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Iusletter 48 – mag 2008

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Giurisprudenza<br />

Selezione delle decisioni più recenti in materia<br />

di Diritto dell’Impresa e Procedura Civile<br />

Obbligazioni<br />

Cass., 5 febbraio <strong>2008</strong>, Sez. III, n. 4591.<br />

- in Guida al Diritto, n. 19/08, pag. 55.<br />

La notificazione al debitore ceduto, previsto<br />

dall’art. 1264 del c.c. quale presupposto per il<br />

perfezionamento della cessione del credito non<br />

si identifica con quell’effettuata ai sensi dell’ordinamento<br />

processuale, ma può realizzarsi<br />

con un atto a forma libera, purché idoneo a<br />

porre il debitore nella consapevolezza della mutata<br />

titolarità attiva del rapporto obbligatorio.<br />

Cass., 18 dicembre 2007, Sez. Unite Civili,<br />

n. 26617.<br />

- in Il Foro Italiano, n. 2/08, pag. 503.<br />

Il creditore di una somma di denaro inferiore<br />

ad euro 12.500 può rifiutare il pagamento con<br />

assegno circolare, in alternativa al denaro contante,<br />

solo per giustificato motivo da valutare<br />

secondo la legge della correttezza e della<br />

buona fede oggettiva; comunque l’effetto liberatorio<br />

si verifica soltanto quando il creditore<br />

acquista la concreta disponibilità della somma,<br />

ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità<br />

dell’assegno.<br />

App. Milano, 13 giugno 2007, n. 115.<br />

- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08,<br />

pag. 730.<br />

Qualora un soggetto abbia acquistato immobile<br />

con atto notarile e a seguito dello stesso abbia ottenuto<br />

mutuo sull’immobile l’eventuale mancata<br />

rilevazione di ipoteca a carico dell’immobile<br />

oggetto di aquisto, non rilevata dal notaio in occasione<br />

delle ipoteche catastali, che abbiano cagionato<br />

poi l’esecuzione sul bene acquistato,<br />

sono fonte di responsabilità per il notaio qualificabile<br />

quale inadempienza contrattuale per<br />

contrarietà ai doveri di diligenza professionale.<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 17<br />

Credito al Consumo Leasing<br />

e Factoring<br />

Cass., 20 luglio 2007, Sez. I, n. 16158.<br />

- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 298.<br />

L’operazione di leasing finanziario postula un<br />

collegamento funzionale tra il contratto di vendita<br />

stipulato tra il fornitore ed il concedente e<br />

quello di leasing stipulato tra quest’ultimo e<br />

l’utilizzatore, e si realizza mediante clausole di<br />

interconnessione, inserite nel primo contratto,<br />

con cui si conviene che il bene viene acquistato<br />

per cederlo in godimento all’utilizzatore e<br />

dev’essere consegnato direttamente a quest’ultimo;<br />

in tale contesto, non assumendo il fornitore<br />

alcun impegno diretto nei confronti o a favore<br />

dell’utilizzatore, l’acquisto del bene<br />

rappresenta non solo un atto giuridico strumentale<br />

alla concessione in godimento, ma anche<br />

un evento che deve logicamente precedere<br />

l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione<br />

autonoma qualificata della cosa, che deve necessariamente<br />

provenire dal concedente - proprietario<br />

perché si perfezioni il contratto di leasing;<br />

la consegna del bene all’utilizzatore<br />

costituisce invece per un verso adempimento<br />

dell’obbligazione di consegna del fornitore, e<br />

per altro verso esecuzione da parte di quest’ultimo<br />

di un incarico conferitogli dal concedente<br />

nell’interesse dell’utilizzatore, creditore del concedente<br />

in base al contratto di leasing e quindi<br />

da considerarsi adiectus solutionis causa rispetto<br />

al contratto di vendita.<br />

Poiché la dichiarazione di fallimento attua un<br />

pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche<br />

dei beni inventariati proposte nei confronti<br />

del fallimento hanno la stessa natura e<br />

soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni<br />

di terzo dell’esecutore, regolate per<br />

l’esecuzione individuale dagli artt. 619 ss. c.p.c..<br />

Pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro<br />

diritto reale sui beni compresi nell’attivo<br />

fallimentare, deve dimostrare, con atto di data<br />

certa anteriore alla dichiarazione di fallimento,

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