Iusletter 48 – mag 2008
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Diritto Bancario e Finanziario<br />
Cass., 19 dicembre 2007, Sez. Un, n. 26724.<br />
- in Il Corriere Giuridico, n. 2/08, pag. 223.<br />
La violazione dei doveri d’informazione del<br />
cliente e di corretta esecuzione delle operazioni<br />
che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati<br />
alla prestazione dei servizi d’investimento<br />
finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale,<br />
con conseguente obbligo di risarcimento<br />
dei danni, ove tali violazioni avvengano<br />
nella fase precedente o coincidente con la<br />
stipulazione del contratto d’intermediazione<br />
destinato a regolare i successivi rapporti tra le<br />
parti; può invece dar luogo a responsabilità<br />
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione<br />
del predetto contratto, ove si tratti di<br />
violazioni riguardanti le operazioni d’investimento<br />
o disinvestimento compiute in esecuzione<br />
del contratto d’intermediazione finanziaria in<br />
questione. In nessun caso, in difetto di previsione<br />
normativa in tal senso, la violazione dei<br />
suaccennati doveri di comporta mento può però<br />
determinare la nullità del contratto d’intermediazione,<br />
o dei singoli atti negoziali conseguenti,<br />
a norma dell’art. 1418 comma 1 c.c..<br />
Cass., 12 luglio 2007, Sez. I, n. 15621.<br />
- in Il Massimario del Foro Italiano,<br />
n. 10/07, pag. 1827.<br />
La l. 28 febbraio 2001 n. 24 di conversione del<br />
d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione<br />
autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108,<br />
che ha fissato la valutazione della natura usuraia<br />
dei tassi d’interesse al momento della convenzione<br />
e non a quello della dazione, non si<br />
applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le<br />
fattispecie negoziali che possano contenere la<br />
pattuizione d’interesse usurai, salvo che il rapporto<br />
contrattuale non sia esaurito anteriormente<br />
alla data di entrata in vigore dalla l. 7<br />
marzo 1996 n. 108, senza che rilevi la pendenza<br />
successiva di una controversia riguardante<br />
le ragioni di credito di una delle parti, dovendo<br />
trovare applicazione, in tale fattispecie,<br />
l’ordinaria disciplina della successione delle<br />
leggi nel tempo.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 20<br />
Cass., 26 giugno 2007, Sez. Un., n. 14712.<br />
- in Diritto e Pratiche delle Società,<br />
n. 22/07, pag. 60.<br />
Deve essere riconosciuta natura contrattuale<br />
alla responsabilità delle banche giratarie per<br />
l’incasso di un assegno non trasferibile, benché<br />
non sia necessario a tal fine postulare che questa<br />
operi in veste di mandataria della banca su<br />
cui grava l’obbligazione cartolare di pagamento.<br />
La responsabilità delle banche negoziatrici consegue<br />
all’inadempimento di un obbligo di protezione<br />
che opera nei confronti di tutti i soggetti<br />
interessati alla regolare circolazione del titolo e<br />
al buon fine della sottostante operazione: obbligo<br />
preesistente, specifico e volontariamente<br />
assunto. Il che conduce al di fuori dell’ambito<br />
della responsabilità aquiliana, non permette di<br />
configurare un caso di responsabilità ex legge<br />
(intesa come responsabilità di fatto lecito) e<br />
porta invece a concludere per la natura (lato<br />
sensu) contrattuale delle responsabilità ricadente<br />
sulla banca a norma dell’art. 43, comma<br />
2, legge assegni. (Massima non ufficiale).<br />
Cass., 26 giugno 2007, Sez. Unite Civili,<br />
n. 14712.<br />
- in Il Corriere Giuridico, n. 12/07,<br />
pag. 1706.<br />
La responsabilità per inesatto pagamento da<br />
parte della banca che negozia un assegno non<br />
trasferibile è di natura contrattuale per violazione<br />
dell’obbligo di protezione da considerarsi<br />
operante nei confronti di tutti i beneficiari del<br />
titolo di credito.<br />
Cass., 4 luglio 2006, Sez. III n. 16102.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2837, con<br />
nota di Matteo Montanari.<br />
In tema di responsabilità contrattuale nel rapporto<br />
tra l’emittente una carta di credito e<br />
l’esercente, questi, nell’accettare i pagamenti<br />
da parte del titolare della carta, è tenuto all’adempimento<br />
del contratto secondo il criterio<br />
di cui l’art. 1176 c. c., usando la diligenza del<br />
buon padre di famiglia, mentre restano inapplicabili<br />
le norme di cui all’art. 1189 c.c., relativa<br />
al pagamento al creditore apparente, e<br />
altresì l’art. 1992 c.c., che concerne<br />
l’adempimento in relazione alla presentazione<br />
di un titolo di credito, al quale non è equipara-