Iusletter 48 – mag 2008
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IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 12<br />
l’intero ricavato (ipotesi ricondotta nell’ambito meramente processuale) ovvero di parte del ricavato<br />
in modo da soddisfare i creditori poziori rispetto a quello fondiario (fattispecie che, secondo<br />
il Collegio, presuppone un’analisi del merito, con pronuncia suscettibile di superare il limite di<br />
cui all’art. 52 l.f.).<br />
Infatti, secondo l’Autore tale ultima soluzione non tiene conto della limitatezza della normativa in<br />
questione, la quale in nessun caso può consentire al creditore assegnatario di superare il disposto<br />
di cui all’art. 52 l.f., anche in ragione della necessità che sia il Giudice Delegato a disporre in via<br />
definitiva il ricavato della vendita dei beni di titolarità del fallito. (s.b.)<br />
Omessa comunicazione al creditore opponente del provvedimento<br />
di fissazione dell’udienza.<br />
- di Carlo Trentini, in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag.1057.<br />
L’Autore commenta la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 3 <strong>mag</strong>gio 2007 (per<br />
la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), in merito al procedimento di opposizione<br />
allo stato passivo ed omessa comunicazione del decreto di fissazione d’udienza, soffermandosi,<br />
in particolare, sulla natura del procedimento di opposizione.<br />
È communis opinio, sia in giurisprudenza che nella stragrande parte della dottrina, l’inclusione<br />
dell’opposizione nel novero delle impugnazioni.<br />
La regola che viene più di ogni altra ritratta dalla natura impugnatoria dell’opposizione è quella<br />
della perentorietà del termine per l’ammissibilità del mezzo.<br />
Al proposito, come emerge dalla sentenza in commento, si verifica una scissione tra l’editio actionis<br />
e la vocativo in jus: l’impugnazione viene proposta appunto con il deposito del ricorso, spettando<br />
poi al giudice ad quem di fissare l’udienza.<br />
Pertanto, una volta che sia tempestivamente radicato il procedimento di opposizione, mediante<br />
il deposito del ricorso, l’effetto preclusivo del giudicato resta intatto ove l’opponente non venga<br />
ritualmente informato del provvedimento di fissazione della data dell’udienza, per quanto a lungo<br />
perduri l’inerzia dell’ufficio. (n.r.)<br />
Valore formale probatorio del documento informatico<br />
alla luce del d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159.<br />
- di Sandei Claudia, in Le nuove leggi civili commentate, n. 1/08, pag. 3.<br />
L’Autrice traccia un’ampia panoramica relativamente al documento informatico, esaminando e<br />
comparando la normativa nazionale e comunitaria che regola la materia.<br />
Il contributo è focalizzato, in particolare, sugli artt. 20 e 21 del Codice dell’amministrazione digitale<br />
che, attualmente, regolano il valore giuridico del documento informatico e che differenziano<br />
l’efficacia sostanziale e probatoria di detto documento a seconda che lo stesso venga sottoscritto con<br />
firma semplice (cd debole) ovvero con firma elettronica qualificata, digitale (cd. firma forte). (f.s.)<br />
Ricorsi alla Cassazione e quesiti di diritto.<br />
- di Franco Cipriani, in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 115.<br />
L’Autore, commentando due ordinanze della Suprema Corte (Cass. 22 ottobre 2007, n. 22059 e<br />
Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640, per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza),<br />
illustra, prima di tutto, le origini storiche dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal legislatore con l’art.<br />
6 del d. leg. 2 febbraio 2006, n. 40, nonché le finalità di detta norma. In merito, egli osserva, che,<br />
nonostante le buone intenzioni, l’art. 366 bis c.p.c., prevedendo l’obbligo di formulare il quesito<br />
di diritto a pena di inammissibilità, ha determinato il sorgere di nuove problematiche. In particolare,<br />
tale articolo sembra ostacolare il ricorrente, atteso che, da un lato, offre un nuovo strumento<br />
al resistente per sollevare dubbi sulla ritualità del quesito, e, dall’altro lato, non impone un analogo<br />
onere in caso di controricorso.