LA QUALITÃ DELL'ARIA NELLE SCUOLE E ... - Il Sole 24 ORE
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valutazione, autorizzazione e restrizione di tutte le sostanze prodotte o importate<br />
nell’unione Europea.<br />
• <strong>Il</strong> Marchio ECO<strong>LA</strong>BEL è un sistema volontario del marchio di qualità ecologica dell’Unione<br />
europea, disciplina le norme per l’istituzione e l’applicazione del Marchio comunitario di<br />
qualità ambientale di un prodotto (Regolamento CE n. 66/2010).<br />
• La Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE, denominata CPD (Construction<br />
Products Directive), recepita in Italia dal DPR n. <strong>24</strong>6 del 21 aprile 1993 e dal Regolamento<br />
305/2011 sui prodotti da Costruzione, ha l'obiettivo di assicurare che i prodotti da<br />
costruzione che vengono immessi sul mercato siano costruiti o realizzati in modo che<br />
l’opera di costruzione nella quale sono integrati rispetti alcuni requisiti ritenuti essenziali<br />
per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell’utenza.<br />
Nella tabella sinottica n. 4 (pag. 33 e successive) sono indicati i principali riferimenti<br />
normativi in materia di IAQ e le norme tecniche e gli standard nazionali e internazionali che<br />
regolamentano i principali aspetti dell’IAQ e del microclima.<br />
Si precisa che per quanto concerne il controllo degli allergeni indoor nelle aule scolastiche si<br />
fa riferimento alle indicazioni e misure specifiche riportate nell’Accordo del 18 novembre<br />
2010, recante “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor<br />
per allergie ed asma”.<br />
3.1.1.3.2.2 La normativa sul divieto di fumo<br />
È del 1975 la prima norma italiana, la Legge 11 Novembre 1975 n. 584, che proibisce di<br />
fumare nelle aule scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado. Questo divieto viene<br />
esteso, con direttiva P.C.M. 14/12/1995, ad ogni pertinenza scolastica aperta al pubblico,<br />
come corridoi o biblioteche.<br />
<strong>Il</strong> divieto di fumo nelle scuole viene confermato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3<br />
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che, all’art.51 “Tutela<br />
della salute dei non fumatori”, ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, con le sole<br />
eccezioni dei locali riservati ai fumatori e gli ambiti strettamente privati, per tutelare la<br />
salute dei bambini e dei nascituri e prevede sanzioni più gravi per chi fuma in presenza di<br />
bambini o di donne incinte. Rimane però la possibilità di fumare in tutti i luoghi all'aria<br />
aperta, come i cortili delle scuole, salvo specifica direttiva del Preside da emanare con<br />
circolare interna. <strong>Il</strong> D.P.C.M. 23 dicembre 2003 Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16<br />
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di<br />
«tutela della salute dei non fumatori» recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province<br />
autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta<br />
della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del <strong>24</strong><br />
luglio 2003 e definisce, nell'allegato 1, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi<br />
impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di<br />
fumare.<br />
A supporto delle azioni di contrasto del fumo, la Legge 22 febbraio 1983 n. 52 vieta qualsiasi<br />
propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo nazionali o esteri. Infine, nel 2008 l’Italia ha<br />
ratificato la “Convenzione quadro per il controllo del tabacco”, approvata nel maggio 2003,<br />
durante la 56° assemblea Mondiale della Salute dell’OMS (Legge 18 marzo 2008 n.75,<br />
pubblicata in GU n. 91 del 17 aprile 2008) allineando pienamente la normativa attuale al<br />
programma di azione proposto dall’OMS.<br />
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