Iusletter 48 – mag 2008
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Credito al Consumo, Leasing e Factoring<br />
Coordinamento degli artt. 33 e ss Cod. Cons. con gli artt. 1341 e 1342 c.c..<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 36<br />
La dottrina si è posta il problema del coordinamento degli artt. 33 ss. del Cod. Cons. con gli artt.<br />
1341 e 1342 del c.c., aventi ad oggetto la protezione del consumatore nell’ipotesi di clausole vessatorie<br />
contenute nei contratti conclusi mediante formulari.<br />
L'art. 1341 c.c. offre al consumatore una protezione formale in quanto la specifica approvazione<br />
scritta non impedisce che una clausola, pur vessatoria, sia inserita nel contratto e disciplini il rapporto<br />
tra le parti.<br />
Inoltre, il rispetto del requisito formale non implica che il consumatore inesperto abbia compreso<br />
gli effetti della clausola vessatoria e che l'abbia realmente voluta.<br />
Gli artt. 33 e ss., consentendo un controllo di merito sul contenuto della clausola, predispongono<br />
una tutela sostanziale del consumatore, pertanto le disposizioni ritenute vessatorie non sono vincolanti<br />
e ciò a prescindere da qualsiasi circostanza formale.<br />
Atteso che gli articoli 1341 c.c. e 33 e ss. prevedono due tipi di tutela diversi, si può ipotizzare un'applicazione<br />
concorrente così da avere un duplice sistema di controllo: il primo, formale, opererebbe<br />
preventivamente, e il secondo, di merito, si applicherebbe previo rispetto del requisito di forma.<br />
Occorre domandarsi se, ove la clausola sia dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 1341 comma 2<br />
c.c., vi sia il rischio dell'inefficacia dell'intero contratto in applicazione dell'art. 1419 comma 1 c.c..<br />
La risposta è negativa per l'assorbente considerazione che se si discute della validità di un contratto<br />
tra consumatore e professionista viene in rilievo solo l'art. 36 comma I, norma di carattere<br />
speciale rispetto all'art. 1341 comma 2 c.c..<br />
Più complesso appare il seguente caso: se una clausola in concreto non dia luogo ad uno squilibrio<br />
ai sensi degli art. 33 ss. perché bilanciata dalla previsione di un prezzo conveniente per il consumatore,<br />
ma non risulti specificamente approvata per iscritto, deve ritenersi inefficace ai sensi<br />
dell'art. 1341 comma 2 c.c.? La risposta affermativa contrasta con il dettato normativo.<br />
Sotto il primo profilo l'inefficacia della clausola ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. opererebbe a<br />
prescindere dall'esistenza dello squilibrio contrattuale; il consumatore conseguentemente potrebbe<br />
approfittare della mancata sottoscrizione per alterare, a proprio vantaggio, l'equilibrio contrattuale.<br />
Ritenere applicabili al contratto tra consumatore e professionista gli artt. 1341 e 1342 c.c. non rafforza<br />
la tutela del consumatore perché il controllo sul contenuto rende superfluo quello sulla sottoscrizione.<br />
Si può semmai asserire che la verifica della sottoscrizione sia operazione più semplice<br />
rispetto all’accertamento dello squilibrio contrattuale ma, basandosi solo sul requisito<br />
formale, si corre il rischio di alterare l'equilibrio contrattuale in assenza di un'esigenza di protezione<br />
dei consumatore. Quanto al secondo profilo attinente al rapporto tra l'art. 1341 comma 2<br />
c.c. e la normativa sui contratti del consumatore in generale, il nuovo art. 1469 bis c.c. sancisce<br />
che “le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate<br />
dal Cod. Cons. o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore“, e l'art. 38, in ossequio<br />
al principio di specialità, prevede che “per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi<br />
tra il consumatore e il professionista si applicano le disposizioni del c.c..<br />
PAOLA GUIDI (p.guidi@lascalaw.com)<br />
SABRINA SAVAZZI (s.savazzi@lascalaw.com)<br />
LAURA TERENZI (l.terenzi@lascalaw.com)