03.11.2014 Views

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sessanta giorni dal ricevimento delle domande e della documentazione di cui al<br />

sesto comma del precedente art. 5. 2. La graduatoria, con l' indicazione<br />

analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente e con le altre<br />

informazioni previste nello schema approvato dalla Giunta regionale entro<br />

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè con l'<br />

indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di opposizioni, è<br />

pubblicata entro dieci giorni dalla sua formazione mediante affissione per trenta<br />

giorni consecutivi nell' albo pretorio dei Comuni che hanno indetto il bando e<br />

nelle sedi di decentramento, nonchè presso lo IACP territorialmente<br />

competente in luogo aperto al pubblico. 3. Ai lavoratori emigrati all' estero è<br />

data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita<br />

mediante lettera raccomandata. 4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della<br />

graduatoria provvisoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione<br />

alla commissione che provvede in merito entro i successivi trenta giorni. 5. Ai<br />

fini della decisione della commissione è valutabile anche la documentazione<br />

non prodotta al momento della presentazione della domanda, purchè riferita a<br />

situazioni esistenti alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 6.<br />

Esaurito l' esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria<br />

definitiva. 7. A parità di punteggio, vanno comunque anteposti i concorrenti<br />

che si trovino nelle situazioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) del precedente art. 7<br />

primo comma, e, in assenza, i concorrenti che per una singola condizione<br />

abbiano ottenuto il punteggio parziale più elevato. 8. Fatto salvo quanto<br />

disposto dal precedente comma, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo<br />

stesso punteggio viene effettuato il sorteggio dal presidente della commissione<br />

alla presenza del segretario e di almeno due componenti la commissione<br />

medesima. 9. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la<br />

graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. 10. Entro dieci<br />

giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria definitiva viene trasmessa dal<br />

presidente della commissione al Comune in cui si trovano gli alloggi da<br />

assegnare. 11. Il presidente della commissione di coordinamento, di cui al<br />

precedente art. 6, ultimo comma, ove riscontri situazioni di eccessiva lentezza<br />

nella formazione delle graduatorie rispetto ai tempi previsti dalla presente<br />

legge, provvede ad impartire le necessarie disposizioni al presidente della<br />

commissione di cui al precedente art. 6, primo comma. <strong>12</strong>. I concorrenti in<br />

possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, primo comma, numero 10, ed<br />

inseriti nella graduatoria generale definitiva di cui al precedente sesto comma,<br />

sono collocati d' ufficio, a cura della commissione, in graduatorie speciali<br />

relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella<br />

graduatoria generale. 13. La quota di alloggi che per tipologia e dimensione è<br />

da assegnare a specifiche categorie di cittadini inclusi nelle graduatorie speciali<br />

di cui al comma precedente, ovvero nelle graduatorie conseguenti all' indizione<br />

dei bandi speciali di cui al precedente art. 3, settimo comma, è determinata con<br />

le leggi di finanziamento degli interventi costruttivi, o con deliberazione del<br />

Consiglio regionale relativa ai provvedimenti di localizzazione degli interventi<br />

stessi, o con i programmi costruttivi predisposti dagli enti attuatori, ovvero con<br />

il bando di concorso di cui al precedente art. 3, primo comma. 14. Gli alloggi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!