10.08.2013 Views

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

poiché con essa la banca si limita ad indicare la<br />

somma massima entro la quale anticiperà<br />

somme di denaro a fronte della presentazione<br />

di effetti e fatture a salvo buon fine. L’entità<br />

massima della linea di credito per anticipazione<br />

su portafoglio mantiene la propria irrilevanza<br />

anche quando sul conto ordinario, affidato<br />

per elasticità di cassa, affluiscano i ricavi<br />

conseguiti attraverso sconti ed anticipazione<br />

per effetto di tale linea di credito, posto che siffatta<br />

correlazione tra i due affidamenti si risolve<br />

in un meccanismo di alimentazione interna<br />

del conto ordinario attraverso le rimesse<br />

provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo<br />

dei crediti, alla stregua di qualunque altra<br />

rimessa di diversa provenienza. L’esistenza dell’affidamentro<br />

deve essere provata per iscritto,<br />

stante il dispositivo di cui all’art. 117 del t.u.b..<br />

Non sono oggettivamente revocabili le rimesse<br />

consistenti in anticipazioni al salvo buon fine,<br />

affluite sul conto corrente ordinario, qualora gli<br />

effetti anticipati non siano stati pagati dal terzo<br />

debitore. Spetta alla banca provare che alcune<br />

rimesse non erano soggette, per espresso accordato<br />

con la cliente, alla regola generale che disciplina<br />

il contratto di c.c. bancario, secondo la<br />

quale ogni rimessa è automaticamente imputata<br />

ad estinzione parziale o totale dello scoperto.<br />

I dati di bilancio possono assumere rilevanza<br />

ai fini della prova della scentia<br />

decoctionis quando essi denotino di per sè, specie<br />

agli occhi di un operatore qualificato come<br />

un istituto di credito, una situazione di grave<br />

crisi gestionale, con ingenti perdite di esercizio<br />

ed indici negativi (patrimonio netto, indice di liquidità,<br />

capitale circolante, conto economico),<br />

corredata da una negativa valutazione dello<br />

stesso consiglio d’amministrazione nella relazione<br />

integrativa. Gli indici di decozione possono<br />

trovare conferma nei dati della Centrale<br />

Rischi della banca d’Italia, i quali evidenzino<br />

sconfinamenti in progressione crescente. Possono<br />

trarsi elementi utili ai fini della prova<br />

della scientia decoctionis anche dall’andamento<br />

del c.c. il quale può evidenziare come lo stesso<br />

sia rimasto aperto al solo scopo di consentire<br />

alla banca di utilizzare le eventuali rimesse attive<br />

per soddisfare le proprie ragioni creditorie<br />

verso la correntista.<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 26<br />

Trib. Catania, 8 febbraio 2007.<br />

- in Il Diritto Fallimentare e delle Società<br />

Commerciali, n. 2/08, pag. 153.<br />

Mediante l’azione revocatoria fallimentare sono<br />

revocabili solamente le rimesse in c.c. che<br />

hanno natura solutoria e non anche quelle<br />

aventi natura meramente ripristinatoria. In<br />

caso di concessione di fido, non sono dunque<br />

revocabili le rimesse che hanno natura ripristinatoria<br />

della provvista. Vanno altresì esclusi<br />

dalle poste revocabili i c.d. insoluti se sorretti da<br />

idoneo riscontro probatorio mentre sono revocabili,<br />

in quanto aventi natura solutoria, le rimesse<br />

che non sono assistite da apertura di<br />

credito e con saldo passivo eccedente il fido<br />

concesso oltre a quelle successive alla chiusura<br />

del conto o alla revoca del fido.<br />

Nel giudizio per azione revocatoria fallimentare<br />

di una procedura concorsuale iniziata prima<br />

del 17 marzo 2005, data di entrata in vigore<br />

della riforma degli artt. 67 e 70 della l.f., si applica<br />

l’art. 67 vecchio testo, non potendosi ritenere<br />

applicabili i presupposti previsti dalla<br />

nuova formulazione del medesimo articolo<br />

nemmeno in via interpretativa.<br />

Trib. Verona, 4 agosto 2006.<br />

- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08,<br />

pag. 193.<br />

Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione<br />

del concordato preventivo e<br />

l’adempimento di tutte le obbligazioni che discendono<br />

dalla stessa da parte dell’assuntore<br />

determina l’immediato trasferimento di tutti i<br />

beni mobili materiali ed immateriali della società<br />

ammessa alla procedura.<br />

Trib. Saluzzo, 9 novembre 2006.<br />

- in Giurisprudenza Commerciale,<br />

n. 35.1/08, pag. 206/II.<br />

Il curatore di un fallimento può conferire in un<br />

trust la residue attività della procedura, al fine<br />

di conseguentemente ottenere la chiusura del<br />

fallimento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!