Iusletter 48 – mag 2008
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Procedimento Civile<br />
Cass., 22 gennaio <strong>2008</strong>, Sez. II, n. 1280.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 2/08, pag. 670.<br />
È valida la notifica del decreto ingiuntivo eseguita<br />
all’intimato nella sua precedente residenza,<br />
stante l’inopponibilità al notificante del<br />
trasferimento di questa, in mancanza della<br />
prova della sua effettuazione mediante la duplice<br />
dichiarazione fatta al comune che si abbandona<br />
e a quello ove si intende fissare la dimora<br />
abituale.<br />
Cass., 20 dicembre 2007, Sez. Lav., n. 26943.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano, n. 11/07,<br />
pag. 2032.<br />
L’esibizione di documenti (nella specie, delle dichiarazioni<br />
dei redditi del lavoratore successive<br />
alla data di licenziamento) non può essere<br />
chiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini meramente<br />
esplorativi, allorquando neppure la parte<br />
istante deduca elementi sulla effettiva esistenza<br />
del documento e del suo contenuto per verificarne<br />
la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe<br />
determinarsi una protrazione della fase<br />
istruttoria priva di qualsiasi utilità anche per la<br />
stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole<br />
durata del processo.<br />
Cass., 13 dicembre 2007, Sez. III, n. 26253.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 11/07, pag. 2000.<br />
Qualora sia parte del processo una società, la<br />
persona fisica che, nella qualità di organo della<br />
stessa, ha conferito il mandato al difensore,<br />
non ha l’onore di dimostrare tale sua qualità,<br />
spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza<br />
di detta qualità fornire la relativa prova<br />
negativa, anche nella ipotesi in cui la società sia<br />
costituita in giudizio per mezzo di persona diversa<br />
dal legale rappresentante, sempre che<br />
l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza,<br />
processuale derivi tale potestà dall’atto<br />
costitutivo o dallo statuto della società medesima.<br />
Nell’assicurazione per conto di chi spetta<br />
ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento<br />
dannoso risulti proprietario della cosa<br />
o titolare di un diritto reale o di garanzia su di<br />
essa, mentre il contraente, anche quando si<br />
trova in una relazione di custodia con la cosa,<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 27<br />
può pretendere l’idennità in luogo dall’avente<br />
diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso<br />
ovvero se ciò sia previsto da apposita<br />
clausola (nella fattispecie relativa ad un contratto<br />
di assicurazione stipulato dal vettore in favore<br />
del proprietario delle cose trasportate, la<br />
Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la<br />
sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza<br />
di legittimazione del vettore ad agire contro<br />
l’assicurazione per il pagamento dell’indennizzo,<br />
a seguito della rapina su un furgone<br />
portavalori, dal momento che i valori perduti<br />
non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto,<br />
e che non poteva ravvisarsi nel comportamento<br />
dell’assicurato, che non aveva profittato<br />
dell’assicurazione, il di lui “espresso<br />
consenso” a che il contraente esercitasse i diritti<br />
derivanti dalla polizza, ai sensi del comma 2°<br />
dell’art. 1891 c.c.).<br />
Cass., 28 novembre 2007, Sez. III, n. 24762.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 10/07, pag. 1899.<br />
La morte della parte contumace non produce<br />
automaticamente l’interruzione del processo,<br />
occorrendo invece che l’evento sia notificato o<br />
certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione<br />
di notifica di uno degli atti previsti dall’art.<br />
292 c.p.c., senza che spieghi influenza la<br />
conoscenza acquisita aliunde; tale interruzione<br />
opera di diritto nel senso che si perfeziona nel<br />
momento dell’evento ovvero dalla sua notificazione,<br />
dichiarazione o certificazione indipendentemente<br />
da un provvedimento del giudice,<br />
il quale, però è tenuto a provvedere non appena<br />
abbia notizia del perfezionamento della<br />
fattispecie interruttiva per evitare che sia illegittimamente<br />
svolta ulteriore attività processuale.<br />
La violazione delle norme sull’interruzione del<br />
processo determina la nullità di tutti gli atti<br />
compiuti successivamente al verificarsi dell’evento<br />
interruttivo o alla dichiarazione o notificazione<br />
di esso; tuttavia, trattasi di nullità relativa<br />
eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla<br />
parte nel cui interesse sono poste le norme sull’interruzione,<br />
e, cioè, dalla parte colpita dall’evento<br />
interruttivo. In relazione al giudizio<br />
d’appello introdotto con ricorso (nella specie,<br />
controversia agraria soggetta al rito del lavoro),