10.08.2013 Views

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

Iusletter 48 – mag 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 8<br />

Elemento centrale attorno al quale ruota l’azione collettiva risarcitoria è il meccanismo qualificato<br />

come OPT IN, che prevede cioè la facoltà di adesione dei singoli consumatori o utenti che<br />

vogliono beneficiarne. Accanto all’adesione, che può avvenire fino all’udienza di precisazione<br />

delle conclusioni in appello (ed anche questa scelta non è stata esente da critiche), il legislatore<br />

ha espressamente previsto la possibilità dell’intervento del singolo consumatore o utente per proporre<br />

una domanda avente il medesimo oggetto.<br />

L’articolo continua con l’analisi dei commi successivi dell’art. 140 bis, relativamente alla pronuncia<br />

<strong>–</strong> del Tribunale in composizione collegiale - sull’ammissibilità e sulla conseguente pubblicità<br />

dell’azione (a cura del soggetto che ha introdotto il processo) e dei suoi contenuti.<br />

Il giudicato poi si formerà solo sui diritti di coloro che aderiranno o interverranno nell’azione.<br />

L’Autore fornisce inoltre un dettagliato esame della fase di liquidazione del danno <strong>–</strong> o alla restituzione<br />

delle somme <strong>–</strong> degli aderenti al processo collettivo.<br />

L’articolo si chiude con un rapido confronto con alcuni modelli di azioni collettive in altri ordinamenti<br />

(francese, inglese, brasiliano ed americano) ed alcune riflessioni conclusive che evidenziano<br />

le peculiarità dell’azione introdotta rispetto all’azione collettiva inibitoria delle associazioni. (c.f.)<br />

Stabilizzazione della compagine e clausole di lock-up sociali e parasociali.<br />

- di Carlo Felice Giampaolino, in Rivista delle Società, n. 1/08, pag. 1<strong>48</strong>.<br />

L’articolo segnalato commenta l’introduzione, a seguito della riforma del diritto societario, della<br />

possibilità di inserire negli statuti sociali il divieto <strong>–</strong> per un determinato periodo di tempo <strong>–</strong> della<br />

partecipazione azionaria, nonché la clausola di mero gradimento di cui all’art. 2355 bis c.c..<br />

L’Autore tratta una serie di questioni derivanti dalla citata innovazione legislativa.<br />

Innanzitutto, affronta il tema della derogabilità del divieto, domandandosi se i soci vincolati da una<br />

disposizione statutaria a non alienare possano prevedere, sempre statutariamente, una deroga a<br />

tale divieto e, a tal fine, effettua una valutazione comparativa riguardo a quanto stabilito dal<br />

codice civile con riferimento alle società a responsabilità limitata.<br />

Nel risolvere positivamente l’anzidetta questione l’autore muove dall’inquadramento sistematico<br />

della clausola di divieto derogabile e conclude che quella debba essere qualificata come sub-fattispecie<br />

della clausola di divieto piuttosto che una clausola di gradimento a tempo. Tale conclusione<br />

è raggiunta attraverso un’approfondita analisi della ratio sottostante la disciplina delle due<br />

ipotesi, ovverosia la stabilità della compagine sociale, da un lato, e la protezione di talune caratteristiche<br />

di detta compagine, dall’altro lato.<br />

L’Autore analizza, poi, i limiti (necessità di una delibera assembleare?) e l’ambito (possibilità di<br />

stabilire un dies a quo in modo difforme da quanto previsto ex lege / possibilità di durata ultraquinquennale)<br />

della deroga.<br />

Da ultimo è analizzato il correlato argomento della stabilizzazione della compagine sociale<br />

nelle società quotate realizzato, tipicamente, attraverso la stipulazione di appositi patti<br />

parasociali cd. di lock up.<br />

In particolare sono trattate due questioni: (i) posto che il socio stipulante il patto parasociale<br />

può recedere condizionatamente all’adesione ad un’offerta pubblica, ci si chiede se sia possibile<br />

regolare convenzionalmente le conseguenze del recesso in modo da garantire l’exit del socio<br />

in modo neutrale rispetto all’offerta ma anche in modo coerente con l’interesse di altri soci<br />

interessati ad acquistare la partecipazione; (ii) nel caso in cui le partecipazioni nella società quotata<br />

siano acquistate attraverso un veicolo di investimento di più soggetti il cui statuto preveda<br />

regole ad hoc per l’adesione della società veicolo ad un’offerta pubblica di acquisto lanciata<br />

sulle azioni quotate ci si domanda se debba essere giustificata la resistenza delle clausole<br />

statutarie rispetto al recesso del socio.<br />

Al primo quesito è data risposta affermativa nel caso di convenzioni che attribuiscano, almeno a<br />

parità di condizioni, ad altri soggetti l’opzione di acquisto sulle azioni per le quali si intende aderire

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!