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Iusletter 48 – mag 2008

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Procedimento Civile<br />

Cass., 22 gennaio <strong>2008</strong>, Sez. II, n. 1280.<br />

- in Il Foro Italiano, n. 2/08, pag. 670.<br />

È valida la notifica del decreto ingiuntivo eseguita<br />

all’intimato nella sua precedente residenza,<br />

stante l’inopponibilità al notificante del<br />

trasferimento di questa, in mancanza della<br />

prova della sua effettuazione mediante la duplice<br />

dichiarazione fatta al comune che si abbandona<br />

e a quello ove si intende fissare la dimora<br />

abituale.<br />

Cass., 20 dicembre 2007, Sez. Lav., n. 26943.<br />

- in Il Massimario del Foro Italiano, n. 11/07,<br />

pag. 2032.<br />

L’esibizione di documenti (nella specie, delle dichiarazioni<br />

dei redditi del lavoratore successive<br />

alla data di licenziamento) non può essere<br />

chiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini meramente<br />

esplorativi, allorquando neppure la parte<br />

istante deduca elementi sulla effettiva esistenza<br />

del documento e del suo contenuto per verificarne<br />

la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe<br />

determinarsi una protrazione della fase<br />

istruttoria priva di qualsiasi utilità anche per la<br />

stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole<br />

durata del processo.<br />

Cass., 13 dicembre 2007, Sez. III, n. 26253.<br />

- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />

n. 11/07, pag. 2000.<br />

Qualora sia parte del processo una società, la<br />

persona fisica che, nella qualità di organo della<br />

stessa, ha conferito il mandato al difensore,<br />

non ha l’onore di dimostrare tale sua qualità,<br />

spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza<br />

di detta qualità fornire la relativa prova<br />

negativa, anche nella ipotesi in cui la società sia<br />

costituita in giudizio per mezzo di persona diversa<br />

dal legale rappresentante, sempre che<br />

l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza,<br />

processuale derivi tale potestà dall’atto<br />

costitutivo o dallo statuto della società medesima.<br />

Nell’assicurazione per conto di chi spetta<br />

ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento<br />

dannoso risulti proprietario della cosa<br />

o titolare di un diritto reale o di garanzia su di<br />

essa, mentre il contraente, anche quando si<br />

trova in una relazione di custodia con la cosa,<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 27<br />

può pretendere l’idennità in luogo dall’avente<br />

diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso<br />

ovvero se ciò sia previsto da apposita<br />

clausola (nella fattispecie relativa ad un contratto<br />

di assicurazione stipulato dal vettore in favore<br />

del proprietario delle cose trasportate, la<br />

Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la<br />

sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza<br />

di legittimazione del vettore ad agire contro<br />

l’assicurazione per il pagamento dell’indennizzo,<br />

a seguito della rapina su un furgone<br />

portavalori, dal momento che i valori perduti<br />

non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto,<br />

e che non poteva ravvisarsi nel comportamento<br />

dell’assicurato, che non aveva profittato<br />

dell’assicurazione, il di lui “espresso<br />

consenso” a che il contraente esercitasse i diritti<br />

derivanti dalla polizza, ai sensi del comma 2°<br />

dell’art. 1891 c.c.).<br />

Cass., 28 novembre 2007, Sez. III, n. 24762.<br />

- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />

n. 10/07, pag. 1899.<br />

La morte della parte contumace non produce<br />

automaticamente l’interruzione del processo,<br />

occorrendo invece che l’evento sia notificato o<br />

certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione<br />

di notifica di uno degli atti previsti dall’art.<br />

292 c.p.c., senza che spieghi influenza la<br />

conoscenza acquisita aliunde; tale interruzione<br />

opera di diritto nel senso che si perfeziona nel<br />

momento dell’evento ovvero dalla sua notificazione,<br />

dichiarazione o certificazione indipendentemente<br />

da un provvedimento del giudice,<br />

il quale, però è tenuto a provvedere non appena<br />

abbia notizia del perfezionamento della<br />

fattispecie interruttiva per evitare che sia illegittimamente<br />

svolta ulteriore attività processuale.<br />

La violazione delle norme sull’interruzione del<br />

processo determina la nullità di tutti gli atti<br />

compiuti successivamente al verificarsi dell’evento<br />

interruttivo o alla dichiarazione o notificazione<br />

di esso; tuttavia, trattasi di nullità relativa<br />

eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla<br />

parte nel cui interesse sono poste le norme sull’interruzione,<br />

e, cioè, dalla parte colpita dall’evento<br />

interruttivo. In relazione al giudizio<br />

d’appello introdotto con ricorso (nella specie,<br />

controversia agraria soggetta al rito del lavoro),

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