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Iusletter 48 – mag 2008

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Credito al Consumo, Leasing e Factoring<br />

Coordinamento degli artt. 33 e ss Cod. Cons. con gli artt. 1341 e 1342 c.c..<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Osservatori | 36<br />

La dottrina si è posta il problema del coordinamento degli artt. 33 ss. del Cod. Cons. con gli artt.<br />

1341 e 1342 del c.c., aventi ad oggetto la protezione del consumatore nell’ipotesi di clausole vessatorie<br />

contenute nei contratti conclusi mediante formulari.<br />

L'art. 1341 c.c. offre al consumatore una protezione formale in quanto la specifica approvazione<br />

scritta non impedisce che una clausola, pur vessatoria, sia inserita nel contratto e disciplini il rapporto<br />

tra le parti.<br />

Inoltre, il rispetto del requisito formale non implica che il consumatore inesperto abbia compreso<br />

gli effetti della clausola vessatoria e che l'abbia realmente voluta.<br />

Gli artt. 33 e ss., consentendo un controllo di merito sul contenuto della clausola, predispongono<br />

una tutela sostanziale del consumatore, pertanto le disposizioni ritenute vessatorie non sono vincolanti<br />

e ciò a prescindere da qualsiasi circostanza formale.<br />

Atteso che gli articoli 1341 c.c. e 33 e ss. prevedono due tipi di tutela diversi, si può ipotizzare un'applicazione<br />

concorrente così da avere un duplice sistema di controllo: il primo, formale, opererebbe<br />

preventivamente, e il secondo, di merito, si applicherebbe previo rispetto del requisito di forma.<br />

Occorre domandarsi se, ove la clausola sia dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 1341 comma 2<br />

c.c., vi sia il rischio dell'inefficacia dell'intero contratto in applicazione dell'art. 1419 comma 1 c.c..<br />

La risposta è negativa per l'assorbente considerazione che se si discute della validità di un contratto<br />

tra consumatore e professionista viene in rilievo solo l'art. 36 comma I, norma di carattere<br />

speciale rispetto all'art. 1341 comma 2 c.c..<br />

Più complesso appare il seguente caso: se una clausola in concreto non dia luogo ad uno squilibrio<br />

ai sensi degli art. 33 ss. perché bilanciata dalla previsione di un prezzo conveniente per il consumatore,<br />

ma non risulti specificamente approvata per iscritto, deve ritenersi inefficace ai sensi<br />

dell'art. 1341 comma 2 c.c.? La risposta affermativa contrasta con il dettato normativo.<br />

Sotto il primo profilo l'inefficacia della clausola ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. opererebbe a<br />

prescindere dall'esistenza dello squilibrio contrattuale; il consumatore conseguentemente potrebbe<br />

approfittare della mancata sottoscrizione per alterare, a proprio vantaggio, l'equilibrio contrattuale.<br />

Ritenere applicabili al contratto tra consumatore e professionista gli artt. 1341 e 1342 c.c. non rafforza<br />

la tutela del consumatore perché il controllo sul contenuto rende superfluo quello sulla sottoscrizione.<br />

Si può semmai asserire che la verifica della sottoscrizione sia operazione più semplice<br />

rispetto all’accertamento dello squilibrio contrattuale ma, basandosi solo sul requisito<br />

formale, si corre il rischio di alterare l'equilibrio contrattuale in assenza di un'esigenza di protezione<br />

dei consumatore. Quanto al secondo profilo attinente al rapporto tra l'art. 1341 comma 2<br />

c.c. e la normativa sui contratti del consumatore in generale, il nuovo art. 1469 bis c.c. sancisce<br />

che “le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate<br />

dal Cod. Cons. o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore“, e l'art. 38, in ossequio<br />

al principio di specialità, prevede che “per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi<br />

tra il consumatore e il professionista si applicano le disposizioni del c.c..<br />

PAOLA GUIDI (p.guidi@lascalaw.com)<br />

SABRINA SAVAZZI (s.savazzi@lascalaw.com)<br />

LAURA TERENZI (l.terenzi@lascalaw.com)

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