Iusletter 48 – mag 2008
Iusletter 48 – mag 2008
Iusletter 48 – mag 2008
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 9<br />
all’opa. Riguardo al secondo l’autore rileva che l’eventuale esistenza di regole statutarie di lock up<br />
prescelte nel veicolo sottraggano al socio di questo la possibilità di recesso ex art. 123 T.U.F. (c.c.)<br />
Nota a sentenza Tribunale di Torino, 4 luglio 2007.<br />
- di Stefano G. Folesani e Cesare P. Franzi, in Giurisprudenza di Merito, n. 4/08, pag. 1059.<br />
Sul numero 4/<strong>2008</strong>, pag. 1057 e ss. della rivista Giurisprudenza di Merito è riportata una sentenza<br />
del 4 luglio 2007 del Tribunale di Torino (per la cui massima si rimanda alla Sezione<br />
Giurisprudenza) che affronta il tema relativo al mutamento del rito da ordinario a societario e<br />
del decorso del termine ex art. 6 D.lgs n. 5 del 2003.<br />
In estrema sintesi il principio stabilito è che il convenuto possa evitare che, una volta mutato il rito<br />
da ordinario a societario, l’eventuale omessa tempestiva notifica della memoria di replica dell’attore<br />
determini l’estinzione del processo, potendo egli notificare l’istanza di fissazione di udienza<br />
nel rispetto dei termini di legge.<br />
Il Presidente ha, invero, chiarito che una volta decorso il termine di replica per l’attore il convenuto<br />
è libero di notificare validamente l’istanza di fissazione di udienza, pur non ricadendo<br />
tale fattispecie nelle ipotesi previste dall’art. 8 D.lgs 5/2003 e fuori dei casi previsti dall’ultimo<br />
comma di tale articolo. (c.c.).<br />
La sospendibilità di delibere assembleari già eseguite.<br />
<strong>–</strong> di Ilaria Kutufà, in Giurisprudenza Commerciale, n. 35.1/08, pag. 78/1.<br />
L’articolo in esame muove da una pronuncia giurisprudenziale risalente al 2003 del Tribunale<br />
di Lucca che ha riconosciuto il principio secondo cui l’impossibilità di ripristinare la situazione<br />
di fatto precedente l’esecuzione di una delibera assembleare deve far considerare inattuabile il<br />
rimedio della sospensione della stessa.<br />
La riflessione dell’autrice consiste nell’individuare la ratio in base alla quale concedere o negare<br />
il rimedio cautelare della sospensiva ex art. 2378 c.c. quando, in fatto o in diritto, la delibera impugnata<br />
abbia già acquisito una sua rilevanza esterna.<br />
In argomento sono sinteticamente esposti gli orientamenti giurisprudenziali <strong>mag</strong>gioritari,<br />
nonché la rilevanza pratica della risoluzione del conflitto.<br />
L’analisi ripercorre gli interrogativi che dottrina e giurisprudenza si sono originariamente posti<br />
nell’affrontare la questione ovverosia il tema se la sospensione delle delibere assembleari fosse<br />
un provvedimento astrattamente pronunciabile nei confronti di qualsivoglia delibera, ovvero se<br />
vi fossero tipologie di decisioni insuscettibili a priori di essere sospese in ragione di un’incompatibilità<br />
logico giuridica della tutela cautelare con il regime societario del loro oggetto o della<br />
loro efficacia.<br />
Viene, quindi, condotta l’analisi della questione secondo una diversa prospettiva.<br />
E’ brevemente descritto, infatti, un nuovo orientamento interpretativo che rifiuta la concezione<br />
che assegna all’azione cautelare una funzione meramente conservativa ed adotta quella che attribuisce<br />
alla tutela una funzione essenzialmente anticipatoria della pronuncia finale di merito:<br />
la cautela cioè, secondo questa concezione, deve far conseguire un provvedimento il più possibile<br />
coincidente con il risultato (favorevole) che si considera probabile nel merito e di cui si vuole<br />
assicurare la piena utilità. Ecco allora che, una volta adottato il nuovo approccio, la tutela cautelare<br />
ex art. 2378 c., anzichè dipendere dall’individuazione di quali tipologie di delibere siano con<br />
essa compatibili, vede piuttosto definito tale ambito come tendenzialmente coincidente per relationem<br />
con quello dei provvedimenti che si possono ragionevolmente ipotizzare come esiti<br />
probabili nel giudizio di merito.<br />
Si analizzano, quindi, applicando l’uno e l’altro orientamento, i casi delle delibere self executing<br />
(nomina amministratori), delle delibere negative (rigetto di una proposta, accoglimento di una<br />
proposta negativa, ovvero reiezione di quest’ultima) e delle delibere già eseguite. (c.c)