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Iusletter 48 – mag 2008

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IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Attualità normative | 6<br />

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 9 giugno <strong>2008</strong> al seguente<br />

indirizzo: CONSOB <strong>–</strong> Divisione Studi Giuridici, Via G. B. Martini, n. 3 - 00198 ROMA,<br />

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it. (b.b.)<br />

D.M. 2 aprile <strong>2008</strong>: Rideterminazione delle percentuali di concorso<br />

al reddito complessivo.<br />

Attraverso il predetto Decreto, pubblicato in G.U. n. 90 del 16 aprile <strong>2008</strong>, Il Ministero dell’Economia<br />

e delle finanze, ha provveduto alla Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito<br />

complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47,<br />

comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato<br />

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<br />

La riderminazione di tali percentuali si è resa necessaria al fine di mantenere invariato il carico<br />

fiscale complessivo, dopo la riduzione dell’aliquota Ires dal 33% a 27,5% introdotta dalla Legge<br />

finanziaria del <strong>2008</strong>.<br />

Secondo quanto previsto nel decreto i dividendi percepiti (da soggetti non IRES), a seguito della<br />

distribuzione di utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre<br />

2007, sono imponibili per il 49,72% del loro ammontare (la percentuale resta al 40% se i dividendi<br />

si riferiscono a utili formatisi in esercizi precedenti).<br />

Sono, altresì, imponibili per il 49,72% del loro ammontare, le plusvalenze derivanti dalla cessione<br />

di partecipazioni qualificate realizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, da parte di persone fisiche<br />

(e altri soggetti) che le detengono al di fuori del regime di impresa. Resta ferma la misura del<br />

40% cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente<br />

al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere<br />

dalla stessa data.<br />

Sono, invece, esenti limitatamente al 50,28 % del loro ammontare, le plusvalenze derivanti dalla<br />

cessione di partecipazioni qualificate, effettuate da soggetti che le detenevano in regime di impresa<br />

realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009. La stessa percentuale si applica per la determinazione<br />

della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.<br />

(a.dc.)

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