Iusletter 48 – mag 2008
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ile e, quindi la decisione sulla domanda ovvero<br />
sul capo di domanda che ne era oggetto si intende<br />
passata in cosa giudicata, senza che all’uopo<br />
sia necessaria l’istanza del creditore di attribuzione<br />
all’ordinanza della esecutività ai<br />
sensi dell’art. 647 c.p.c. Allorquando venga proposta<br />
l’opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente<br />
e sia seguita da costituzione tempestiva<br />
oppure venga proposta tempestivamente,<br />
ma sia seguita da una costituzione<br />
tardiva dell’opponente, non sussiste la possibilità<br />
della formulazione da parte del creditore<br />
della richiesta ai sensi dell’art. 647 c.p.c., che si<br />
deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione<br />
o alla mancanza di costituzione dopo<br />
l’opposizione. Qualora in un giudizio di primo<br />
grado sia stata emessa ordinanza ingiuntiva<br />
nei confronti del contumace e costui, a seguito<br />
di regolare notificazione del provvedimento,<br />
non si sia costituito, la successiva definizione<br />
del giudizio con sentenza di<br />
“conferma” dell’ordinanza anziché con ordinanza,<br />
dichiarativa dell’esecutività del provvedimento<br />
stesso ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e<br />
della definizione del giudizio per effetto di<br />
esso, concreta una nuova statuizione sull’oggetto<br />
deciso con il provvedimento ingiuntivo,<br />
da intendersi come consapevole disconoscimento<br />
della sua efficacia di giudicato per la<br />
mancata costituzione del contumace.<br />
Cass.,6 luglio 2007, Sez. I, n. 15297.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano, n. 10/07,<br />
pag. 1826.<br />
La notifica della citazione in appello, non seguita<br />
da iscrizione della causa a ruolo, non consuma<br />
il potere di impugnazione, qualora sia<br />
mancata qualsiasi pronuncia di inammissibilità<br />
od improcedibilità; tuttavia, sebbene la<br />
parte possa notificare ex nuovo l’atto d’appello<br />
(ma non già riassumere la causa, non applicandosi<br />
in questo caso l’art. 307 c.p.c.), è necessario<br />
che ciò avvenga prima dello spirare del<br />
termine dell’impugnazione, il quale non è interrotto<br />
dalla notifica della citazione non<br />
iscritta a ruolo.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 30<br />
Cass., 7 aprile 2006, Sez. I, n. 8242.<br />
- in Int’l Lis, n. 1/07-08, pag. 30.<br />
In tema di notifica di atto a persona non residente,<br />
né dimorante, né domiciliata nella Repubblica<br />
ai sensi della Conv. dell’Aja 11 novembre<br />
1965 relativa alla notifica all’estero di atti<br />
giudiziari in materia civile o commerciale, resa<br />
esecutiva in Italia con l. n. 42/1981, deve ritenersi<br />
affetta da inesistenza la notifica effettuata<br />
a mezzo posta presso l’indirizzo del destinatario<br />
in Argentina, giacché l’Argentina, nel ratificare<br />
detta Conv., si è opposta alla trasmissione<br />
degli atti a mezzo del servizio postale.<br />
Trib. Roma, 11 febbraio <strong>2008</strong> n. 165.<br />
- in Giurisprudenza di Merito,<br />
n. 4/08, pag. 1035.<br />
A fronte della proposizione di un appello fondato<br />
esclusivamente sul motivo di rito costituito<br />
dalla nullità non sanata dell’atto di citazione<br />
di primo primo grado per vizi concernenti<br />
l’editio actionis, il giudice del gravame, dichiarata<br />
la nullità della sentenza impugnata, è<br />
tenuto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 354<br />
c.p.c., a disporre la rinnovazione dell’istruttoria.<br />
Trib. Ivrea, 30 gennaio <strong>2008</strong>, Sez. Lav., n.167.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 1036.<br />
La consulenza tecnica di ufficio c.d. percipiente,<br />
che si riferisce cioè ad un fatto tecnico non accertabile<br />
nella sua intrinseca natura se non con<br />
cognizioni settoriali che il Giudice non possiede,<br />
costituisce fonte oggettiva di prova.<br />
Trib. Torino, 14 dicembre 2007, Sez. III, n. 176.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 1043.<br />
Il provvedimento di liquidazione delle spese<br />
emanato a seguito della dichiarazione dell’estinzione<br />
del giudizio a seguito di rinuncia agli atti<br />
è inimpugnabile ai sensi dell’art. 306 comma 4,<br />
secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che<br />
intenda dolersene può soltanto proporre ricorso<br />
straordinario per cassazione, in virtù dell’art. III<br />
comma 7 Cost..