Iusletter 48 – mag 2008
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ciente a giustificare l’attribuzione pro quota<br />
del socio stesso di valori proporzionali alla partecipazione.<br />
Pertanto, il credito relativo alla<br />
quota di liquidazione vantato dal socio di una<br />
cooperativa escluso dalla società per effetto della<br />
dichiarazione di fallimento, (ovvero, ai sensi<br />
dell’art. 2533, n. 5, c.c., nel testo introdotto dal d.<br />
lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, a seguito della delibera<br />
di esclusione che è in facoltà della società<br />
adottare in caso di fallimento del socio) nasce o<br />
comunque diviene certo esclusivamente nel momento<br />
in cui interviene quella dichiarazione (o<br />
quella delibera), con la conseguenza che, non<br />
potendosi considerare detto credito anteriore al<br />
fallimento, viene a mancare il presupposto necessario,<br />
ai sensi dell’art. 56 l.fall., per la compensabilità<br />
dello stesso con i contrapposti crediti<br />
vantati dalla società nei confronti del socio.<br />
App. Milano, 20 novembre 2007, n. 175.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag. 1042.<br />
Ai sensi del nuovo testo dell’art. 2495 c.c., la<br />
cancellazione della società dal registro delle imprese<br />
produce l’effetto costitutivo della estinzione<br />
irreversibile della società anche in presenza<br />
di crediti insoddisfatti e di rapporti di<br />
altro tipo non definiti. In particolare anche la società<br />
che si cancelli in corso di giudizio si estingue<br />
con conseguente carenza di legittimazione<br />
del liquidatore a far valere, dopo suddetta cancellazione,<br />
crediti di pertinenza della società.<br />
Trib. Torino, 4 luglio 2007.<br />
- in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08,<br />
pag.1057, con nota di Stefano G. Folesani<br />
e Cesare P. Franzi.<br />
Disposto il mutamento del rito, da ordinario e<br />
societario qualora l’attore non provveda a notificare<br />
al convenuto la memoria di cui all’art. 6<br />
d.lg.n. 5 del 2003, il convenuto ha facoltà di notificare<br />
l’istanza di fissazione dell’udienza, con<br />
ciò impedendo l’estinzione del processo.<br />
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Giurisprudenza | 19<br />
Trib. Gorizia, 31 <strong>mag</strong>gio 2006.<br />
- il Il Diritto Fallimentare e della Società<br />
Commerciali, n. 2/08, pag. 215.<br />
Alla nullità del bilancio intermedio di liquidazione<br />
e del bilancio finale di liquidazione conseguono<br />
la nullità o comunque l’inefficacia degli<br />
atti dai primi dipendenti e, in particolare, di<br />
quelli di disposizione del patrimonio sociale. Il<br />
tramite prescrizionale applicabile alla domanda<br />
proposta dal creditore sociale ai sensi dell’art.<br />
2456 cod. civ. è quello ordinario decennale, e<br />
non quello quinquennale ex art. 2949 cod. civ..<br />
Trib. Milano 5 aprile 2006.<br />
- in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/08,<br />
pag. 201.<br />
La legittimazione del socio assente o dissenziente<br />
a impugnare la delibera di approvazione<br />
del bilancio non è pregiudicata dal fatto che<br />
egli non abbia impugnato i bilanci di esercizi<br />
precedenti redatti con gli stessi criteri. Qualora<br />
l’attività svolta dalla società (nella specie,<br />
collocamento presso terze imprese di lavoratori<br />
temporanei, con obbligo di versare loro la retribuzione<br />
rivalendosi verso le imprese terze) richiede<br />
che, tra i costi per lavoratori dipendenti,<br />
si distinguano quelli di struttura rispetto a<br />
quelli connessi alla fornitura di lavoro interinale,<br />
trova concreta applicazione il comando<br />
(art. 242, comma 3) di fornire informazioni<br />
complementari a quelle richieste da specifiche<br />
disposizioni di legge. La mancanza, nella<br />
nota integrativa, di specificazioni sulla composizione<br />
di costi per materie prime e di consumo,<br />
degli oneri finanziari su strumenti derivati<br />
e delle sopravvenienze passive, ove si<br />
tratti di voci esigue rispetto al complesso del bilancio,<br />
sulle quali gli impugnanti non hanno<br />
chiesto dettagli in asemblea, non dà luogo ad<br />
invalidità dell’approvazione.