici di decozione possono<br />
trovare conferma nei dati della Centrale<br />
Rischi della banca d’Italia, i quali evidenzino<br />
sconfinamenti in progressione crescente. Possono<br />
trarsi elementi utili ai fini della prova<br />
della scientia decoctionis anche dall’andamento<br />
del c.c. il quale può evidenziare come lo stesso<br />
sia rimasto aperto al solo scopo di consentire<br />
alla banca di utilizzare le eventuali rimesse attive<br />
per soddisfare le proprie ragioni creditorie<br />
verso la correntista.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 26<br />
Trib. Catania, 8 febbraio 2007.<br />
- in Il Diritto Fallimentare e delle Società<br />
Commerciali, n. 2/08, pag. 153.<br />
Mediante l’azione revocatoria fallimentare sono<br />
revocabili solamente le rimesse in c.c. che<br />
hanno natura solutoria e non anche quelle<br />
aventi natura meramente ripristinatoria. In<br />
caso di concessione di fido, non sono dunque<br />
revocabili le rimesse che hanno natura ripristinatoria<br />
della provvista. Vanno altresì esclusi<br />
dalle poste revocabili i c.d. insoluti se sorretti da<br />
idoneo riscontro probatorio mentre sono revocabili,<br />
in quanto aventi natura solutoria, le rimesse<br />
che non sono assistite da apertura di<br />
credito e con saldo passivo eccedente il fido<br />
concesso oltre a quelle successive alla chiusura<br />
del conto o alla revoca del fido.<br />
Nel giudizio per azione revocatoria fallimentare<br />
di una procedura concorsuale iniziata prima<br />
del 17 marzo 2005, data di entrata in vigore<br />
della riforma degli artt. 67 e 70 della l.f., si applica<br />
l’art. 67 vecchio testo, non potendosi ritenere<br />
applicabili i presupposti previsti dalla<br />
nuova formulazione del medesimo articolo<br />
nemmeno in via interpretativa.<br />
Trib. Verona, 4 agosto 2006.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08,<br />
pag. 193.<br />
Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione<br />
del concordato preventivo e<br />
l’adempimento di tutte le obbligazioni che discendono<br />
dalla stessa da parte dell’assuntore<br />
determina l’immediato trasferimento di tutti i<br />
beni mobili materiali ed immateriali della società<br />
ammessa alla procedura.<br />
Trib. Saluzzo, 9 novembre 2006.<br />
- in Giurisprudenza Commerciale,<br />
n. 35.1/08, pag. 206/II.<br />
Il curatore di un fallimento può conferire in un<br />
trust la residue attività della procedura, al fine<br />
di conseguentemente ottenere la chiusura del<br />
fallimento.