Iusletter 48 – mag 2008
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Processo esecutivo e provvedimenti<br />
sommari<br />
Cass., 15 <strong>mag</strong>gio 2007, Sez. Lav., n. 11095.<br />
- in Il Corriere Giuridico, n. 12/07, pag. 1714,<br />
con nota di Marcella Negri.<br />
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio<br />
di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora<br />
alla pronunzia del decreto sia seguita opposizione<br />
e questa sia stata accolta, e<br />
successivamente la sentenza di merito sia stata<br />
a sua volta cassata con rinvio alla Corte di Cassazione,<br />
nel caso in cui il processo non sia stato<br />
riassunto in termine non deve trovare applicazione<br />
il disposto dell’art. 653 c.p.c., a mente<br />
del quale a seguito dell’estinzione del processo<br />
di opposizione il decreto che non ne sia munito<br />
acquista efficacia esecutiva, ma il disposto<br />
dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla<br />
mancata riassunzione del giudizio in sede di<br />
rinvio consegue l’estinzione dell’intero procedimento<br />
e, quindi, l’inefficacia anche del decreto<br />
ingiuntivo opposto.<br />
Cass., 15 marzo 2007, Sez. lav., n. 6047.<br />
- in Il Foro Italiano, n. 1/08, pag. 238.<br />
La rinuncia del debitore alla prescrizione del decreto<br />
al capitale comporta rinuncia alla prescrizione<br />
del decreto agli interessi, salva la facoltà<br />
di limitare gli effetti di tale rinuncia, dichiarando<br />
che essa si riferisce soltanto al capitale.<br />
Cass., 30 giugno 2006, Sez. II, n. 15084.<br />
- in Giustizia Civile, n. 12/07, pag. 2845.<br />
Il principio secondo il quale il creditore che<br />
abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei<br />
confronti del debitore ha esaurito il suo diritto<br />
di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere<br />
ex nuovo un decreto ingiuntivo contro<br />
il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo<br />
stesso oggetto, trova deroga nei casi in cui la domanda<br />
di condanna rivolta al giudice, nella<br />
preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale,<br />
non mira alla duplicazione del titolo già<br />
conseguito, ma è diretta a far valere una situazione<br />
giuridica che non ha trovato esaustiva<br />
tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato<br />
ulteriore rispetto alla lesione denunziata<br />
(in applicazione del succitato principio di<br />
diritto la Suprema Corte, pur in presenza di<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 32<br />
provvedimento, avente già efficacia di titolo<br />
esecutivo, di liquidazione del compenso a un<br />
consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto proponibile<br />
la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo<br />
per il pagamento del medesimo compenso,<br />
non costituendo il primo provvedimento<br />
titolo per l’iscrizione di ipoteca giustiziale e<br />
così sussistendo un interesse del creditore a<br />
precostituirsi un titolo che offrisse <strong>mag</strong>giori<br />
garanzie, in quanto spiegato effetto anche al di<br />
fuori del processo esecutivo e nei confronti dei<br />
vari terzi).<br />
L’assenza di interesse ad agire, richiesto per<br />
qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., è rilevabile<br />
anche d’ufficio in ogni stato e grado del<br />
procedimento, salva la formazione di un giudicato<br />
sul punto, poiché l’esistenza di una utilità<br />
concreta al giudizio costituisce un requisito per<br />
la trattazione del merito della domanda (nella<br />
specie relativa all’emissione di decreto ingiuntivo<br />
per il pagamento del compenso a un consulente<br />
tecnico d’ufficio, in presenza di provvedimento<br />
di liquidazione del medesimo compenso<br />
avente già efficacia di titolo esecutivo, la<br />
Suprema Corte, affermando il principio di cui<br />
sopra, ha confermato la sentenza di merito che<br />
aveva respinto l’eccezione sul punto).<br />
Trib. Macerata, 7 novembre 2007.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 179.<br />
È ammissibile la tutela anticipatoria ex art.<br />
700 c.p.c., volta a porre riparo al pregiudizio<br />
derivante dalla avvenuta pubblicazione di un<br />
protesto a proprio carico. Il procedimento non<br />
può svolgersi nei confronti della C.C.I.A.A. e<br />
non può condurre ad un ordine, a questa diretto,<br />
di sospendere la pubblicazione del protesto.<br />
Per escudere la pubblicazione di un protesto<br />
sul relativo Bollettino, tenuto dalla<br />
C.C.I.A.A. è necessario - dovendo il giudizio ex<br />
art. 700 c.p.c. avere la medesima conformazione<br />
sia soggettiva che oggettiva del successivo<br />
giudizio ordinario - un accertamento, tra<br />
le parti, dell’illegittimità o dell’erroneità del<br />
protesto, ovvero dell’inesistenza dell’obbligazione<br />
cambiaria di colui contro il quale il protesto<br />
stesso sia stato levato.