Iusletter 48 – mag 2008
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Giurisprudenza<br />
Selezione delle decisioni più recenti in materia<br />
di Diritto dell’Impresa e Procedura Civile<br />
Obbligazioni<br />
Cass., 5 febbraio <strong>2008</strong>, Sez. III, n. 4591.<br />
- in Guida al Diritto, n. 19/08, pag. 55.<br />
La notificazione al debitore ceduto, previsto<br />
dall’art. 1264 del c.c. quale presupposto per il<br />
perfezionamento della cessione del credito non<br />
si identifica con quell’effettuata ai sensi dell’ordinamento<br />
processuale, ma può realizzarsi<br />
con un atto a forma libera, purché idoneo a<br />
porre il debitore nella consapevolezza della mutata<br />
titolarità attiva del rapporto obbligatorio.<br />
Cass., 18 dicembre 2007, Sez. Unite Civili,<br />
n. 26617.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 2/08, pag. 503.<br />
Il creditore di una somma di denaro inferiore<br />
ad euro 12.500 può rifiutare il pagamento con<br />
assegno circolare, in alternativa al denaro contante,<br />
solo per giustificato motivo da valutare<br />
secondo la legge della correttezza e della<br />
buona fede oggettiva; comunque l’effetto liberatorio<br />
si verifica soltanto quando il creditore<br />
acquista la concreta disponibilità della somma,<br />
ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità<br />
dell’assegno.<br />
App. Milano, 13 giugno 2007, n. 115.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08,<br />
pag. 730.<br />
Qualora un soggetto abbia acquistato immobile<br />
con atto notarile e a seguito dello stesso abbia ottenuto<br />
mutuo sull’immobile l’eventuale mancata<br />
rilevazione di ipoteca a carico dell’immobile<br />
oggetto di aquisto, non rilevata dal notaio in occasione<br />
delle ipoteche catastali, che abbiano cagionato<br />
poi l’esecuzione sul bene acquistato,<br />
sono fonte di responsabilità per il notaio qualificabile<br />
quale inadempienza contrattuale per<br />
contrarietà ai doveri di diligenza professionale.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 17<br />
Credito al Consumo Leasing<br />
e Factoring<br />
Cass., 20 luglio 2007, Sez. I, n. 16158.<br />
- in Il Fallimento, n. 3/08, pag. 298.<br />
L’operazione di leasing finanziario postula un<br />
collegamento funzionale tra il contratto di vendita<br />
stipulato tra il fornitore ed il concedente e<br />
quello di leasing stipulato tra quest’ultimo e<br />
l’utilizzatore, e si realizza mediante clausole di<br />
interconnessione, inserite nel primo contratto,<br />
con cui si conviene che il bene viene acquistato<br />
per cederlo in godimento all’utilizzatore e<br />
dev’essere consegnato direttamente a quest’ultimo;<br />
in tale contesto, non assumendo il fornitore<br />
alcun impegno diretto nei confronti o a favore<br />
dell’utilizzatore, l’acquisto del bene<br />
rappresenta non solo un atto giuridico strumentale<br />
alla concessione in godimento, ma anche<br />
un evento che deve logicamente precedere<br />
l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione<br />
autonoma qualificata della cosa, che deve necessariamente<br />
provenire dal concedente - proprietario<br />
perché si perfezioni il contratto di leasing;<br />
la consegna del bene all’utilizzatore<br />
costituisce invece per un verso adempimento<br />
dell’obbligazione di consegna del fornitore, e<br />
per altro verso esecuzione da parte di quest’ultimo<br />
di un incarico conferitogli dal concedente<br />
nell’interesse dell’utilizzatore, creditore del concedente<br />
in base al contratto di leasing e quindi<br />
da considerarsi adiectus solutionis causa rispetto<br />
al contratto di vendita.<br />
Poiché la dichiarazione di fallimento attua un<br />
pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche<br />
dei beni inventariati proposte nei confronti<br />
del fallimento hanno la stessa natura e<br />
soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni<br />
di terzo dell’esecutore, regolate per<br />
l’esecuzione individuale dagli artt. 619 ss. c.p.c..<br />
Pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro<br />
diritto reale sui beni compresi nell’attivo<br />
fallimentare, deve dimostrare, con atto di data<br />
certa anteriore alla dichiarazione di fallimento,