03.11.2014 Views

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ARTICOLO 1<br />

Riferimenti Normativi PASSIVI<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo<br />

1<br />

(Ambito di applicazione delle norme) 1. Le norme della presente legge si<br />

applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione<br />

Lombardia. 2. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli<br />

alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o<br />

contributo dello Stato o della Regione, nonchè quelli acquisiti a qualunque<br />

titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici non economici per<br />

le finalità sociali proprie della edilizia residenziale pubblica. 3. Le norme della<br />

presente legge si applicano altresì alle assegnazioni delle case parcheggio e dei<br />

ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa e l' uso contingenti per i<br />

quali sono stati realizzati e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi<br />

adeguati per essere adibiti a residenza permanente, ferma restando l'<br />

applicazione delle norme relative ai canoni di locazione di cui al successivo art.<br />

26 e seguenti. 4. Sono esclusi dall' applicazione delle norme della presente<br />

legge: a) gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) gli<br />

alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o<br />

convenzionata, purchè non realizzati o recuperati da enti pubblici e già<br />

utilizzati per le finalità dell' edilizia residenziale pubblica; c) gli alloggi di<br />

proprietà di enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a<br />

totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione. 5.<br />

Possono essere esclusi dall' applicazione delle norme della presente legge, con<br />

deliberazione della Giunta regionale su motivata richiesta dell' ente proprietario<br />

e dell' ente gestore, alloggi che, in base alle risultanze dell' anagrafe del<br />

patrimonio pubblico, risultino destinati espressamente a finalità di assistenza, di<br />

ospitalità , di rappresentanza e comunque a finalità diverse da quelle proprie<br />

della edilizia residenziale pubblica. 6. Per l' assegnazione degli alloggi che<br />

abbiano formato oggetto di interventi di recupero, ristrutturazione o<br />

risanamento, a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato o della<br />

Regione, ferma restando l' applicazione delle norme relative ai canoni di<br />

locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti, continuano ad applicarsi le<br />

disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1980, n. <strong>12</strong>, con le modificazioni<br />

di cui al successivo art. 37.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!