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Iusletter 48 – mag 2008

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IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 10<br />

La discussa natura giuridica del memorandum di spesa delle carte di credito.<br />

- di Matteo Montanari, in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2837.<br />

L’Autore affronta la dibattuta questione dell’inquadramento dogmatico della carta di credito traendo<br />

spunto da un non proprio recente intervento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, 4 luglio<br />

2006 n. 16102, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) nell’ambito del<br />

quale la Corte di Cassazione si è pronunciata su due distinti principi di diritto in materia di plastic<br />

money, affermando che la natura giuridica delle carte di credito differirebbe da quella dei titoli<br />

di credito ed alle stesse risulterebbe inapplicabile la disciplina prevista dall’art. 1189 c.c..<br />

Nell’ambito dell’articolo in questione, in particolare, oltre ad analizzare la sentenza poc’anzi citata<br />

e a criticarne taluni profili, l’Autore ripercorre le diverse tesi elaborate dalla dottrina in merito<br />

all’inquadramento sistematico dei rapporti contrattuali fra emittente, titolare della carta di credito<br />

ed esercizio commerciale affiliato. (f.s.)<br />

Il formalismo nei contratti dell’intermediazione finanziaria ed il recepimento della Mifid.<br />

- di Luciano Pontiroli e Paolo Duvia, in Giurisprudenza Commerciale, n. 35.1/08, Sez. I, pag. 151.<br />

Nell’articolo in commento, gli Autori, dopo aver: (i) delineato le origini del neo-formalismo contrattuale<br />

(ii) affermato che il ruolo del formalismo nelle direttive comunitarie sembra mutare di<br />

volta in volta (iii) evidenziato che la disciplina italiana dei mercati finanziari aveva introdotto il<br />

requisito formale sin da epoca anteriore all’armonizzazione del diritto dei mercati finanziari avviata<br />

con la Direttiva 93/22/CEE del 10 <strong>mag</strong>gio 1993 e, fino ad epoca recentissima, non si è discostata<br />

da quest’orientamento; (iv) illustrato le disposizioni della direttiva MiFID concernenti la<br />

documentazione del contratto, si soffermano su alcune considerazioni, ossia: a) l’alternativa alla<br />

forma ad substantiam è la responsabilità dell’intermediario per la violazione degli obblighi<br />

d’informazione di cui all’art. 19 MiFID; b) la soluzione prospettata al punto precedente non appare<br />

in alcun modo in contraddizione con l’esigenza di protezione degli investitori, allineando<br />

anzi la disciplina della prestazione dei servizi d’investimento a quella dell’appello al pubblico risparmio.<br />

L’intero sistema di protezione degli investitori di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 ha al suo<br />

centro l’informazione degli emittenti al mercato e delle imprese d’investimento agli investitori;<br />

c) la preoccupazione di assicurare l’informazione è dominante nella disciplina delle offerte di strumenti<br />

finanziari; d) il legislatore primario ed il regolatore si sono preoccupati di garantire<br />

l’informazione degli investitori intesi come insieme di soggetti che accedono al mercato o che potrebbero<br />

accedervi; e) la protezione degli investitori nel mercato primario sul piano civilistico è<br />

affidata alla responsabilità extracontrattuale; allo stesso modo, le regole di comportamento dettate<br />

dal d.lgs. n. 58 del 1998 per le imprese che prestano servizi d’investimento e per le gestioni<br />

collettive trovano il loro migliore presidio nella responsabilità civile degli intermediari, nelle sue<br />

varie declinazioni; f) la rinuncia a mantenere il presidio della nullità in favore di un più ampio<br />

impiego della responsabilità civile anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi d’informazione<br />

non creerebbe problemi di coerenza con il sistema. (b.b.)<br />

Un approccio semplificato alle nuove norme con interpretazioni elaborate dal notariato.<br />

- di Mauro Leo, in Guida al Diritto, n. 17/08, pag. 114.<br />

Nell’articolo in esame, l’Autore informa che le Faq (Frequently asked questions) in materia di normativa<br />

antiriciclaggio, redatte a cura del gruppo di studio antiriciclaggio istituito presso il Consiglio<br />

nazionale del Notariato, sono state elaborate con l’obiettivo di soddisfare una prima esigenza<br />

informativa di base, consentendo ai notai, impegnati in prima linea nel contrasto al riciclaggio<br />

di proventi criminosi e al finanziamento del terrorismo, un facile approccio alle problematiche<br />

poste dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della terza direttiva in materia (ossia,<br />

la direttiva 2005/60/CE).

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