REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sessanta giorni dal ricevimento delle domande e della documentazione di cui al<br />
sesto comma del precedente art. 5. 2. La graduatoria, con l' indicazione<br />
analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente e con le altre<br />
informazioni previste nello schema approvato dalla Giunta regionale entro<br />
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè con l'<br />
indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di opposizioni, è<br />
pubblicata entro dieci giorni dalla sua formazione mediante affissione per trenta<br />
giorni consecutivi nell' albo pretorio dei Comuni che hanno indetto il bando e<br />
nelle sedi di decentramento, nonchè presso lo IACP territorialmente<br />
competente in luogo aperto al pubblico. 3. Ai lavoratori emigrati all' estero è<br />
data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita<br />
mediante lettera raccomandata. 4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della<br />
graduatoria provvisoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione<br />
alla commissione che provvede in merito entro i successivi trenta giorni. 5. Ai<br />
fini della decisione della commissione è valutabile anche la documentazione<br />
non prodotta al momento della presentazione della domanda, purchè riferita a<br />
situazioni esistenti alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 6.<br />
Esaurito l' esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria<br />
definitiva. 7. A parità di punteggio, vanno comunque anteposti i concorrenti<br />
che si trovino nelle situazioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) del precedente art. 7<br />
primo comma, e, in assenza, i concorrenti che per una singola condizione<br />
abbiano ottenuto il punteggio parziale più elevato. 8. Fatto salvo quanto<br />
disposto dal precedente comma, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo<br />
stesso punteggio viene effettuato il sorteggio dal presidente della commissione<br />
alla presenza del segretario e di almeno due componenti la commissione<br />
medesima. 9. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la<br />
graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. 10. Entro dieci<br />
giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria definitiva viene trasmessa dal<br />
presidente della commissione al Comune in cui si trovano gli alloggi da<br />
assegnare. 11. Il presidente della commissione di coordinamento, di cui al<br />
precedente art. 6, ultimo comma, ove riscontri situazioni di eccessiva lentezza<br />
nella formazione delle graduatorie rispetto ai tempi previsti dalla presente<br />
legge, provvede ad impartire le necessarie disposizioni al presidente della<br />
commissione di cui al precedente art. 6, primo comma. <strong>12</strong>. I concorrenti in<br />
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, primo comma, numero 10, ed<br />
inseriti nella graduatoria generale definitiva di cui al precedente sesto comma,<br />
sono collocati d' ufficio, a cura della commissione, in graduatorie speciali<br />
relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella<br />
graduatoria generale. 13. La quota di alloggi che per tipologia e dimensione è<br />
da assegnare a specifiche categorie di cittadini inclusi nelle graduatorie speciali<br />
di cui al comma precedente, ovvero nelle graduatorie conseguenti all' indizione<br />
dei bandi speciali di cui al precedente art. 3, settimo comma, è determinata con<br />
le leggi di finanziamento degli interventi costruttivi, o con deliberazione del<br />
Consiglio regionale relativa ai provvedimenti di localizzazione degli interventi<br />
stessi, o con i programmi costruttivi predisposti dagli enti attuatori, ovvero con<br />
il bando di concorso di cui al precedente art. 3, primo comma. 14. Gli alloggi