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Iusletter 48 – mag 2008

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IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 12<br />

l’intero ricavato (ipotesi ricondotta nell’ambito meramente processuale) ovvero di parte del ricavato<br />

in modo da soddisfare i creditori poziori rispetto a quello fondiario (fattispecie che, secondo<br />

il Collegio, presuppone un’analisi del merito, con pronuncia suscettibile di superare il limite di<br />

cui all’art. 52 l.f.).<br />

Infatti, secondo l’Autore tale ultima soluzione non tiene conto della limitatezza della normativa in<br />

questione, la quale in nessun caso può consentire al creditore assegnatario di superare il disposto<br />

di cui all’art. 52 l.f., anche in ragione della necessità che sia il Giudice Delegato a disporre in via<br />

definitiva il ricavato della vendita dei beni di titolarità del fallito. (s.b.)<br />

Omessa comunicazione al creditore opponente del provvedimento<br />

di fissazione dell’udienza.<br />

- di Carlo Trentini, in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.1057.<br />

L’Autore commenta la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 3 <strong>mag</strong>gio 2007 (per<br />

la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), in merito al procedimento di opposizione<br />

allo stato passivo ed omessa comunicazione del decreto di fissazione d’udienza, soffermandosi,<br />

in particolare, sulla natura del procedimento di opposizione.<br />

È communis opinio, sia in giurisprudenza che nella stragrande parte della dottrina, l’inclusione<br />

dell’opposizione nel novero delle impugnazioni.<br />

La regola che viene più di ogni altra ritratta dalla natura impugnatoria dell’opposizione è quella<br />

della perentorietà del termine per l’ammissibilità del mezzo.<br />

Al proposito, come emerge dalla sentenza in commento, si verifica una scissione tra l’editio actionis<br />

e la vocativo in jus: l’impugnazione viene proposta appunto con il deposito del ricorso, spettando<br />

poi al giudice ad quem di fissare l’udienza.<br />

Pertanto, una volta che sia tempestivamente radicato il procedimento di opposizione, mediante<br />

il deposito del ricorso, l’effetto preclusivo del giudicato resta intatto ove l’opponente non venga<br />

ritualmente informato del provvedimento di fissazione della data dell’udienza, per quanto a lungo<br />

perduri l’inerzia dell’ufficio. (n.r.)<br />

Valore formale probatorio del documento informatico<br />

alla luce del d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159.<br />

- di Sandei Claudia, in Le nuove leggi civili commentate, n. 1/08, pag. 3.<br />

L’Autrice traccia un’ampia panoramica relativamente al documento informatico, esaminando e<br />

comparando la normativa nazionale e comunitaria che regola la materia.<br />

Il contributo è focalizzato, in particolare, sugli artt. 20 e 21 del Codice dell’amministrazione digitale<br />

che, attualmente, regolano il valore giuridico del documento informatico e che differenziano<br />

l’efficacia sostanziale e probatoria di detto documento a seconda che lo stesso venga sottoscritto con<br />

firma semplice (cd debole) ovvero con firma elettronica qualificata, digitale (cd. firma forte). (f.s.)<br />

Ricorsi alla Cassazione e quesiti di diritto.<br />

- di Franco Cipriani, in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 115.<br />

L’Autore, commentando due ordinanze della Suprema Corte (Cass. 22 ottobre 2007, n. 22059 e<br />

Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640, per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza),<br />

illustra, prima di tutto, le origini storiche dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal legislatore con l’art.<br />

6 del d. leg. 2 febbraio 2006, n. 40, nonché le finalità di detta norma. In merito, egli osserva, che,<br />

nonostante le buone intenzioni, l’art. 366 bis c.p.c., prevedendo l’obbligo di formulare il quesito<br />

di diritto a pena di inammissibilità, ha determinato il sorgere di nuove problematiche. In particolare,<br />

tale articolo sembra ostacolare il ricorrente, atteso che, da un lato, offre un nuovo strumento<br />

al resistente per sollevare dubbi sulla ritualità del quesito, e, dall’altro lato, non impone un analogo<br />

onere in caso di controricorso.

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