REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
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anagrafe dell' utenza e dal censimento degli alloggi pubblici di cui all' art. 4,<br />
lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. Il programma di mobilità viene<br />
trasmesso ai Comuni interessati ed alla Giunta regionale per gli adempimenti di<br />
cui ai successivi quarto e quinto comma. 4. Il Comune, su richiesta dell' ente<br />
gestore, può autorizzare il trasferimento dei richiedenti seguendo l' ordine di<br />
graduatoria in alloggi resisi disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal<br />
precedente art. 9, secondo e terzo comma. 5. La Giunta regionale, su proposta<br />
del Comune e dell' IACP territorialmente competenti, determina la quota di<br />
alloggi, compresi nei programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata, da<br />
destinare ai richiedenti il cambio di alloggio, tenendo conto dell' entità delle<br />
richieste di cambio inoltrate agli enti gestori e del livello di soddisfacimento<br />
della graduatoria generale definitiva di cui al precedente art. 8. 6. Il cambio di<br />
alloggio, anche consensuale, non può essere autorizzato dall' ente gestore se l'<br />
alloggio da occupare è composto da un numero di vani abitabili superiore al<br />
numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più due; non possono<br />
comunque essere autorizzati cambi di alloggio ove l' assegnatario interessato ed<br />
i componenti il nucleo familiare non possiedano i requisiti richiesti per la<br />
permanenza nell' assegnazione, ovvero si trovino in situazione di morosità . 7.<br />
Nell' effettuazione dei cambi viene data priorità , mediante apposite graduatorie<br />
speciali, ai richiedenti che si trovino in condizioni di sottoutilizzo dell' alloggio<br />
e agli invalidi o portatori di handicap, come definiti dal precedente art. 7, primo<br />
comma, numero 10, lett. d), limitatamente al trasferimento in alloggi di cui all'<br />
ultimo comma del precedente articolo 3.<br />
ARTICOLO 18<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983<br />
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 31 del 1985 Articolo<br />
6<br />
(Proposta di cambio di alloggio) 1. L' ente gestore, in attuazione del programma<br />
di mobilità di cui al precedente articoolo, può proporre il cambio di alloggio<br />
agli assegnatari che non ne abbiano presentato richiesta, nel caso in cui l'<br />
alloggio in godimento sia composto da un numero di vani abitabili superiore al<br />
numero dei componenti il nucleo familiare dell' assegnatario, aumentato di due<br />
unità . 2. Ove l' assegnatario interessato rifiuti la proposta di trasferimento in<br />
alloggio adeguato ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, l' ente gestore,<br />
sentita la commissione di cui al precedente art. 16, secondo comma, applica il<br />
canone di locazione di cui al n. 5), primo comma, del successivo art. 28, fatta<br />
eccezione per i casi di giustificato rifiuto a trasferirsi per gravi motivi. 3. Le<br />
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli assegnatari in