03.11.2014 Views

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gli alloggi sono situati; in assenza di tali soggetti gli alloggi vengono assegnati<br />

secondo il normale ordine di graduatoria. 4. La graduatoria definitiva conserva<br />

la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai<br />

successivi commi. 5. Ai fini dell' aggiornamento della graduatoria definitiva<br />

vengono indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, almeno<br />

biennalmente e comunque entro <strong>12</strong> mesi dalla data di approvazione della<br />

deliberazione regionale di localizzazione degli interventi costruttivi, bandi di<br />

concorso integrativi ai quali possono partecipare sia nuovi concorrenti sia<br />

coloro i quali, già collocati in graduatoria, chedono la revisione del punteggio.<br />

6. La Giunta regionale, su motivata richiesta del Comune o dei Comuni<br />

interessati, può autorizzare la deroga all' indizione almeno biennale del bando,<br />

in relazione al numero degli alloggi da assegnare e allo stato di formazione o di<br />

soddisfacimento della graduatoria relativa al bando precedente. 7. Per la<br />

presentazione delle domande, per la loro istruttoria, nonchè per la formazione<br />

della graduatoria provvisoria e di quella definitiva conseguenti alla indizione<br />

dei bandi integrativi valgono le disposizoni di cui ai precedenti artt. 4, 5, 7, 8. 8.<br />

I richiedenti che partecipano al bando integrativo, fatto salvo quanto disposto<br />

dal precedente art. 8, settimo e ottavo comma, vengono a parità di punteggio<br />

collocati nella nuova graduatoria in posizione successiva a quella conseguita<br />

dai concorrenti già collocati nella graduatoria vigente al momento della<br />

indizione del bando integrativo. 9. I concorrenti collocati in graduatoria sono<br />

tenuti a confermare la domanda, a pena di cancellazione, entro tre anni dalla<br />

data di pubblicazione della graduatoria definitiva dichiarando, nei modi previsti<br />

dall' art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei requisiti di cui al<br />

precedente art. 2 e delle condizioni di punteggio di cui al precedente art. 2 e<br />

delle condizioni di punteggio di cui al precedente art. 7, e documentando il<br />

possesso di nuovi requisiti eventualmente richiesti successivamente alla data di<br />

presentazione della domanda. 10. La dichiarazione mendace comporta l'<br />

esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l' applicazione della legge<br />

penale.<br />

ARTICOLO 10<br />

Riferimenti Normativi PASSIVI<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del<br />

1983<br />

TESTO MODIFICATO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del<br />

1990 Articolo 10<br />

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:<br />

Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del<br />

1990 Articolo 46<br />

(Riserva di alloggi) 1. Al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!