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LA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE SCUOLE E ... - Il Sole 24 ORE

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dicembre 2003)<br />

divieto di fumo.<br />

3.4 Criticità e proposte<br />

Allo stato attuale, non sono state ancora emanate le Norme tecniche quadro previste<br />

dall’art.5 delle Legge 23/96, provvedimenti per lo sviluppo dell’edilizia scolastica. A causa di<br />

tale carenza il D.Lgs. 18.12.1975 resta tutt’ora l’unico riferimento normativo, benché<br />

formalmente abrogato dalla legge del 1996 (fatto salvo l’articolo 5 comma 3 sulla qualità<br />

dell’aria) e superato dalle evidenze scientifiche e, soprattutto, non rispondente alle attuali<br />

esigenze legate a: risparmio energetico degli edifici, requisiti bio-climatici, materiali biocompatibili<br />

e salubrità dell’ “aria indoor”.<br />

A fronte di ciò, un elemento nuovo, nonché di buon auspicio, è intervenuto e fa ben sperare<br />

in un cambiamento positivo per il futuro. Si tratta dell’Intesa istituzionale, raggiunta in<br />

Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10<br />

febbraio 2009, relativamente agli indirizzi per prevenire e fronteggiare le eventuali situazioni<br />

di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici.<br />

Tale Intesa prevede la costituzione di Gruppi di lavoro integrati, incaricati di effettuare<br />

sopralluoghi negli edifici scolastici di ciascun territorio e di raccogliere elementi di<br />

conoscenza destinati a confluire e completare l’Anagrafe Nazionale dell’edilizia scolastica,<br />

prevista dall’art. 7, Legge 11 gennaio 1996, n. 23.<br />

Per quanto concerne le attività di vigilanza e controllo ambientale, in assenza di una chiara<br />

regolamentazione nazionale, queste seguono modelli organizzativi diversi da Regione a<br />

Regione e, soprattutto, non esistono criteri omogenei e procedure operative univoche per il<br />

monitoraggio dell’aria indoor; inoltre, manca una programmazione preventiva di tali attività,<br />

che generalmente avvengono in maniera occasionale a seguito di segnalazioni e richieste<br />

specifiche inoltrate dal responsabile scolastico; molte volte gli accessi del personale tecnico<br />

dell’ASL avvengono sulla base di un calendario di accessi stabilito sulla base di uno specifico<br />

programma di interventi.<br />

Infine, per quanto attiene la tutela della salute ed il benessere psicofisico degli studenti, si<br />

rileva la necessità di istituire all’interno della scuola un sistema autonomo di sorveglianza e<br />

visite di controllo periodiche (fornito in passato dal servizio di medicina scolastica), in grado<br />

di assicurare, specialmente agli studenti con patologie croniche, oltre che la continuità tra le<br />

attività di prevenzione, diagnosi e cura, anche le competenze sanitarie necessarie per la<br />

gestione di possibili emergenze, quali: gravi crisi allergiche o episodi di anafilassi.<br />

Nell’attesa di una regolamentazione in tale ambito, il pediatra di famiglia può svolgere, già<br />

da ora, funzioni importanti per migliorare la gestione a scuola dei bambini malati cronici,<br />

asmatici o allergici, attraverso la compilazione del libretto sanitario pediatrico individuale, la<br />

stesura di protocolli personalizzati per la terapia farmacologica, protocolli personalizzati per<br />

la prevenzione sanitaria e ambientale, l’educazione sanitaria, la sorveglianza sanitaria dei<br />

bambini allergici a rischio; inoltre, il PLS può di fatto essere l’anello di unione tra la scuola e<br />

l’organizzazione distrettuale sanitaria.<br />

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