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Iusletter 48 – mag 2008

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ile e, quindi la decisione sulla domanda ovvero<br />

sul capo di domanda che ne era oggetto si intende<br />

passata in cosa giudicata, senza che all’uopo<br />

sia necessaria l’istanza del creditore di attribuzione<br />

all’ordinanza della esecutività ai<br />

sensi dell’art. 647 c.p.c. Allorquando venga proposta<br />

l’opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente<br />

e sia seguita da costituzione tempestiva<br />

oppure venga proposta tempestivamente,<br />

ma sia seguita da una costituzione<br />

tardiva dell’opponente, non sussiste la possibilità<br />

della formulazione da parte del creditore<br />

della richiesta ai sensi dell’art. 647 c.p.c., che si<br />

deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione<br />

o alla mancanza di costituzione dopo<br />

l’opposizione. Qualora in un giudizio di primo<br />

grado sia stata emessa ordinanza ingiuntiva<br />

nei confronti del contumace e costui, a seguito<br />

di regolare notificazione del provvedimento,<br />

non si sia costituito, la successiva definizione<br />

del giudizio con sentenza di<br />

“conferma” dell’ordinanza anziché con ordinanza,<br />

dichiarativa dell’esecutività del provvedimento<br />

stesso ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e<br />

della definizione del giudizio per effetto di<br />

esso, concreta una nuova statuizione sull’oggetto<br />

deciso con il provvedimento ingiuntivo,<br />

da intendersi come consapevole disconoscimento<br />

della sua efficacia di giudicato per la<br />

mancata costituzione del contumace.<br />

Cass.,6 luglio 2007, Sez. I, n. 15297.<br />

- in Il Massimario del Foro Italiano, n. 10/07,<br />

pag. 1826.<br />

La notifica della citazione in appello, non seguita<br />

da iscrizione della causa a ruolo, non consuma<br />

il potere di impugnazione, qualora sia<br />

mancata qualsiasi pronuncia di inammissibilità<br />

od improcedibilità; tuttavia, sebbene la<br />

parte possa notificare ex nuovo l’atto d’appello<br />

(ma non già riassumere la causa, non applicandosi<br />

in questo caso l’art. 307 c.p.c.), è necessario<br />

che ciò avvenga prima dello spirare del<br />

termine dell’impugnazione, il quale non è interrotto<br />

dalla notifica della citazione non<br />

iscritta a ruolo.<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 30<br />

Cass., 7 aprile 2006, Sez. I, n. 8242.<br />

- in Int’l Lis, n. 1/07-08, pag. 30.<br />

In tema di notifica di atto a persona non residente,<br />

né dimorante, né domiciliata nella Repubblica<br />

ai sensi della Conv. dell’Aja 11 novembre<br />

1965 relativa alla notifica all’estero di atti<br />

giudiziari in materia civile o commerciale, resa<br />

esecutiva in Italia con l. n. 42/1981, deve ritenersi<br />

affetta da inesistenza la notifica effettuata<br />

a mezzo posta presso l’indirizzo del destinatario<br />

in Argentina, giacché l’Argentina, nel ratificare<br />

detta Conv., si è opposta alla trasmissione<br />

degli atti a mezzo del servizio postale.<br />

Trib. Roma, 11 febbraio <strong>2008</strong> n. 165.<br />

- in Giurisprudenza di Merito,<br />

n. 4/08, pag. 1035.<br />

A fronte della proposizione di un appello fondato<br />

esclusivamente sul motivo di rito costituito<br />

dalla nullità non sanata dell’atto di citazione<br />

di primo primo grado per vizi concernenti<br />

l’editio actionis, il giudice del gravame, dichiarata<br />

la nullità della sentenza impugnata, è<br />

tenuto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 354<br />

c.p.c., a disporre la rinnovazione dell’istruttoria.<br />

Trib. Ivrea, 30 gennaio <strong>2008</strong>, Sez. Lav., n.167.<br />

- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />

pag. 1036.<br />

La consulenza tecnica di ufficio c.d. percipiente,<br />

che si riferisce cioè ad un fatto tecnico non accertabile<br />

nella sua intrinseca natura se non con<br />

cognizioni settoriali che il Giudice non possiede,<br />

costituisce fonte oggettiva di prova.<br />

Trib. Torino, 14 dicembre 2007, Sez. III, n. 176.<br />

- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />

pag. 1043.<br />

Il provvedimento di liquidazione delle spese<br />

emanato a seguito della dichiarazione dell’estinzione<br />

del giudizio a seguito di rinuncia agli atti<br />

è inimpugnabile ai sensi dell’art. 306 comma 4,<br />

secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che<br />

intenda dolersene può soltanto proporre ricorso<br />

straordinario per cassazione, in virtù dell’art. III<br />

comma 7 Cost..

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