LA QUALITÃ DELL'ARIA NELLE SCUOLE E ... - Il Sole 24 ORE
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successiva legge 23/96.<br />
• D.M. 13/09/1977, Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici<br />
scolastici.<br />
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" prevede la stesura di<br />
nuove norme in materia di edilizia scolastica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 5<br />
del D.M. 1975.<br />
3.1.1.2 Regolamenti Locali di Igiene Tipo e Regolamenti Edilizi Comunali<br />
Gli ambienti da adibire a edifici scolastici devono osservare i requisiti prescritti dai Locali<br />
Regolamenti Edilizi, che trovano fondamento nelle norme nazionali.<br />
• <strong>Il</strong> Regolamento locale di Igiene Tipo è approvato con delibera regionale. Con tale<br />
regolamento le Regioni emanano norme integrative e complementari alla legislazione<br />
nazionale. <strong>Il</strong> regolamento regionale viene recepito nel regolamento edilizio comunale,<br />
che adegua le disposizioni generali alle particolari condizioni locali <strong>24</strong> .<br />
• <strong>Il</strong> Regolamento Edilizio Comunale 25 (o Regolamento Comunale di Igiene o d’Igiene<br />
Edilizia, come variamente denominato) provvede a dettare norme tecniche, procedurali<br />
e sanitarie connesse alle attività di costruzione o di trasformazione delle opere edilizie e<br />
infrastrutturali a livello del territorio comunale, come: disposizioni relative alla<br />
progettazione; definizioni di carattere urbanistico-edilizio riguardanti modalità di<br />
applicazione degli indici urbanistici (distanze, superfici, volumi, altezze, etc.); norme<br />
tecniche riguardanti la sicurezza ed il benessere per una maggiore qualità del costruito<br />
(indicazioni sull’allocazione sul territorio, sulla compatibilità degli edifici, l’esposizione,<br />
l’aerazione degli alloggi, la superficie degli spazi abitativi, le altezze ed i volumi interni dei<br />
locali, illuminazione naturale, ventilazione e microclima, la presenza di canne di<br />
esalazione, di canne fumarie e di camini, etc.).<br />
3.1.1.3 Legislazione ambientale<br />
Nell’ambito del corpo normativo che disciplina tale materia occorre distinguere diversi livelli<br />
di cogenza delle norme: norme cogenti (Leggi e Decreti) e norme volontarie.<br />
Le norme cogenti sono dettate dal legislatore o derivano da altre fonti di legislazioni e, in<br />
quanto tali, prevedono l’obbligo dell’osservanza.<br />
Le norme volontarie non hanno natura legislativa; sono emanate da organismi nazionali<br />
(UNI) o da organismi europei (Comitato Europeo di Normazione o CEN) o da organismi<br />
internazionali (ISO), attraverso il consenso di tutte le parti interessate, e sono recepite e<br />
adottate spontaneamente. La norma tecnica è considerata una norma di qualità e diventa<br />
obbligatoria, quando una legge dello Stato o un regolamento locale rinvia espressamente ad<br />
essa.<br />
La conformità alle Norme Tecniche (certificazione volontaria) è indice di rispondenza ai più<br />
avanzati requisiti costruttivi, prestazionali e funzionali.<br />
3.1.1.3.1 Disposizioni in materia di qualità dell’aria atmosferica<br />
La legislazione in tale ambito discende principalmente dal recepimento di Direttive Europee<br />
che fissano i valori di qualità dell’aria, in termini di valori limite e valori guida per i principali<br />
inquinanti atmosferici.<br />
<strong>24</strong><br />
giusto il disposto dell'art. 344 del T.U. LL. SS. approvato con R.D. 27/7/34, n.1265, titolo III, Cap. IV, “dell’igiene degli abitati urbani e rurali<br />
e delle abitazioni”.<br />
25<br />
di cui all’articolo 33 della Legge urbanistica statale 17.8. 1942, n.1150, successivamente modificata e integrata (legge 17.2.1992, n.179).<br />
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