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Iusletter 48 – mag 2008

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Diritto Bancario e Finanziario<br />

Cass., 19 dicembre 2007, Sez. Un, n. 26724.<br />

- in Il Corriere Giuridico, n. 2/08, pag. 223.<br />

La violazione dei doveri d’informazione del<br />

cliente e di corretta esecuzione delle operazioni<br />

che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati<br />

alla prestazione dei servizi d’investimento<br />

finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale,<br />

con conseguente obbligo di risarcimento<br />

dei danni, ove tali violazioni avvengano<br />

nella fase precedente o coincidente con la<br />

stipulazione del contratto d’intermediazione<br />

destinato a regolare i successivi rapporti tra le<br />

parti; può invece dar luogo a responsabilità<br />

contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione<br />

del predetto contratto, ove si tratti di<br />

violazioni riguardanti le operazioni d’investimento<br />

o disinvestimento compiute in esecuzione<br />

del contratto d’intermediazione finanziaria in<br />

questione. In nessun caso, in difetto di previsione<br />

normativa in tal senso, la violazione dei<br />

suaccennati doveri di comporta mento può però<br />

determinare la nullità del contratto d’intermediazione,<br />

o dei singoli atti negoziali conseguenti,<br />

a norma dell’art. 1418 comma 1 c.c..<br />

Cass., 12 luglio 2007, Sez. I, n. 15621.<br />

- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />

n. 10/07, pag. 1827.<br />

La l. 28 febbraio 2001 n. 24 di conversione del<br />

d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione<br />

autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108,<br />

che ha fissato la valutazione della natura usuraia<br />

dei tassi d’interesse al momento della convenzione<br />

e non a quello della dazione, non si<br />

applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le<br />

fattispecie negoziali che possano contenere la<br />

pattuizione d’interesse usurai, salvo che il rapporto<br />

contrattuale non sia esaurito anteriormente<br />

alla data di entrata in vigore dalla l. 7<br />

marzo 1996 n. 108, senza che rilevi la pendenza<br />

successiva di una controversia riguardante<br />

le ragioni di credito di una delle parti, dovendo<br />

trovare applicazione, in tale fattispecie,<br />

l’ordinaria disciplina della successione delle<br />

leggi nel tempo.<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 20<br />

Cass., 26 giugno 2007, Sez. Un., n. 14712.<br />

- in Diritto e Pratiche delle Società,<br />

n. 22/07, pag. 60.<br />

Deve essere riconosciuta natura contrattuale<br />

alla responsabilità delle banche giratarie per<br />

l’incasso di un assegno non trasferibile, benché<br />

non sia necessario a tal fine postulare che questa<br />

operi in veste di mandataria della banca su<br />

cui grava l’obbligazione cartolare di pagamento.<br />

La responsabilità delle banche negoziatrici consegue<br />

all’inadempimento di un obbligo di protezione<br />

che opera nei confronti di tutti i soggetti<br />

interessati alla regolare circolazione del titolo e<br />

al buon fine della sottostante operazione: obbligo<br />

preesistente, specifico e volontariamente<br />

assunto. Il che conduce al di fuori dell’ambito<br />

della responsabilità aquiliana, non permette di<br />

configurare un caso di responsabilità ex legge<br />

(intesa come responsabilità di fatto lecito) e<br />

porta invece a concludere per la natura (lato<br />

sensu) contrattuale delle responsabilità ricadente<br />

sulla banca a norma dell’art. 43, comma<br />

2, legge assegni. (Massima non ufficiale).<br />

Cass., 26 giugno 2007, Sez. Unite Civili,<br />

n. 14712.<br />

- in Il Corriere Giuridico, n. 12/07,<br />

pag. 1706.<br />

La responsabilità per inesatto pagamento da<br />

parte della banca che negozia un assegno non<br />

trasferibile è di natura contrattuale per violazione<br />

dell’obbligo di protezione da considerarsi<br />

operante nei confronti di tutti i beneficiari del<br />

titolo di credito.<br />

Cass., 4 luglio 2006, Sez. III n. 16102.<br />

- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2837, con<br />

nota di Matteo Montanari.<br />

In tema di responsabilità contrattuale nel rapporto<br />

tra l’emittente una carta di credito e<br />

l’esercente, questi, nell’accettare i pagamenti<br />

da parte del titolare della carta, è tenuto all’adempimento<br />

del contratto secondo il criterio<br />

di cui l’art. 1176 c. c., usando la diligenza del<br />

buon padre di famiglia, mentre restano inapplicabili<br />

le norme di cui all’art. 1189 c.c., relativa<br />

al pagamento al creditore apparente, e<br />

altresì l’art. 1992 c.c., che concerne<br />

l’adempimento in relazione alla presentazione<br />

di un titolo di credito, al quale non è equipara-

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