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Iusletter 48 – mag 2008

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Processo esecutivo e provvedimenti<br />

sommari<br />

Cass., 15 <strong>mag</strong>gio 2007, Sez. Lav., n. 11095.<br />

- in Il Corriere Giuridico, n. 12/07, pag. 1714,<br />

con nota di Marcella Negri.<br />

In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio<br />

di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora<br />

alla pronunzia del decreto sia seguita opposizione<br />

e questa sia stata accolta, e<br />

successivamente la sentenza di merito sia stata<br />

a sua volta cassata con rinvio alla Corte di Cassazione,<br />

nel caso in cui il processo non sia stato<br />

riassunto in termine non deve trovare applicazione<br />

il disposto dell’art. 653 c.p.c., a mente<br />

del quale a seguito dell’estinzione del processo<br />

di opposizione il decreto che non ne sia munito<br />

acquista efficacia esecutiva, ma il disposto<br />

dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla<br />

mancata riassunzione del giudizio in sede di<br />

rinvio consegue l’estinzione dell’intero procedimento<br />

e, quindi, l’inefficacia anche del decreto<br />

ingiuntivo opposto.<br />

Cass., 15 marzo 2007, Sez. lav., n. 6047.<br />

- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 238.<br />

La rinuncia del debitore alla prescrizione del decreto<br />

al capitale comporta rinuncia alla prescrizione<br />

del decreto agli interessi, salva la facoltà<br />

di limitare gli effetti di tale rinuncia, dichiarando<br />

che essa si riferisce soltanto al capitale.<br />

Cass., 30 giugno 2006, Sez. II, n. 15084.<br />

- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2845.<br />

Il principio secondo il quale il creditore che<br />

abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei<br />

confronti del debitore ha esaurito il suo diritto<br />

di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere<br />

ex nuovo un decreto ingiuntivo contro<br />

il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo<br />

stesso oggetto, trova deroga nei casi in cui la domanda<br />

di condanna rivolta al giudice, nella<br />

preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale,<br />

non mira alla duplicazione del titolo già<br />

conseguito, ma è diretta a far valere una situazione<br />

giuridica che non ha trovato esaustiva<br />

tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato<br />

ulteriore rispetto alla lesione denunziata<br />

(in applicazione del succitato principio di<br />

diritto la Suprema Corte, pur in presenza di<br />

IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 32<br />

provvedimento, avente già efficacia di titolo<br />

esecutivo, di liquidazione del compenso a un<br />

consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto proponibile<br />

la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo<br />

per il pagamento del medesimo compenso,<br />

non costituendo il primo provvedimento<br />

titolo per l’iscrizione di ipoteca giustiziale e<br />

così sussistendo un interesse del creditore a<br />

precostituirsi un titolo che offrisse <strong>mag</strong>giori<br />

garanzie, in quanto spiegato effetto anche al di<br />

fuori del processo esecutivo e nei confronti dei<br />

vari terzi).<br />

L’assenza di interesse ad agire, richiesto per<br />

qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., è rilevabile<br />

anche d’ufficio in ogni stato e grado del<br />

procedimento, salva la formazione di un giudicato<br />

sul punto, poiché l’esistenza di una utilità<br />

concreta al giudizio costituisce un requisito per<br />

la trattazione del merito della domanda (nella<br />

specie relativa all’emissione di decreto ingiuntivo<br />

per il pagamento del compenso a un consulente<br />

tecnico d’ufficio, in presenza di provvedimento<br />

di liquidazione del medesimo compenso<br />

avente già efficacia di titolo esecutivo, la<br />

Suprema Corte, affermando il principio di cui<br />

sopra, ha confermato la sentenza di merito che<br />

aveva respinto l’eccezione sul punto).<br />

Trib. Macerata, 7 novembre 2007.<br />

- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />

pag. 179.<br />

È ammissibile la tutela anticipatoria ex art.<br />

700 c.p.c., volta a porre riparo al pregiudizio<br />

derivante dalla avvenuta pubblicazione di un<br />

protesto a proprio carico. Il procedimento non<br />

può svolgersi nei confronti della C.C.I.A.A. e<br />

non può condurre ad un ordine, a questa diretto,<br />

di sospendere la pubblicazione del protesto.<br />

Per escudere la pubblicazione di un protesto<br />

sul relativo Bollettino, tenuto dalla<br />

C.C.I.A.A. è necessario - dovendo il giudizio ex<br />

art. 700 c.p.c. avere la medesima conformazione<br />

sia soggettiva che oggettiva del successivo<br />

giudizio ordinario - un accertamento, tra<br />

le parti, dell’illegittimità o dell’erroneità del<br />

protesto, ovvero dell’inesistenza dell’obbligazione<br />

cambiaria di colui contro il quale il protesto<br />

stesso sia stato levato.

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