REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ARTICOLO 1<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />
1<br />
(Ambito di applicazione delle norme) 1. Le norme della presente legge si<br />
applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione<br />
Lombardia. 2. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli<br />
alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o<br />
contributo dello Stato o della Regione, nonchè quelli acquisiti a qualunque<br />
titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici non economici per<br />
le finalità sociali proprie della edilizia residenziale pubblica. 3. Le norme della<br />
presente legge si applicano altresì alle assegnazioni delle case parcheggio e dei<br />
ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa e l' uso contingenti per i<br />
quali sono stati realizzati e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi<br />
adeguati per essere adibiti a residenza permanente, ferma restando l'<br />
applicazione delle norme relative ai canoni di locazione di cui al successivo art.<br />
26 e seguenti. 4. Sono esclusi dall' applicazione delle norme della presente<br />
legge: a) gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) gli<br />
alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o<br />
convenzionata, purchè non realizzati o recuperati da enti pubblici e già<br />
utilizzati per le finalità dell' edilizia residenziale pubblica; c) gli alloggi di<br />
proprietà di enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a<br />
totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione. 5.<br />
Possono essere esclusi dall' applicazione delle norme della presente legge, con<br />
deliberazione della Giunta regionale su motivata richiesta dell' ente proprietario<br />
e dell' ente gestore, alloggi che, in base alle risultanze dell' anagrafe del<br />
patrimonio pubblico, risultino destinati espressamente a finalità di assistenza, di<br />
ospitalità , di rappresentanza e comunque a finalità diverse da quelle proprie<br />
della edilizia residenziale pubblica. 6. Per l' assegnazione degli alloggi che<br />
abbiano formato oggetto di interventi di recupero, ristrutturazione o<br />
risanamento, a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato o della<br />
Regione, ferma restando l' applicazione delle norme relative ai canoni di<br />
locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti, continuano ad applicarsi le<br />
disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1980, n. <strong>12</strong>, con le modificazioni<br />
di cui al successivo art. 37.