Iusletter 48 – mag 2008
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IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 8<br />
Elemento centrale attorno al quale ruota l’azione collettiva risarcitoria è il meccanismo qualificato<br />
come OPT IN, che prevede cioè la facoltà di adesione dei singoli consumatori o utenti che<br />
vogliono beneficiarne. Accanto all’adesione, che può avvenire fino all’udienza di precisazione<br />
delle conclusioni in appello (ed anche questa scelta non è stata esente da critiche), il legislatore<br />
ha espressamente previsto la possibilità dell’intervento del singolo consumatore o utente per proporre<br />
una domanda avente il medesimo oggetto.<br />
L’articolo continua con l’analisi dei commi successivi dell’art. 140 bis, relativamente alla pronuncia<br />
<strong>–</strong> del Tribunale in composizione collegiale - sull’ammissibilità e sulla conseguente pubblicità<br />
dell’azione (a cura del soggetto che ha introdotto il processo) e dei suoi contenuti.<br />
Il giudicato poi si formerà solo sui diritti di coloro che aderiranno o interverranno nell’azione.<br />
L’Autore fornisce inoltre un dettagliato esame della fase di liquidazione del danno <strong>–</strong> o alla restituzione<br />
delle somme <strong>–</strong> degli aderenti al processo collettivo.<br />
L’articolo si chiude con un rapido confronto con alcuni modelli di azioni collettive in altri ordinamenti<br />
(francese, inglese, brasiliano ed americano) ed alcune riflessioni conclusive che evidenziano<br />
le peculiarità dell’azione introdotta rispetto all’azione collettiva inibitoria delle associazioni. (c.f.)<br />
Stabilizzazione della compagine e clausole di lock-up sociali e parasociali.<br />
- di Carlo Felice Giampaolino, in Rivista delle Società, n. 1/08, pag. 1<strong>48</strong>.<br />
L’articolo segnalato commenta l’introduzione, a seguito della riforma del diritto societario, della<br />
possibilità di inserire negli statuti sociali il divieto <strong>–</strong> per un determinato periodo di tempo <strong>–</strong> della<br />
partecipazione azionaria, nonché la clausola di mero gradimento di cui all’art. 2355 bis c.c..<br />
L’Autore tratta una serie di questioni derivanti dalla citata innovazione legislativa.<br />
Innanzitutto, affronta il tema della derogabilità del divieto, domandandosi se i soci vincolati da una<br />
disposizione statutaria a non alienare possano prevedere, sempre statutariamente, una deroga a<br />
tale divieto e, a tal fine, effettua una valutazione comparativa riguardo a quanto stabilito dal<br />
codice civile con riferimento alle società a responsabilità limitata.<br />
Nel risolvere positivamente l’anzidetta questione l’autore muove dall’inquadramento sistematico<br />
della clausola di divieto derogabile e conclude che quella debba essere qualificata come sub-fattispecie<br />
della clausola di divieto piuttosto che una clausola di gradimento a tempo. Tale conclusione<br />
è raggiunta attraverso un’approfondita analisi della ratio sottostante la disciplina delle due<br />
ipotesi, ovverosia la stabilità della compagine sociale, da un lato, e la protezione di talune caratteristiche<br />
di detta compagine, dall’altro lato.<br />
L’Autore analizza, poi, i limiti (necessità di una delibera assembleare?) e l’ambito (possibilità di<br />
stabilire un dies a quo in modo difforme da quanto previsto ex lege / possibilità di durata ultraquinquennale)<br />
della deroga.<br />
Da ultimo è analizzato il correlato argomento della stabilizzazione della compagine sociale<br />
nelle società quotate realizzato, tipicamente, attraverso la stipulazione di appositi patti<br />
parasociali cd. di lock up.<br />
In particolare sono trattate due questioni: (i) posto che il socio stipulante il patto parasociale<br />
può recedere condizionatamente all’adesione ad un’offerta pubblica, ci si chiede se sia possibile<br />
regolare convenzionalmente le conseguenze del recesso in modo da garantire l’exit del socio<br />
in modo neutrale rispetto all’offerta ma anche in modo coerente con l’interesse di altri soci<br />
interessati ad acquistare la partecipazione; (ii) nel caso in cui le partecipazioni nella società quotata<br />
siano acquistate attraverso un veicolo di investimento di più soggetti il cui statuto preveda<br />
regole ad hoc per l’adesione della società veicolo ad un’offerta pubblica di acquisto lanciata<br />
sulle azioni quotate ci si domanda se debba essere giustificata la resistenza delle clausole<br />
statutarie rispetto al recesso del socio.<br />
Al primo quesito è data risposta affermativa nel caso di convenzioni che attribuiscano, almeno a<br />
parità di condizioni, ad altri soggetti l’opzione di acquisto sulle azioni per le quali si intende aderire