REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
REGIONALE_N. 91 DEL 5-12-1983.pdf - Aler Lecco
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
gli alloggi sono situati; in assenza di tali soggetti gli alloggi vengono assegnati<br />
secondo il normale ordine di graduatoria. 4. La graduatoria definitiva conserva<br />
la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai<br />
successivi commi. 5. Ai fini dell' aggiornamento della graduatoria definitiva<br />
vengono indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, almeno<br />
biennalmente e comunque entro <strong>12</strong> mesi dalla data di approvazione della<br />
deliberazione regionale di localizzazione degli interventi costruttivi, bandi di<br />
concorso integrativi ai quali possono partecipare sia nuovi concorrenti sia<br />
coloro i quali, già collocati in graduatoria, chedono la revisione del punteggio.<br />
6. La Giunta regionale, su motivata richiesta del Comune o dei Comuni<br />
interessati, può autorizzare la deroga all' indizione almeno biennale del bando,<br />
in relazione al numero degli alloggi da assegnare e allo stato di formazione o di<br />
soddisfacimento della graduatoria relativa al bando precedente. 7. Per la<br />
presentazione delle domande, per la loro istruttoria, nonchè per la formazione<br />
della graduatoria provvisoria e di quella definitiva conseguenti alla indizione<br />
dei bandi integrativi valgono le disposizoni di cui ai precedenti artt. 4, 5, 7, 8. 8.<br />
I richiedenti che partecipano al bando integrativo, fatto salvo quanto disposto<br />
dal precedente art. 8, settimo e ottavo comma, vengono a parità di punteggio<br />
collocati nella nuova graduatoria in posizione successiva a quella conseguita<br />
dai concorrenti già collocati nella graduatoria vigente al momento della<br />
indizione del bando integrativo. 9. I concorrenti collocati in graduatoria sono<br />
tenuti a confermare la domanda, a pena di cancellazione, entro tre anni dalla<br />
data di pubblicazione della graduatoria definitiva dichiarando, nei modi previsti<br />
dall' art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei requisiti di cui al<br />
precedente art. 2 e delle condizioni di punteggio di cui al precedente art. 2 e<br />
delle condizioni di punteggio di cui al precedente art. 7, e documentando il<br />
possesso di nuovi requisiti eventualmente richiesti successivamente alla data di<br />
presentazione della domanda. 10. La dichiarazione mendace comporta l'<br />
esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l' applicazione della legge<br />
penale.<br />
ARTICOLO 10<br />
Riferimenti Normativi PASSIVI<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del<br />
1983<br />
TESTO MODIFICATO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del<br />
1990 Articolo 10<br />
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:<br />
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del<br />
1990 Articolo 46<br />
(Riserva di alloggi) 1. Al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di